Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27403 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/12/2020, (ud. 06/10/2020, dep. 01/12/2020), n.27403

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. FEDERICI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, via dei Portoghesi 12 preso gli

Uffici dell’Avvocatura Generale di Stato dalla quale è

rappresentato e difeso.

– ricorrente –

contro

S.A., elettivamente domiciliata in Roma, via Calabria n. 56

presso lo studio dell’Avv. Pellicelli Luca, rappresentata e difesa,

per procura in calce al controricorso, dall’Avv. Silvagni Francesco

Gaetano;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza n. 1741/2/17 della Commissione

tributaria regionale della Emilia-Romagna, depositata il 5 giugno

2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 6

ottobre 2020 dal relatore Crucitti Cons. Roberta.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

L’Agenzia delle entrate, con avviso di accertamento, emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41-bis, accertava, per l’anno di imposta 2007, in capo ad S.A., titolare di impresa di autotrasporti, maggiori redditi imponibili ai fini dell’irpef, una maggiore base imponibile ai fini dell’irap e una maggiore iva, oltre sanzioni e ciò, sulla base della contestazione della deducibilità di alcuni costi, dell’omessa contabilizzazione di interessi attivi e di emissione di fatture non imponibili.

In particolare, era emerso che la contribuente non aveva conservato i documenti di trasporto relativi alle fatture emesse con il titolo di non imponibilità previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 9, al fine di provare che i servizi erano connessi a scambi internazionali e che alcune fatture non erano idonee a comprovare la deducibiità dei relativi costi e la detraibilità dell’IVA.

Il ricorso proposto dalla contribuente avverso l’atto impositivo veniva accolto dalla Commissione tributaria di prima istanza e la decisione, appellata dall’Agenzia delle entrate, veniva confermata dalla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna (d’ora in poi C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe.

In particolare, il Giudice di appello riteneva:

– quanto all’eccezione preliminare svolta dall’Agenzia delle entrate circa la documentazione prodotta dalla contribuente, successivamente alla verifica, che la stessa potesse essere utilizzata in sede processuale, in quanto tale documentazione era stata reperita dagli stessi verificatori presso lo studio del depositario delle scritture contabili e presso le ditte per le quali esercitava l’attività di trasporto merci;

in ordine al rilievo inerente le operazioni non imponibili, che i documenti idonei a provare l’effettività dei servizi resi come connessi agli scambi internazionali erano le lettere di vettura emesse dal vettore, mentre la contribuente era subvettore;

in relazione alla contestazione circa la genericità delle fatture emesse da L.A., che tale irregolarità formale doveva essere imputata all’emittente la fattura;

che il recupero degli interessi attivi non contabilizzato fosse definitivo, non essendo stata sollevata sul punto alcuna impugnazione con il ricorso introduttivo.

Per la cassazione di questa sentenza l’Agenzia delle entrate ha presentato ricorso, affidato a tre motivi, cui resiste, con controricorso, S.A..

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Con il primo motivo la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 52, comma 5, e art. 54, comma 6, laddove il Giudice di appello aveva affermato che, nella specie, non ci fosse stato rifiuto di esibizione da parte della contribuente della documentazione contabile e, di conseguenza, non potesse operare la preclusione di cui all’invocato art. 52. In particolare, la ricorrente rileva che, per l’anno di imposta 2006, la contribuente non aveva esibito le fatture e i documenti di trasporto emessi in relazione alle prestazioni di servizio rese nell’esercizio della propria impresa, mentre per le annualità 2007 e 2008 la contribuente, pur avendo esibito le fatture, non aveva conservato alcun documento di trasporto.

1.1. La censura è inammissibile in quanto inconducente rispetto al decisum. Con il mezzo, infatti, la ricorrente rileva espressamente che, per l’annualità oggetto di accertamento (2007), non era stato esibito alcun documento di trasporto e di tale circostanza da atto la sentenza impugnata la quale ha, espressamente, accertato che per l’anno di imposta in questione erano stati rinvenuti tutti i documenti contabili relativi alle imposte dirette e dell’Iva, oltre documentazione bancaria mentre, con riferimento, ai documenti necessari per fornire la prova di servizi finalizzati all’esportazione fuori dal territorio Europeo la C.T.R. ha espressamente statuito che tali documenti sono costituiti dalle bollette doganali che la Scelza, quale subvettore, non poteva possedere.

