Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27406 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 25/10/2016, dep.29/12/2016),  n. 27406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – rel. Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20780-2015 proposto da:

B.A., D.B.R.R., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA GENTILE 22, presso lo studio dell’avvocato TERESA MONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato LUIGI BATTAGLINO giusta procura

speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

MEDIOLANUM ASSICURAZIONI SPA, in persona dell’Amministratore

delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GUIDO D’ARIZZO 32,

presso lo studio dell’avvocato MATTEO MUNGARI, che la rappresenta e

difende giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

C.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONe rappresentato e difeso dall’avvocato BENEDETTO

IANNITTI, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

ALLIANZ ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3427/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI del

4/07/2014, depositata il 28/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/10/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO DELL’UTRI;

udito l’Avvocato Mauro Monaco (delega avvocato Luigi Battaglino)

difensore dei ricorrenti che si riporta ai motivi scritti ed insiste

per l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato Provvidenza Ornella Pisa (delega avvocato Matteo

Mungari) difensore della controricorrente che si riporta ai motivi

scritti.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. è stata depositata la seguente relazione:

“1. C.S. ha convenuto D.B.R.R. e la Mediolanum Assicurazioni s.p.a. (quale compagnia assicuratrice del veicolo “Fiat Uno” condotto dal primo) dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al fine di sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti dall’attore a seguito del sinistro stradale verificatosi sulla S.S. (OMISSIS), nel tratto compreso tra (OMISSIS), in data (OMISSIS).

“Con separato atto di citazione, il D.B. ha convenuto il C. e la relativa compagnia assicuratrice, Lloyd Adriatico s.p.a., dinanzi al medesimo tribunale, al fine di ottenere il risarcimento dei danni verificatisi a suo carico in conseguenza del medesimo sinistro.

“A seguito della riunione delle due cause, il tribunale – dichiarata l’improponibilità della domanda del D.B. per violazione della L. n. 990 del 1969, art. 22 e ordinata l’integrazione del contraddittorio nei confronti di B.A. (risultata l’effettiva proprietaria della “Fiat Uno” condotta dal D.B.) -, in accoglimento della domanda del C., ha affermato l’esclusiva responsabilità del D.B. nella causazione del sinistro in esame, condannando i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni in suo favore.

“2. Con sentenza 28/7/2014, la Corte d’appello di Napoli ha dichiarato l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal D.B. avverso la decisione del primo giudice, per avere l’appellante trascurato di ottemperare all’ordine di integrazione del contraddittorio nei confronti di B.A..

“3. Avverso la sentenza d’appello, hanno unitariamente proposto ricorso per cassazione il D.B. e la B..

“4. Hanno depositato controricorso C.S. e la Mediolanum Assicurazioni s.p.a. concludendo, il primo, per la dichiarazione di inammissibilità ovvero per il rigetto del ricorso, e la seconda, per il relativo accoglimento.

“5. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis cod. proc. civ., in quanto appare destinato ad essere dichiarato inammissibile.

“6. Con il primo e unico motivo di ricorso il D.B. e la B. censurano la pronuncia della corte territoriale per violazione di legge, avendo i giudici d’appello omesso di rilevare l’effettivo avvenuto adempimento, da parte del D.B., dell’ordine d’integrazione del contraddittorio disposto dalla corte d’appello nei confronti della B., come peraltro attestato dalla stessa proposizione dell’odierno ricorso per cassazione da parte di quest’ultimo.

“6.1. Il motivo è inammissibile.

Secondo l’art. 366 c.p.c., n. 6, il ricorso deve contenere, a pena di inammissibilità, la specifica indicazione degli atti processuali, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda.

