Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27407 del 06/12/2013
Civile Sent. Sez. 2 Num. 27407 Anno 2013
Presidente: ODDO MASSIMO
Relatore: MATERA LINA
SENTENZA
sul ricorso 32228-2007 proposto da:
DI IANNI RAFFAELE C.F.DNNRFL66E07L2590, ROSADINI ELSA
C.F.RSDLSE42P53C102P,
LANZALONGA
MARCO
C.F.LNZMRC56M02B688R, MANCINI ALFIERO
C.F.MNCLFR52H27D628L, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA GREGORIO VII 133, presso lo studio
2013
2150
dell’avvocato PUGLIESE RITA, che li rappresenta e
difende unitamente all’avvocato LACAGNINA MARIO;
– ricorrenti contro
COOP COLONNA CASA SOC. COOP. A RL, IN PERSONA DEL
Data pubblicazione: 06/12/2013
LEGALE RAPP.TE P.T., P.I.03004120584, elettivamente
<33presso lo
domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI,
studio dell'avvocato CIGLIANO FRANCESCO, che lo
rappresenta e difende;
CS COOP CASA CASTELLI CCCC, IN PERSONA DEL LEGALE domiciliato in ROMA, VIA DEGLI SCIPIONI 132, presso
lo studio dell'avvocato CIGLIANO FRANCESCO, che lo
rappresenta e difende;
- controricorrenti - avverso la sentenza n. 4876/2006 della CORTE
D'APPELLO di ROMA, depositata il 09/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 23/10/2013 dal Consigliere Dott. LINA
MATERA;
udito l'Avvocato Pugliese Rita difensore dei ricorrenti che si riporta agli atti;
udito l'Avv. Cigliano Francesco difensore dei controricorrenti che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. SERGIO DEL CORE che ha concluso per il
rigetto dei primi cinque motivi, e l'accoglimento del
sesto motivo del ricorso. RAPP.TE P.T., P.I.03117320584 elettivamente SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 21-1-1997 Di lanni Raffaele,
Lanzalonga Marco, Mancini Alfiero e Rosadini Elsa esponevano di
essere soci della Cooperativa Colonna Casa coop. a r.1., a sua volta curato in nome proprio e per conto delle Cooperative socie
l'edificazione di alloggi economici e popolari, e di aver ottenuto dal
detto Consorzio l'assegnazione, in diritto di superficie, di villini in
Ladispoli, i quali, peraltro, non erano stati costruiti a regola d'arte.
Tanto premesso, gli attori convenivano dinanzi al Tribunale di Roma
il predetto Consorzio, per sentirlo condannare alla eliminazione dei
vizi riscontrati, al risarcimento dei danni ed al rimborso di somme
erogate a vario titolo dagli istanti (interessi di mora per il pagamento
di rate di mutuo, spese di riparazione). Essi chiedevano, inoltre, che
il Consorzio fosse condannato a procurare il rilascio del certificato
di conformità degli impianti elettrici e a farsi restituire dal Comune
di Ladispoli quanto erogato dagli attori per il conseguimento del
diritto di superficie (che doveva contrattualmente gravare sull'ente
territoriale), nonché alla restituzione di somme versate per
l'indennità di espropriazione e di quanto corrisposto per IVA sul
prezzo pagato per ogni immobile.
Nel costituirsi, il Consorzio eccepiva la carenza di - legittimazione attiva degli attori, deducendo che unica legittimata socia del Consorzio Cooperative Castelli soc. coop. a r.I., che aveva nei suoi confronti sarebbe stata la Cooperativa della quale i predetti
facevano parte, dal momento che i diritti fatti valere riguardavano la
realizzazione del programma edilizio cooperativo i cui soggetti erano
appunto il Consorzio e la Cooperativa Nel merito, il convenuto contestava la fondatezza della domanda e ne chiedeva il rigetto.
Gli attori chiedevano ed ottenevano autorizzazione a chiamare
in causa la Cooperativa, la quale non si costituiva.
Con sentenza in data 26-6-2002 il Tribunale condannava il
convenuto a pagare a ciascuno degli attori la somma di euro
7.359,51, oltre agli interessi legali.
Avverso la predetta decisione proponevano appello principale
il Consorzio e appello incidentale gli attori, i quali chiedevano
l'accoglimento delle domande pretermesse o respinte dal primo
giudice.
