Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27405 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/12/2020, (ud. 07/10/2020, dep. 01/12/2020), n.27405

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10569/2016 R.G., proposto da:

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– ricorrente –

contro

C.A.R., rappresentato e difeso dall’Avv. Antonio

Matteucci, con studio in Barletta, ove elettivamente domiciliato

(indirizzo p.e.c.: antonio.matteucci.pec.ordineavvocatitrani.it),

giusta procura in margine al ricorso introduttivo del presente

procedimento, domicilio in Roma, P.zza Cavour, c/o la Cancelleria

della Corte di Cassazione;

– controricorrente –

avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Bari il 19 ottobre 2015 n. 2157/07/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 7 ottobre 2020 dal Dott. Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Bari il 19 ottobre 2015 n. 2157/07/2015, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di accertamento per l’I.V.A. relativa all’anno 2006, ha rigettato l’appello proposto dalla Direzione Provinciale di Barletta, Andria e Trani dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di C.A.R. avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Bari col n. 103/07/2013, con compensazione delle spese giudiziali. C.A.R. si è costituito con controricorso. A seguito dell’annullamento in via di autotutela dell’atto impositivo, la ricorrente ha depositato istanza per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, che è stata accettata dal controricorrente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In tema di processo tributario, la causa di estinzione del giudizio prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, per cessazione della materia del contendere, in conseguenza dell’annullamento in via di autotutela dell’atto recante la pretesa fiscale, va dichiarata con sentenza che operi alla stregua di cassazione senza rinvio, in quanto l’avvenuta composizione della controversia, per il venir meno di ragioni di contrasto fra le parti, impone la rimozione delle sentenze emesse non più attuali, perchè inidonee a regolare il rapporto fra le parti (Cass., Sez. 5, 9 settembre 2016, n. 17817; Cass., Sez. 6, 18 aprile 2017, n. 9753; Cass., Sez, 5, 11 aprile 2019, n. 10178).

Peraltro, è pacifico che in tale ipotesi può essere disposta la compensazione delle spese giudiziali ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 1, in quanto intervenuta all’esito di una valutazione complessiva della lite da parte del giudice tributario, trattandosi di un’ipotesi diversa dalla compensazione ope legis prevista dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 46, comma 3, come conseguenza automatica di qualsiasi estinzione del giudizio, dichiarata costituzionalmente illegittima dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 274 del 12 luglio 2005.

P.Q.M.

La Corte dichiara l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere; compensa le spese giudiziali; dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

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