Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27402 del 06/12/2013


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Civile Sent. Sez. 2 Num. 27402 Anno 2013
Presidente: BUCCIANTE ETTORE
Relatore: SCALISI ANTONINO

q

SENTENZA

sul ricorso 15987-2010 proposto da:
CHINE’

VANESSA

CHNVSS70T62H224S,

elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE
DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato
TRUNFIO EUGENIA;
– ricorrente contro

2013
1988

MORISANI

GAETANO MRSGTN46A01H224P,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso
lo

studio

rappresentato

dell’avvocato
e

difeso

GIOVANNI
dall’avvocato

SALLUSTRI,
MORISANI

Data pubblicazione: 06/12/2013

GAETANO;
– resistenti,-

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA,
depositata il 16/04/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica

SCALISI;
udito l’Avvocato Trunfio Eugenia difensore della
ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito lo’Avv. Morisani Gaetano ex art. 86 cpc che si
costituisce in udienza e chiede il rigetto del
ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PIERFELICE PRATIS che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso.

udienza del 27/09/2013 dal Consigliere Dott. ANTONINO

Svolgimento del processo
L’avv. Gaetano Morisani con ricorso dell’ 1 l giugno 2009 chiedeva al
tribunale di Reggio Calabria ai sensi dell’art. 28 legge n. 794 del 1942 che
provvedesse alla liquidazione delle spettanze maturate per la prestazione

.
,

contra la stessa dalla Società Cooperativa Edilizia “Spazioventi srl”, avente
ad oggetto il disconoscimento della qualità di socio, revoca di assegnazione di
alloggio e risarcimento danni.
Chinè Vanessa depositava comparsa di risposta con cui chiedeva di dichiarare
l’inammissibilità o la nullità del ricorso proposto dall’avv. Morisani in
ragione della mancata indicazione del quantum richiesto a titolo di diritti
onorari e spese ed in via subordinata eccepiva l’incompetenza funzionale del
Collegio per essere competente il Presidente del Tribunale ex art. 28 legge n.
794 del 1942.
Il Tribunale di Reggio Calabria riunito in camera di Consiglio con ordinanza
n. 626 del 2010 pronunciandosi su ricorso proposto da Morisani Gaetano nei
confronti di Chinè Vanessa, liquidava in favore dell’avv. Morisani la
complessiva somma di E. 8.558,83

di cui E. 82,00 per spese vive ed E.

2.476,20 per diritti ed E. 6000,00 per onorari oltre va CPA e rimborso
forfettario come per legge. A sostegno di questa decisione il Tribunale di
Reggio Calabria osservava che nel caso in esame il compenso dovuto all’avv.
Morisani per l’attività professionale svolta andava determinata applicando: a)
.

avuto riguardo al valore della controversia, per i diritti ricadenti sotto il vigore
.

del DM 5 ottobre 1994 n. 585 lo scaglione della tariffa professionale da E.
103.291,39 ad E. 258.228,45 mentre b) per i diritti ricadenti sotto il vigore del
1

professionale svolta nell’interesse di Chinò Vanessa nel giudizio promosso

DM 8 aprile 2004 n. 127, nonché per gli onorari lo scaglione della tariffa
professionale da C. 103.300,01 ad €. 258.300,00. Per altro, richiamando
l’orientamento di questa Corte Suprema di cui alla sentenza n. 8160 del 2001,
sp3ecificava: “il giudice ,quando liquida le spese processuali e, in particolare,

_

sono regolati dalla tariffa in vigore al momento del compimento dei singoli
atti, mentre per i secondi vige la tariffa in vigore al momento in cui l’opera è
portata a termine e, conseguentemente, nel caso di successione di tariffe, deve
applicare quella sotto la cui vigenza la prestazione o l’attività difensiva si è
esaurita”.
La cassazione di questa ordinanza è stata chiesta da Chinè Vanessa con
ricorso affidato ad undici motivi.