“Tale prescrizione postula – secondo il costante e consolidato insegnamento di questa Corte (cfr., ex plurimis, Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014, Rv. 633667) – che, dovendo provvedersi all’individuazione di tali atti con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione (Sez. 3, Sentenza n. 8569 del 09/04/2013, Rv. 625839), il ricorrente, anche in unione a quanto previsto dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, (che sanziona in termini di improcedibilità il ricorso, il cui deposito non sia accompagnato pure dal deposito degli atti processuali, dei documenti e degli accordi collettivi su cui si fonda) sia chiamato ad assolvere un duplice onere processuale. Ove, invero, egli intenda dolersi dell’omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice del merito, il requisito in parola s’intende soddisfatto, allorchè il ricorrente produca il documento agli atti e ne riproduca il contenuto. Il primo onere va adempiuto indicando esattamente nel ricorso in quale fase processuale e in quale fascicolo di parte si trovi il documento; il secondo deve essere adempiuto trascrivendo o riassumendo nel ricorso il suo esatto contenuto (v. Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011, Rv. 616097). In altri termini, occorre non solo che la parte precisi dove e quando il documento asseritamente ignorato dai primi giudici o da essi erroneamente interpretato sia stato prodotto nella sequenza procedimentale che porta la vicenda al vaglio di legittimità; ma al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo senza dover procedere all’esame dei fascicoli di ufficio o di parte, occorre altresì che detto documento ovvero quella parte di esso su cui si fonda il gravame sia puntualmente riportata nel ricorso nei suoi esatti termini.

“L’inosservanza anche di uno soltanto di questi oneri viola il precetto di specificità di cui al citato art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e rende il ricorso conseguentemente inammissibile (Sez. 5, Sentenza n. 26174 del 12/12/2014, cit.).

“E’ appena il caso di ricordare come tali principi abbiano ricevuto l’espresso avallo della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (cfr, per tutte, Sez. Un., Sentenza n. 16887 del 05/07/2013), le quali, dopo aver affermato che la prescrizione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, è finalizzata alla precisa delimitazione del thema decidendum, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente, onde non può ritenersi sufficiente in proposito il mero richiamo di atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Sez. Un., Sentenza n. 23019 del 31/10/2007, Rv. 600075), hanno poi ulteriormente chiarito che il rispetto delle citata disposizione del codice di rito esige che sia specificato in quale sede processuale nel corso delle fasi di merito il documento, pur eventualmente individuato in ricorso, risulti prodotto, dovendo poi esso essere anche allegato al ricorso a pena d’improcedibilità, in base alla previsione del successivo art. 369, comma 2, n. 4 (cfr. Sez. Un., Sentenza n. 28547 del 02/12/2008 (Rv. 605631); con l’ulteriore precisazione che, qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito e si trovi nel fascicolo di parte, l’onere della sua allegazione può esser assolto anche mediante la produzione di detto fascicolo, ma sempre che nel ricorso si specifichi la sede in cui il documento è rinvenibile (cfr. Sez. Un., Ordinanza n. 7161 del 25/03/2010, Rv. 612109, e, con particolare riguardo al tema dell’allegazione documentale, Sez. Un., Sentenza n. 22726 del 03/11/2011, Rv. 619317).

“6.2. Nella violazione dei principi sin qui rassegnati devono ritenersi incorsi gli odierni ricorrenti, atteso che gli stessi, nel dolersi che la corte d’appello non avesse riscontrato l’effettivo adempimento, da parte del D.B., all’ordine d’integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria B.A., hanno tuttavia omesso, tanto di precisare il luogo e il tempo della produzione del documento asseritamente ignorato dai giudici d’appello, quanto di riportare tale atto nel corpo del ricorso nei suoi esatti termini, con ciò precludendo a questa Corte ogni possibilità di apprezzarne il contenuto ai fini di giudicare la fondatezza del motivo.

“7. Si ritiene, pertanto, che il ricorso vada trattato in camera di consiglio per essere dichiarato inammissibile”;

2. Le parti non hanno presentato memorie ex art. 38o-bis c.p.c.;

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

3. A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione trascritta e di doverne fare proprie le conclusioni.

4. Il ricorso dev’essere pertanto dichiarato inammissibile.

5. A tale esito segue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido tra loro, al rimborso delle spese del giudizio di legittimità in favore dei controricorrenti, liquidate in complessivi Euro 2.500,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre accessori come per legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Sezione Civile – 3, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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