Con sentenza in data 9-11-2006 la Corte di Appello di Roma
accoglieva l'appello principale, rigettando le domande proposte dagli
attori.
Per la cassazione di tale sentenza hanno proposto ricorso Di
Ianni Raffaele, Lanzalonga Marco, Mancini Alfiero e Rosadini Elsa,
sulla base di sei motivi.
Il Consorzio Cooperative Casa Castelli soc. coop. a r.l. e la
Cooperativa Colonna Casa coop. a r.l. hanno resistito con autonomi
controricorsi i Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.
MOTIVI DELA DECISIONE
1) I controricorrenti hanno eccepito in limine la nullità del
ricorso per cassazione, sul rilievo che la procura apposta in calce a conferenti, non essendo i medesimi ivi indicati ed essendo le firme
illeggibili.
L'eccezione è infondata.
Si rammenta, al riguardo, che la decifrabilità della sottoscrizione della procura alle liti non è requisito di validità
dell'atto, ove l'autore sia identificabile, con nome e cognome, dal
contesto dell'atto medesimo, in quanto ciò consente di affermare, pur
in presenza di firma illeggibile, la riferibilità della procura alla
persona, come effetto dell'autenticazione compiuta dal procuratore
(tra le tante v. Cass. 26-6-2007 n. 6464; Cass. 19-3-2007 n. 6464;
Cass. 9-3-2006 n. 5134; Cass. 28-8-2003 n. 9184).
Nella specie, i nomi e cognomi dei sottoscrittori sono
chiaramente desumibili dall'intestazione del ricorso.
2) Sempre in via preliminare, si rileva che non ha pregio
l'eccezione d'inammissibilità del ricorso ex art. 366 n. 3 c.p.c.,
sollevata dagli stessi controricorrenti.
Il ricorso in esame, infatti, soddisfa il requisito della
"esposizione sommaria dei fatti", richiesto dalla norma citata, in tale atto non consentirebbe di accertare l'identità dei soggetti quanto dalla sua lettura si desumono gli elementi indispensabili ai
fini della individuazione dell'oggetto della controversia, dello
svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle
parti. dell'art. 112 c.p.c. Deducono che la Corte di Appello, nel rigettare
le domande attoree basate sull'esistenza di vizi degli immobili, sul
rilievo dell'insussistenza di un rapporto diretto contrattuale tra i soci
e il Consorzio, non ha tenuto conto del fatto che a pag. 7 e segg.
della comparsa di costituzione e appello incidentale gli attori
avevano invocato anche l'applicazione dell'art. 1669 c.c., il quale al
primo comma prevede la responsabilità dell'appaltatore nei confronti
del committente o dei suoi aventi causa. Sostengono che la Corte di
Appello è incorsa nel vizio di omessa pronuncia, non avendo preso in
considerazione tale ulteriore profilo della domanda, che si fondava
sulla qualità degli attori di assegnatari degli alloggi in questione e,
quindi, di aventi causa dalla Cooperativa committente. Il motivo si
conclude con la formulazione del seguente quesito di diritto, ai sensi
dell'art. 366 bis c.p.c.: "Dica la Corte se integri il vizio di nullità
della sentenza, deducibile con il motivo ex art. 360 n. 4 c.p.c.,
l'omessa pronuncia su una domanda proposta in primo grado e
reiterata con appello incidentale, allorché dalla sentenza stessa non
sia possibile desumere che il giudice di appello abbia preso 4 3) Con il primo motivo i ricorrenti lamentano la violazione comunque in esame tale domanda e che la relativa decisione sia
rimasta assorbita da altra".
Con il secondo motivo, proposto in via subordinata rispetto al
primo, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione motivazione. Deducono che nella sentenza impugnata non vengono
spiegate le ragioni per le quali non sia stata ritenuta la
legittimazione degli attori, quali aventi causa del committente
Consorzio, a far valere la responsabilità dell'appaltatore per i gravi
difetti dell'opera ex art. 1669 c.c. Il quesito di diritto posto è il
seguente: "Dica la Corte se, nel riformare la sentenza di primo grado
che aveva riconosciuto la responsabilità dell'appaltatore, sia onere
del giudice di appello, che deneghi la legittimazione attiva agli
aventi causa del committente, specificare se ritenga configurabile
solo la norma dell'art. 1667 c.c.
Con il terzo motivo i ricorrenti si dolgono dell'omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, con riferimento alla
ritenuta inconfigurabilità o inammissibilità dell'azione surrogatoria.
Rilevano che nella specie sussistevano tutte le condizioni richieste
per l'esercizio dell'azione ex art. 2900 c.c.: qualità di creditori dei
soci; inerzia della C000perativa (da intendersi, per la sua qualità di
committente, creditrice del Consorzio e, nel contempo, per la sua
qualità di cedente, obbligata nei confronti dei soci); instaurazione 5 dell'art. 1669 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria del litisconsorzio con il soggetto surrogato, perfezionata mediante la
chiamata in causa della Cooperativa. Sostengono, pertanto, che gli
attori, in quanto assegnatari, erano subentrati nel diritto della
Cooperativa di far valere nei confronti del Consorzio la responsabilità può configurarsi sia che si consideri il Consorzio
appaltatore della Cooperativa (ricadendosi, in tal caso, nel vizio di
omessa pronuncia denunciato con il primo motivo), sia che lo si
consideri come mandatario della stessa. In tale seconda ipotesi,
infatti, la responsabilità conseguirebbe ai sensi dell'art. 1710 c.c.,
per non avere il mandatario adempiuto correttamente all'incarico
affidatogli, consistente nella cura della buona esecuzione dei lavori,
mediante attuazione dei controlli al momento della ricezione
dell'opera da parte della società EDILCAERE.
Con il quarto motivo i ricorrenti lamentano l'omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine al rigetto della
domanda di rimborso del credito IVA relativo al prezzo pagato per
ciascuno degli immobili loro assegnati. Rilevano che in modo
contraddittorio la Corte di Appello ha rigettato per carenza di
legittimazione passiva la predetta domanda, ed ha invece
riconosciuto la legittimazione passiva del Consorzio per l'analoga
domanda volta ad ottenere la restituzione degli interessi di mora che 6 responsabilità per le difformità del capitolato. Deducono che tale Di Ianni, Lanzalonga e Mancini avevano dovuto pagare alla banca
mutuante a seguito del ritardato pagamento.
Con il quinto motivo i ricorrenti denunciano l'omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, con riferimento al rigetto Consorzio quale corrispettivo dell'indennità di espropriazione delle
aree su cui erano sorti i villini. Deducono che la sentenza impugnata
non consente di individuare le ragioni per le quali non è stata
ritenuta la legittimazione passiva del Consorzio in relazione alla
domanda di rimborso della quota dell'indennità di esproprio,
richiesta a titolo provvisorio dal Comune espropriante al Consorzio e
con obbligo di restituzione da parte dello stesso Comune.
Con il sesto motivo, infine, i ricorrenti lamentano la
violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché l'omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione al rigetto
della domanda di restituzione degli interessi moratori da essi
corrisposti alla banca a seguito della mancata comunicazione da
parte del Consorzio delle date di scadenza delle rate di mutuo. Fanno
presente che unico obbligato nei confronti della banca era il
Consorzio e che i soci, fino al 1985, erano tenuti solo al rimborso.
Deducono che, avendo i soci provato il pagamento degli interessi
moratori, competeva al Consorzio, quale soggetto obbligato per il
mutuo e titolare solo del diritto al rimborso, dimostrare che la mora della domanda di rimborso delle quote pagate pro-capite al doveva essere addebitata ai soci. Il Consorzio, invece, non aveva
inoltrato ai soci nessuna comunicazione, per cui gli effetti di quel
ritardo non potevano che ricadere su di esso. Il quesito di diritto
viene così formulato:: "Dica la Corte se integri il vizio di violazione obbligato ad un pagamento e titolare del diritto di rimborso da parte
di altro soggetto, per evitare le conseguenze pregiudizievoli del
proprio ritardo di pagamento, non sia tenuto a fornire la prova ai
sensi dell'art. 2697 c.c. di avere tempestivamente richiesto al
soggetto tenuto al rimborso la provvista per poter adempiere".
4) 11 primo motivo è inammissibile per carenza di interesse.
