Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27406 del 29/10/2018

Cassazione civile sez. II, 29/10/2018, (ud. 20/04/2018, dep. 29/10/2018), n.27406

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo – Presidente –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24686/2014 proposto da:

R.D., V.S.L., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA RIMINI 14 sc. B, presso lo studio dell’avvocato

GIOVANNI CARUSO, che li rappresenta e difende;

– ricorrenti –

contro

C.M.C., rappresentata e difesa dall’avvocato

FRANCESCO POERIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1361/2013 del TRIBUNALE di CATANZARO,

depositata il 16/07/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera consiglio del

20/04/2018 dal Consigliere ANTONELLO COSENTINO.

Fatto

RILEVATO

che:

i sigg.ri R.D. e V.S. hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del tribunale di Catanzaro che ha rigettato il loro appello avverso la sentenza del giudice di pace di Davoli che, per quanto qui ancora interessa, aveva accolto la domanda di arretramento di un filare di cipressi a distanza legale dal confine di proprietà proposta nei loro confronti dalla sig.ra C.M.C. ed aveva respinto la loro domande riconvenzionale di condanna dell’attrice ad estirpare due nespoli e talune piante rampicanti;

che la sig.ra C.M.C. ha depositato controricorso, eccependo preliminarmente la tardività del ricorso per cassazione;

che la causa è stata chiamata all’adunanza di camera di consiglio del 20 aprile 2018, per la quale non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO

che:

l’eccezione di tardività del ricorso va giudicata fondata, in quanto la sentenza impugnata è stata depositata il 16 luglio 2013, il termine lungo per l’impugnazione scadeva, quindi, il 16 ottobre 2014 (giovedì, non festivo) ed il ricorso è stato notificato nelle forme di cui alla L. n. 53 del 1994 mediante raccomandata postale spedita – come si rileva dal timbro sulla relata – il 17 ottobre 2014;

che il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza;

che deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, del raddoppio del contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna i ricorrenti a rifondere alla contro ricorrente le spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.000, oltre Euro 200 per esborsi ed oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA