Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27404 del 06/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27404 Anno 2013
Presidente: GOLDONI UMBERTO
Relatore: SCALISI ANTONINO

SENTENZA

sul ricorso 29098-2007 proposto da:
DONZELLI

MARCO

MARIA

C.F.DNZMRC62M10F205V,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DELLE
MILIZIE 9-C INT. 2-3, presso lo studio dell’avvocato
RIENZI CARLO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente contro

2013

GERVASONI SPA;
– intimata

sul ricorso 2009-2008 proposto da:
GERVASONI

SPA

IN

PERSONA

DEL

PRESIDENTE,

Data pubblicazione: 06/12/2013

P.I.02314160306, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA DELLE MILIZIE 138, presso lo studio
dell’avvocato CONTUCCI LORENZO, rappresentata e
difesa dall’avvocato SPANGARO SANDRO;
– controri corrente e ricorrente incidentale –

DONZELLI MARCO MARIA;
– intimata –

avverso la sentenza n.

1131/2007 della CORTE

D’APPELLO di MILANO, depositata il 23/04/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza

del

15/10/2013

dal

Consigliere

Dott.

ANTONINO SCALISI;
udito l’Avvocato Tabano Mariacristina con delega
depositata

in udienza

dell’Avv.

Rienzi

Carlo

difensore del ricorrente che si riporta agli atti;
udito l’Avv. Spangaro Sandro difensore della Società
Gervasoni che si riporta agli atti;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUCIO CAPASSO che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso principale, e
l’assorbimento dell’incidentale.

contro

Svolgimento del processo

L’Avv. Donzelli Marco, a mezzo della moglie Camozzi, nel dicembre 2000

acquistava presso il negozio della Gervasoni spa., un tavolo per il prezzo di £.

.

4. 000.000. Il bene veniva consegnato, presso la sua abitazione, ma non era

di Milano, assumendo che il contratto era nullo per contrarietà a norme
imperative ed in particolare alla legge 128 del 1992 recante “norme per
l’informazione del consumatore”, in subordine, chiedeva che il giudice
dichiarasse la risoluzione del contratto per inadempimento della Gervasoni
spa., perché non gli aveva consegnato il documento informativo. Chiedeva, in
ogni caso, il risarcimento del danno, compreso il cd. danno punitivo.
Si costituiva la Gervasoni eccependo, preliminarmente, il difetto di

– –

legittimazione attiva dell’attore, atteso che il tavolo era stato acquistato non
da lui, ma dalla moglie. Sosteneva, altresì, che l’avv. Donzelli non era titolare
di un diritto azionabile, avanti all’Autorità Giudiziale Ordinaria, ma di un
mero interesse diffuso azionabile soltanto da un’associazione dei consumatori.
Nel merito, faceva presente che aveva fornito all’acquirente ogni doverosa
informazione circa il tavolo e che, in ogni caso, la legge non stabiliva che la
“scheda” di cui si dice, dovesse seguire o essere consegnata unitamente al
tavolo, pertanto, non era configurabile né la dedotta violazione di norma
imperativa, né un inadempimento tale da condurre alla risoluzione del
contratto. Negava, infine che il bene fosse incommerciabile per mancanza

della scheda del prodotto.
_

Il Tribunale di Milano con sentenza del 2004 respingeva la domanda
.

dell’attore e lo condannava alle spese del giudizio
1

acclusa la cd. scheda del prodotto; pertanto, l’avv. Donzelli adiva il Tribunale

..
Avverso questa sentenza, proponeva appello l’avv.

Donzelli iscrivendo a

ruolo il 21 ottobre 2004 la causa n. 4161/04 e il 28 ottobre 2004 e la causa n.