L’avv. Morisani Gaetano, regolarmente

intimato in questa sede non ha svolto alcuna attività giudiziale. All’udienza
del 21 marzo 2012 questa Corte, preso atto della comunicazione pervenuta in
cancelleria con la quale l’avv. Eugenia Trunfio, unico difensore dell’avv.
Vanessa Chinè, comunicava di aderire all’astensione,delle udienze deliberata
dall’Assemblea dell’Organismo Unitario dell’Avvocatura nei giorni dal 15 al
23 marzo 2012, con ordinanza rinviava la causa a nuovo ruolo. All’udienza
odierna l’avv. Morisani deposita comparsa di costituzione al fine partecipare
alla stessa udienza
Motivi della decisione
In via preliminare va chiarito che l’ordinanza emessa ai sensi degli artt. 28-30
della legge n. 794 del 1942, quale è l’attuale provvedimento impugnato,
avendo i caratteri della decisorietà, e della definitività, ovvero, della
irretrattabilita e impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione ex
2

i diritti di procuratore e gli onorari dell’avvocato, deve tenere conto che i primi

articolo 111 cost.
1.= Chinè Vanessa denuncia:
a) Con il primo motivo, la violazione dell’art. 29 della legge n. 794 del
1942 in relazione alla competenza funzionale ed inderogabile del Presidente

dell’ordinanza n. 626 del 2010 emessa dalla Prima Sezione civile del
Tribunale di Reggio Calabria.

Secondo il ricorrente, il decreto di

comparizione delle parti, emesso da un Presidente facente funzioni del
Presidente della Prima Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria,
sarebbe stato emesso da un Organo funzionalmente incompetente, dato che
secondo l’art. 29 della legge n. 794 del 1942 il decreto di comparizione delle
parti de quo doveva essere emesso esclusivamente dal Presidente del
.

Tribunale di Reggio Calabria. Ed ancora l’ordinanza

impugnata decisa e

sottoscritta dal Presidente di Sezione e da un relatore sarebbe illegittima
perche emessa da un Giudice funzionalmente diverso da quello che ha emesso
il decreto di comparizione, nonché a sua volta diverso dal Giudice competente
ex art. 29 della legge 794 del 1942. Insomma, chiarisce il ricorrente “l’unico
giudice competente ad emettere il decreto di comparizione parti, a trattare
l’istanza di liquidazione degli onorari ed a emettere la conseguente Ordinanza
è il Presidente del Tribunale persona fisica o altro magistrato munito di

.

provvedimento di sostituzione o supplenza”:
b) Con il secondo motivo, la violazione dell’art. 29 della legge n. 794
.

del 1942 in relazione all’errata composizione dell’organo decidente. Nullità
dell’ordinanza n. 626 del 2010 emessa dalla Prima Sezione civile del
Tribunale di Reggio Calabria, in relazione all’art. 158 cpc. Secondo il
3

dell’ufficio Giudiziario che ha trattato la causa, nonché l’illegittimità

ricorrente l’ordinanza impugnata sarebbe nulla perché emessa dalla Prima
Sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria, mentre ai sensi dell’art. 29
della legge n. 794 del 1942, il Collegio che l’ha emessa avrebbe dovuto essere
presieduto dal Presidente del Tribunale

e non dal Presidente della Prima

Sezione civile.

c) con il terzo motivo la violazione dell’art. 29 della legge n. 794 del
1942 in relazione al rito adottato, nonché l’illegittimità dell’ordinanza n. 626
del 2010 emessa dalla Prima Sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria.
Secondo il ricorrente l’art. 29 della legge n. 794 del 1942, sia pure alla luce
della sentenza della Corte costituzionale n. 53 del 1005, non prevede la
nomina di un

relatore che, invece, è prevista dall’art. 738 cpc., bensì

l’audizione delle parti che espongono al Collegio le proprie ragioni . Epperò
5

nel caso di specie, è stato nominato un relatore

che ha poi sottoscritto

l’ordinanza in qualità di estensore, unitamente al Presidente di Sezione.
d) Con il quarto motivo, la violazione dell’art. 134 cpc. in relazione
alla sottoscrizione dell’ordinanza, nonché l’illegittimità dell’ordinanza n. 62
del 2010 emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria.
Secondo il ricorrente, l’ordinanza impugnata presenta un ulteriore vizio che la
rende illegittima. Essa è stata sottoscritta dal relatore e dal Presidente mentre

ai sensi dell’art. 134 cpc. le ordinanze sono sottoscritte dal solo Presidente.
e)Con il quinto motivo la violazione dell’art. 29 della legge n. 794 del
1942 in relazione al mancato esperimento del tentativo di conciliazione,
nonché l’illegittimità dell’ordinanza n. 262 del 2010 emessa dalla Prima
Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria. Secondo il ricorrente
l’ordinanza impugnata sarebbe inesistente o viziata nella sua formulazione
4

Pl

dato che il Collegio non avrebbe esperito il tentativo di conciliazione delle
parti comparse alla prima udienza, così come prescriverebbe l’art. 29 della
legge n. 794 del 1942 ” (…) Il collegio, sentite le parti, procura di conciliarle
(…)”. Secondo il ricorrente l’esperimento del tentativo di riconciliazione

.

non

deriva

dalla

discrezionalità

del

Giudice

bensì

dalla

legge.