E' noto che l'interesse alla impugnazione, il quale costituisce
manifestazione del generale principio dell'interesse ad agire -sancito,
quanto alla proposizione della domanda ed alla contraddizione alla
stessa, dall'art. 100 c.p.c.- va apprezzato in relazione all'utilità
concreta derivabile alla parte dall'eventuale accoglimento del
gravame e non può consistere in un mero interesse astratto ad una
più corretta soluzione di una questione giuridica, non avente riflessi
sulla decisione adottata; sicché è inammissibile, per difetto
d'interesse, un'impugnazione con la quale si deduca la violazione di
norme giuridiche, sostanziali o processuali, che non spieghi alcuna
influenza in relazione alle domande o eccezioni proposte, e che sia
diretta, quindi, all'emanazione di una pronuncia priva di rilievo e falsa applicazione di norme di diritto il ritenere che il soggetto pratico (tra le altre v. Cass. 23-5-2008 n. 13373; Cass. 19-5-2006 n.
11844; Cass. 26-7-2005 n. 15623; Cass. 8-9-2003 n. 13091).
Ciò posto e atteso che l'azione ex art. 1669 c.c. va proposta
nei confronti dell'appaltatore, nessun concreto interesse hanno i esame non avrebbe potuto portare ad una decisione per essi
favorevoli, dal momento che la Corte di Appello, con apprezzamento
in fatto non censurabile in sede di legittimità, ha accertato che
appaltatore dei lavori per cui è causa non era stato il Consorzio
convenuto, ma un diverso soggetto (la società EDILCAERE).
L'inammissibilità del motivo in esame comporta
l'assorbimento del secondo.
5) Il terzo motivo è inammissibile.
Le censure mosse, volte a sostenere che nella specie
sussistevano i presupposti richiesti per l'esercizio dell'azione ex art.
2900 c.c., non si confrontano con le ragioni della decisione, basate
sul rilievo che un'eventuale azione surrogatoria avrebbe dovuto
essere fatta valere nei confronti dell'appaltatrice EDILCAERE.
Nella parte in cui deduce una responsabilità del Consorzio
quale mandatario della Cooperativa, inoltre, il motivo prospetta una
questione nuova, che non risulta trattata nella sentenza impugnata e
che i ricorrenti non hanno dedotto di avere tempestivamente proposto
nel giudizio di merito. 9 ricorrenti a dolersi della omessa pronuncia su tale domanda, il cui Si rileva, in proposito, che per giurisprudenza pacifica i motivi
del ricorso per cassazione devono investire a pena di inammissibilità
questioni che hanno formato oggetto del giudizio di secondo grado,
non essendo consentito in sede di legittimità la proposizione di e grado del procedimento, quando esse presuppongano o comunque
richiedano nuovi accertamenti o apprezzamenti di fatto preclusi alla
Corte di Cassazione (tra le tante v. Cass. 27 agosto 2003, n. 12571;
Cass. 24 maggio 2003, n. 8247). Da tanto discende che, ove una
determinata questione giuridica -che implichi un accertamento di
fatto- non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il
ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità,
al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della
censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della
questione innanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in quale
atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte
di Cassazione di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione,
prima di esaminare nel merito la questione stessa (tra le più recenti
v. Cass. 21-1-2013 n. 1435; Cass. 14-4-2011 n. 8504; Cass.
22540/06; Cass. 15 2 2010 n. 3468; Cass. 11-11-2008 n. 26953: Cass.
- - 21-2-2006 n. 3664: Cass. 22-5-2006 n. 11922; Cass. 19-5-2006 n. 11874:
Cass. 11-1-2006 n. 230). 6) Anche il quarto e il quinto motivo sono inammissbili. 10 nuove questioni di diritto, ancorché rilevabili d'ufficio in ogni stato La Corte di Appello ha disatteso la richiesta degli appellanti
incidentali di condanna del Consorzio alla restituzione di somme
pagate in riferimento all'indennità di esproprio ed al recupero del
credito IVA, rilevando da un lato che non risultavano provati i domanda avrebbe dovuto essere proposta nei confronti dei destinatari
finali del pagamento (rispettivamente il Comune di Ladispoli e
l'Erario), difettando il Consorzio di legittimazione passiva
Con i motivi in esame i ricorrenti hanno censurato solo la
seconda parte della motivazione, senza muovere alcuna specifica
doglianza in ordine al primo argomento addotto dal giudice del
gravame, di per sé idoneo a sorreggere la decisione, riguardante la
mancanza di prova della sussistenza dei presupposti per l'indebito
oggettivo.