4324 del 2004, riproponendo le stesse questioni proposte in primo grado e

.

chiedendo la riforma integrale della sentenza del Tribunale di Milano
Si costituiva la società Gervasoni spa., chiedendo il rigetto dell’appello e la

conferma della sentenza impugnata.
Riunite le cause, la Corte di appello di Milano, con sentenza 1131 del 2007,
rigettava l’appello e confermava la sentenza del Tribunale di Milano. Secondo
la Corte di Milano, doveva ritenersi accertato che il tavolo, di cui si dice, era
stato consegnato presso l’abitazione dell’avv. Donzelli

corredato da un Kit

contenente l’occorrente per il montaggio, ma non da una scheda prodotto.
Tuttavia, non poteva dirsi che la mancata consegna di una scheda prodotto

– _

determinasse una violazione delle norme per l’informazione del consumatore,
dato che la ratio della legge 126 del 1991 e del regolamento 101 del 1997 era
quella di assicurare ai consumatori le informazioni elencate nell’art. 1 e, cioè,
a fornire al consumatore, al momento dell’acquisto, tutti gli elementi necessari
per un acquisto consapevole ed informato. Ed, in particolare, l’art. 3 della
legge indicata e lo stesso regolamento (art. 3,7,11) chiariscono come per i
prodotti in legno sia sufficiente un’etichetta o scheda legata al mobile al
momento in cui è posto in vendita, visibile e consultabile dal cliente
interessato, nel momento in cui si determina all’acquisto. E di più, né la
normativa richiamata imponeva al venditore l’ulteriore obbligo che i mobili

foossro accompagnati non solo all’atto dell’acquisto ma, anche, al momento
della sua consegna, da un’etichetta o da una scheda prodotto. In particolare,

nel caso in esame, la Corte di Milano ha ritenuto che gli obblighi di
2

)97

..

informazione, appena indicati, fossero stati stati assolti dalla società
venditrice. Comunque, dall’istruttoria era emerso che il tavolo di cui si dice
era stato esposto con la scheda prodotto, legata ad una gamba, e che
un’identica scheda prodotto era stata inviata all’attore il 14 gennaio 2002. Per
altro, una sintetica ma esauriente descrizione delle caratteristiche del tavolo

era contenuta nella fattura del 9 febbraio 2001 e costituiva, dunque, fonte
aggiuntiva di informazioni per il consumatore. Non prevedendo la legge un
obbligo a carico del venditore di mobili di legno di consegnare insieme al
mobile una scheda prodotto non era sostenibile un grave inadempimento della
venditrice che comportasse la risoluzione del contratto.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta dall’avv. Donzelli per due

motivi. La società Gervasoni spa, ha resistito con controricorso, proponendo a
sua volta ricorso incidentale condizionato per un motivo.

_

Motivi della decisione
In via preliminare i ricorsi, principale e incidentale, ai sensi dell’art. 335 cpc.
vanno riuniti atteso che sono stati proposti contra la stessa sentenza.
A.= Ricorso Principale
1.= Con il primo motivo di ricorso l’avv. Donzelli lamenta la violazione o
falsa applicazione della legge n. 126 del 1991 e relativi regolamenti di
attuazione. Avrebbe errato la Corte di Milano secondo il ricorrente nell’aver
ritenuto che la società Gervasoni, odierna resistente, avesse assolto all’onere
legislativo di informazione del consumatore in ordine al bene venduto

.

nonostante sia stato provato che il bene venduto fosse stato consegnato senza

..
_

il consueto Kit contenente tutta l’informativa al consumatore inclusa la scheda
prodotto. Piuttosto, secondo il ricorrente, la legge n. 126 del 1991 nonché i
3

A

..
Regolamenti di attuazione prescrivono che le indicazioni elencate nell’art. 1

della legge devono essere indicate sulle confezioni o sulle etichette dei

prodotti, mentre solo quelle relative all’istruzioni, alle eventuali precauzioni e
alla destinazioni di uso ove utili a fini di fruizione o sicurezza del prodotto,
possono essere riportate su altra documentazione illustrativa, che viene fornita

attuazione della legge 126/1991

Per–altro, il Regolamento di

in accompagnamento dei prodotti stessi.