2. Con il secondo motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 9 e art. 2967 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 laddove la C.T.R. aveva ritenuto che le operazioni in discussione fossero connesse all’esportazione e, pertanto, non imponibili ex art. 9 citato. In particolare, secondo la prospettazione difensiva, la contribuente, per potere emettere ed annotare fatture con il titolo di non imponibilità previsto dalla norma invocata per poi beneficiare dei crediti di imposta da utilizzare per il pagamento di altre imposte o per richiederne i rimborsi, avrebbe dovuto conservare i documenti di trasporto al fine di provare che quei servizi erano connessi a scambi internazionali.

2.1. La censura è inammissibile anche questa volta perchè inconducente rispetto al decisum. La C.T.R., infatti, nella sentenza impugnata, ha espressamente accertato che la contribuente aveva provato la non imponibilità delle operazioni, in quanto destinate all’esportazione merci fuori dal territorio Europeo, attraverso la produzione in giudizio delle fatture messe a disposizione dalla 3B Logistic s.r.l. (vettore) e tale argomentazione, con relativo accertamento in fatto, non risulta attinta da censura alcuna.

3. Con il terzo motivo, infine, la ricorrente deduce, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 e art. 2967 c.c. in cui sarebbe incorsa la C.T.R, nel ritenere deducibili i costi e detraibile l’IVA in relazione alle fatture emesse da L.A..

In particolare, sul punto, il Giudice di appello aveva ritenuto che le fatture in contestazione fossero relative ad attività di officina o di soccorso stradale: pertanto rappresentano titolo idoneo per l’esistenza dei costi e che dall’importo recuperato andavano, comunque, detratti 75.000 Euro perchè due fatture erano state emesse e iscritte nel 2006.

Secondo la prospettazione difensiva tale argomentare era del tutto errato in diritto laddove la estrema genericità delle fatture non consentiva di provare la certezza e l’inerenza dei costi ivi portati nonchè la detrazione dell’Iva.

3.1. Rigettata l’eccezione di inammissibilità del mezzo per novità della questione, sollevata dalla controricorrente, essendo pacifico che la questione sottesa (deducibilità del costo e detraibilità dell’Iva) ha formato oggetto di discussione sin dal primo grado di giudizio, la censura è parzialmente fondata, nei termini di cui si dirà.

3.2. Questa Corte (cfr. Cass.n. ri 2935 del 2015, 13596 del 2018 e di recente, n. 14858 del 07/06/2018) ha reiteratamente affermato che “in tema di deducibilità dei costi, ai sensi del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 75 (ora 109), comma 5, e di detraibilità della relativa IVA, ex D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19, il contribuente è tenuto a dimostrare, nell’ipotesi di contestazione da parte dall’Amministrazione finanziaria, anche la coerenza economica degli stessi rispetto ai ricavi o all’oggetto dell’impresa, potendo a tal fine integrare il contenuto generico della fattura con idonei elementi di prova”

3.3. nel caso in esame, alla luce del superiore principio, è evidente l’errore in cui è incorsa la C.T.R. nel ritenere, in assenza di ulteriore prova a conforto, che le generiche indicazioni contenute nelle fatture, oggetto di contenzioso (attività di officina o di soccorso stradale) fossero sufficienti a legittimare la deduzione dei costi e la detrazione dell’Iva.

3.4. Con riferimento, invece, all’importo decurtato, siccome ritenuto relativo a altra annualità, il mezzo di impugnazione impinge nell’accertamento in fatto compiuto, sul punto, dal giudice di merito, rimasto incontrastato in ricorso.

4. In conclusione, dichiarati inammissibili il primo e il secondo motivo del ricorso, il terzo va accolto, nei termini di cui sopra, e la sentenza impugnata va cassata, nei limiti del motivo accolto, con rinvio alla C.T.R. dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, perchè provveda al riesame, adeguandosi ai superiori principi, e regoli le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il terzo motivo di ricorso, inammissibili il primo e il secondo.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

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