Ciò posto, si rammenta che, in tema di ricorso per cassazione,
qualora la decisione impugnata si fondi, come nella specie, su di una
pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente
idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa
impugnazione di tutte le rationes decidendi rende inammissibili, per
difetto di interesse, le censure relative alle singole ragioni
esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime,
quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante
l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento 11 presupposti per l'indebito oggettivo, e dall'altro che la relativa della decisione stessa (tra le tante v. Cass. Sez. L. 11-2-2011 n.
3386; Sez. 1, 18-9-2006 n. 20118; Cass. S.U. 8-8-2005 n. 16602;
Sez. 3, 27-1-2005 n. 1658; Sez. 1, 12-4-2001 n. 5493).
7)1! sesto motivo è infondato. quali ha rigettato la domanda dei ricorrenti di condanna del
Consorzio alla restituzione degli interessi moratori dai medesimi
corrisposti alla banca mutuante per asserita colpa del convenuto, che
a loro dire non avrebbe tempestivamente inviato le richieste di
pagamento. Essa ha spiegato che gli attori non hanno dimostrato per
quale ragione i soci abbiano ritardato, per i semestri scadenti il 1
luglio 1993, il 1 gennaio 1994 e il 1 luglio 1994, il pagamento delle
rate; ed ha evidenziato che, tra l'altro, non appariva agevolmente
comprensibile se gli appellanti incidentali intendessero addebitare al
Consorzio di non averli tempestivamente avvisati che da una certa
data in poi il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato
direttamente presso l'istituto mutuante e non più presso il Consorzio
• medesimo (nel qual caso non sussisterebbe prova del dedotto
inadempimento, in quanto la prima rata da versare direttamente in
banca era quella scadente al 1 gennaio 1995), ovvero di non aver più
inviato, a partire dal luglio 1993, l'usuale avviso di scadenza delle
rate (circostanza che, secondo il giudice del gravame,
presupporrebbe una precedente prassi in tal senso e comunque non 12 La Corte di Appello ha dato adeguato conto delle ragioni per le esonererebbe gli attori, stante la periodicità delle scadenze, dal
dimostrare il tempestivo pagamento quanto meno al Consorzio).
La decisione resa sul punto si sottrae alle censure mosse dai
ricorrenti, essendo sorretta da una motivazione immune da vizi logici ripartizione dell'onere della prova dall'art. 2697 c.c., in base ai quali
incombe su colui che faccia valere in giudizio un proprio diritto,
l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento
Nella specie, avendo gli attori chiesto la condanna del
convenuto alla restituzione degli interessi moratori corrisposti alla
banca mutuante per il ritardo nel pagamento dei ratei di mutuo,
gravava sui medesimi l'onere di provare che il tardivo pagamento era
imputabile al Consorzio, trattandosi di fatto costitutivo della pretesa
azionata in giudizio.
Non ha errato, pertanto, la Corte territoriale nel ritenere che,
data la periodicità delle scadenze delle rate di mutuo, gli attori
avrebbero dovuto dimostrare di aver tempestivamente provveduto al
versamento dei relativi importi al Consorzio
8) Per le ragioni esposte il ricorso deve essere rigettato, con
conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese
sostenute dal Consorzio nel presente grado di giudizio, liquidate
come da dispositivo. 13 ed avendo fatto corretta applicazione dei principi sanciti in tema di Sussistono, invece, giusti motivi per compensare interamente
le spese tra i ricorrenti e la Cooperativa, nei cui confronti la
notificazione del ricorso ha assunto il sostanziale valore di una
semplice filis denuntiatio, volta a far conoscere alla parte destinataria l'esistenza di un'impugnazione, al fine di consentirle di
proporre impugnazione in via incidentale nello stesso processo. I
ricorrenti, infatti, non hanno proposto alcuna richiesta nei confronti
della Cooperativa né con l'atto di appello incidentale né con il
ricorso per cassazione, essendo tutti i motivi di impugnazione
indirizzati unicamente nei confronti del Consorzio. Essendo,
pertanto, la sentenza di appello passata in giudicato nei confronti
della Cooperativa, quest'ultima non aveva alcun concreto interesse a
costituirsi nel presente giudizio di legittimità, e nei suoi confronti
non può configurarsi una soccombenza dei ricorrenti.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento
delle spese in favore del Consorzio, che liquida in euro 4.700,00, di
cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge. Compensa le
spese tra i ricorrenti e la Cooperativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 23-10-2013
Il Consigliere estensore Il Presidqnte .t