ha dettato norme di indirizzo e di

interpretazione della normativa di cui alla legge citata e ribadendo gli obblighi
di informazione ha statuito (art. 3 comma 1) che “le stesse devono figurare
nell’imballaggio preconfezionato

oppure sull’etichetta fissata o legata al

medesimo oppure su anelli fascette o dispositivi di chiusura al momento in cui
i prodotti sono posti in vendita al consumatore”. A fugare ogni dubbio di

.

interpretazione della legge è intervenuta la circolare del 3 agosto del 2004 del
Ministro delle Attività Produttive prevedendo tra l’altro ” tutti i prodotti in
legno quali mobili complementi di arredo e qualsiasi altro oggetto o manufatto
realizzato con l’impiego di legno devono essere accompagnati da una scheda
identificativa

(una scheda prodotto) predisposta dal produttore o

dall’importatore fornita al distributore e da quest’ultimo esposta e resa
1…. v4 ,…
disponibile al potenziale acquirente. Non vi sarebbe dubbio, semprén
ricorrente, che la normativa di cui alla legge 216 del 1991 integra gli estremi
di una normativa cogente avendo la chiara finalità di garantire al consumatore
tutte le informazioni necessarie relative alla qualità, al produttore, alla

_

modalità ed ai materiali impiegati per realizzarlo nel momento in cui questi si
appresti ad acquistare un bene.
_

Pertanto, la mancata consegna della cd. scheda prodotto integrando gli
4

IT

estremi di una violazione della normativa di cui alla legge 216 del 1991
comporterebbe, e non potrebbe non comportare, la nullità del contratto di

compravendita per contrarietà a norme imperative. Tuttavia, il contratto di cui
si dice, sempre secondo il ricorrente, appare viziato anche alla luce del
detratto dell’art. 1346 cc secondo cui, l’oggetto del contratto, deve essere

possibile, lecito, determinato o determinabile, dato che per espressa previsione
della legge n. 216 del 1991, essendo sprovvisto di scheda, non poteva essere
commerciato, sarebbe, cioè, un bene extracommercium, integrando gli estremi
di un oggetto illecito.
Ciò posto, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: la violazione del
disposto di cui all’art. 1 e 2 della legge del 10 aprile 1991 n. 126, stante la
natura imperativa, determina la nullità del contratto di compravendita di un

prodotto consegnato senza le informazioni prescritte dalle legge?.
1.1.= Il motivo è infondato.
Il DM 101/97 ha reso pienamente vigente la disciplina prevista dalla Legge
10 aprile 1991 n 126 (Norme per l’informazione del consumatore),
comunemente nota come “Legge sull’etichettatura dei prodottnnormativa
applicabile, nel caso in esame, per ratione temporis). Nelle intenzioni del
legislatore quel provvedimento avrebbe dovuto condurre, attraverso il nuovo
strumento dell’etichetta o scheda, ad una maggiore trasparenza nei rapporti tra
produttore, rivenditore e consumatore. Alcune tipologie di prodotti vantavano
già una consolidata disciplina legislativa in merito alle regole di etichettatura

.

(come alimenti, farmaci, cosmetici, ecc.), epperò, la legge 126 ha inteso
_

esprimere una disciplina, non specifica per categoria di prodotto ma, generale
.

e onnicomprensiva, valida per un’ampia gamma di prodotti tra cui anche
5

A

mobili, serramenti e manufatti in legno in genere. In particolare, la normativa
di riferimento (quella di cui alla legge 216 del 1991 così come specificata e/o
integrata dalla normativa di cui al DM: 101/1997) prescrive che i prodotti o le
confezioni di prodotti destinati al consumatore commercializzati sul territorio
nazionale riportino in lingua italiana visibili e leggibili, indicazioni relative:

a) alla denominazione legale o merceologica del prodotto; b) al nome o
ragione sociale o marchio e alla sede del produttore o di un importatore
stabilito nella Comunità economica europea; c) all’eventuale presenza di
materiali o sostanze che possono arrecare danno all’uomo, alle cose o
all’ambiente; d) ai materiali impiegati e ai metodi di lavorazione ove questi

siano determinanti per la qualità o le caratteristiche merceologiche del

• _

prodotto; e) alle istruzioni, alle eventuali precauzioni e alla destinazione d’uso
ove utili ai fini di fruizione o sicurezza del prodotto. Appare chiaro, come
pure ha evidenziato la Corte di Milano, che la ratio della normativa di cui si
dice è quella di assicurare ai consumatori, nel momento in cui procedono
all’acquisto, le informazioni necessarie per una scelta consapevole e
informata. E, a tal fine l’art. 3 del DM 101/1997 specifica che le indicazioni di
cui all’art. 1 della legge n. 216 del 1991 devono figurare

sull’imballaggio

preconfezionato, oppure sulla etichetta fissata o legata al medesimo, oppure su
anelli, fascetti o dispositivi di chiusura al momento in cui i prodotti sono posti
in vendita al consumatore.
Il consumatore, dunque, secondo la normativa in esame, nel momento in cui

.

intende effettuare un acquisto deve avere la possibilità di conoscere le

_

caratteristiche essenziali del bene che intende acquistare. La normativa in

esame, tuttavia non identifica, e non consente di identificare, un obbligo del
6

A

venditore di consegnare unitamente al bene venduto una etichetta o la scheda
.

prodotto, cioè quella scheda che riporti le indicazioni di cui all’art. 1 della
legge n. 126 del 1991. Ciò è confermato dal fatto che l’obbligo, di consegnare

.

la “scheda prodotto” all’atto della vendita (ovvero al momento della consegna
dei prodotti), è stato introdotto dal Ministero dello Sviluppo Economico (ex

Attività Produttive), con la circolare n.1/2004 del 3 agosto 2004 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale dell’il agosto), ed è stato fatto decorrere a partire dal
febbraio 2005. In particolare, è la stessa circolare a specificare (al n. 6 della
stessa) che in via transitoria, per centottanta giorni dalla data di pubblicazione
della presente circolare, è consentito il commercio di prodotti in legno non

accompagnati dalla scheda-prodotto, con il chiaro segno che prima non era

. .

identificabile un obbligo del venditore di consegnare unitamente al bene

_

venduto la scheda prodotto.
1.1.a= La sentenza impugnata ha applicato correttamente questi principi.
La Corte di Milano ha accertato che al momento dell’acquisto la
rappresentante

dell’acquirente

era

stata

adeguatamente

informata

e,

soprattutto, aveva avuto la possibilità di consultare nel negozio di via Durini
la scheda prodotto relativa al tavolo, poi scelto. Come afferma la sentenza
impugnata: “E’ provato dall’istruttoria orale —e non è contestato dal Donzelliche il tavolo esposto nel negozio di via Durini e visionato dalla sig. Camozzi (
mod. “otto31”) fu non solo debitamente illustrato in tutte le sue caratteristiche
dal personale della società Gervasoni ma che aveva la sua scheda prodotto

.

legata ad una gamba in una custodia di plastica, scheda prodotto completa ed
.

esauriente del tutto identica a quella inviata all’attore il 4 gennaio 2002 e

contenete tutte le informazioni anche relativo al modello scelto dalla Camozzi
7

M

(mod. “otto 32” del tutto identico al primo salve le dimensioni).
Pertanto, correttamente, la Corte di Milano ha ritenuto che la tesi dell’attuale

ricorrente della nullità del contratto per contrarietà a norme imperative ex art.
1418 cc era priva di fondamento giuridico, dato che la compravendita del
tavolo di cui si dice non violava norme della legge n. 126 del 1991 né norme

del Regolamento di attuazione.
2.= Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 1453
cc. in ordine al rigetto della richiesta di risoluzione del contratto per
inadempimento. Avrebbe errato la Corte di Milano, secondo il ricorrente, per
aver rigettato la domanda di risoluzione per inadempimento della società
Gervasoni dato che il tavolo compravenduto non corrispondeva al dettato di
cui alla legge n. 126 del 1991, poiché la venditrice non ha rispettato l’obbligo

• .

di apposizione della scheda prodotto nell’imballaggio della merce venduta. In
definitiva, il diritto del consumatore è quello di acquisire un bene nella
fattispecie un tavolo con l’etichetta che rappresenti ciò che sta acquistando,
essendo l’etichetta, il certificato di qualità e di valore del bene in questione.
Pertanto, la mancanza del requisito imposto ex lege per il bene
compravenduto pone il consumatore nella condizione di possessore di un bene
di cui non può dimostrare la qualità. Con la conseguenza che tale circostanza
fa si che il valore di mercato di detto bene vada ad essere gravemente
sminuito, dato che se il consumatore cercasse di rivendere il tavolo acquistato
privo della scheda prodotto, non soltanto si troverebbe nell’impossibilità di

.

attestare la qualità del prodotto, ma incorrerebbe, anche, nella sanzione

.

prevista dalla legge 126/1991 e, soprattutto, a seguito dell’introduzione del

D.lgs. 206 del 2005 incorrerebbe nelle sanzioni previste dall”art. 12 del
8

frí,

codice del consumo.
.

Ciò posto, il ricorrente formula il seguente quesito di diritto: la violazione del
disposto di cui all’art. 1 e 2 della legge n. 126 del 1991 nel caso di consegna
di un prodotto che non rispetti gli obblighi di informazione che tali articoli
fanno gravare sul venditore determina il diritto del consumatore di chiedere la

risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente condanna al
risarcimento del danno ex art. 1453 cc.
2.1.= Il motivo rimane assorbito nel primo, posto che la censura così come
formulata, presuppone dimostrata l’esistenza in capo al venditore dell’obbligo
di consegnare unitamente al bene compravenduto la scheda prodotto che,
invece, come si è visto, la normativa di riferimento non prevede un simile
– _

obbligo a carico del venditore di mobili in legno, quale quello per cui è causa.
B.= Ricorso incidentale condizionato
3.= Con l’unico motivo del ricorso incidentale la società Gervasoni lamenta il
mancato esame da parte della Corte di appello di Milano dell’eccezione
relativa al difetto di legittimazione attiva dell’avv. Donzelli. Secondo il
ricorrente incidentale anche il Giudice di secondo grado non avrebbe
esaminato l’eccezione relativa al difetto di legittimazione attivo dell’avv.
Donzelli, nonostante fosse stato evidenziato in entrambi i gradi di giudizio che
il Donzelli era rimasto completamente estraneo civilissimamente alla
compravendita del tavolo, dato che la scelta del tavolo l’ordine e la
commissione dello stesso, nonché il pagamento dell’acconto e il pagamento

.

del saldo sono stati effettuati dalla moglie dello stesso.

3.1.= Tale motivo, nonché il ricorso incidentale, così come proposto, rimane

.

assorbito dal rigetto del ricorso principale.
9

A

_
In definitiva, riuniti i ricorsi, va rigettato il ricorso principale e dichiarato
.

..

assorbito il ricorso incidentale condizionato,

in ragione del principio di

soccombenza ex art. 91 cpc. il ricorrente va condannato al pagamento delle
spese del giudizio di cassazione che verranno liquidate con il dispositivo

La Corte riuniti i ricorsi, rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il
ricorso incidentale, condanna il ricorrente al pagamento delle spese del
presente giudizio di cassazione che liquida in E. 1400,00 di cui E. 200,00 per
esborsi oltre accessori come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
..

Corte Suprema di Cassazione il 15 ottobre 2013.

. .

Il Consigliere relatore

..,

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,

PQM

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