Conseguentemente, il Collegio quando vi è la presenza delle parti e queste
vengono sentire, ha l’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione.
O Con il sesto motivo la violazione dell’art. 29 della legge n. 794 del
1942 nonché dell’art. 125 cpc, in relazione al contenuto del ricorso e alla sua
esistenza giuridica, l’inammissibilità del ricorso, l’illegittimità dell’ordinanza
emessa a conclusione di un procedimento instaurato con ricorso inesistente.
Specifica il ricorrente che, nel caso in esame, il ricorso presentato dall’avv.
Morisani, pur non mancando dei requisiti formali, si presentava privo di
contenuto perché, pur elencando sommariamente le attività espletate, non
forniva alcuna quantificazione delle stesse e conteneva una richiesta generica
al giudice di porre in essere la liquidazione e di un quantum non determinato.
In mancanza dell’indicazione del quantum il processo avrebbe dovuto
concludersi con un provvedimento di inammissibilità per inesistenza del

ricorso e non con un provvedimento di nullità prima (dichiarata ex art. 164
cpc. che si riferisce all’atto di citazione) e di liquidazione dopo. Pertanto,
ritiene ancora il ricorrente, l’ordinanza di liquidazione impugnata è stata posta

in essere in violazione di legge, in quanto concludeva un procedimento
iniziato con un atto inesistente
g) Con il settimo motivo, la violazione dell’art. 125 cpc. in relazione
5

secondo la portata della norma di cui all’art. 29 della legge n. 794 del 1942

all’art. 29 della legge n. 794 del 1942 , nonché dell’art. 134,
illegittimità della remissione in termini per l’indicazione della domanda ed il
deposito di atti, illegittimità dell’ordinanza emessa in seno ad un
procedimento abnorme. Avrebbe errato il Tribunale di Reggio Calabria,

secondo il ricorrente, nell’aver dichiarato la nullità del ricorso rimettendo

l’originario ricorrente in termini ex art. 164 cpc., pur confermando la
mancanza dell’oggetto della domanda formulata dall’avv. Chinò Vanessa,
dato che l’istituto della rimessione previsto per la citazione sarebbe
inapplicabile al ricorso. D’altra parte, posto che l’art. 28 della legge n. 794 del
1942 “se una delle parti non comparisce o se la conciliazione non riesce, il
collegio provvede alla liquidazione con ordinanza” non prevede integrazioni,
dilazioni o riserve e a fortiori remissioni in termini per presentare la domanda
nello stesso processo. Il Giudice, precisa ancora il ricorrente, non avrebbe
potuto riservarsi sulla decisione, così come è accaduto

all’udienza del 13

novembre 2009 e del 19 marzo 2010, ma avrebbe dovuto emettere l’ordinanza
in udienza sulla base di quanto riferito dalle parti nella discussione orale e,
ciò, nel rispetto di quanto prescritto dall’art. 29 più volte citato.
h) Con l’ottavo motivo, la violazione dell’art. 24 della Costituzione,
nonché dell’art. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942 nonché dell’art. 134 cpc.

in relazione alla richiesta di conversione del rito da camerale ad ordinario. A)
Secondo il ricorrente avendo il Tribunale di Reggio Calabria avendo
riconosciuto in capo al ricorso esistente un vizio sanabile attraverso la
ri messione in termini, istituto che non poteva e non doveva trovare ingresso
nella procedura invocata avrebbe violato inequivocabilmente anche l’art. 24
della Costituzione, ponendo in essere una palese lesione del diritto di difesa.
6

(

,

Apparirebbe evidente, infatti, secondo il ricorrente, come di fronte ad una
richiesta generica priva di qualsivoglia quantificazione, la resistente non
potesse procedere a nessuna forma di contestazione, ivi compresa la mancata
corrispondenza tra l’attività che il ricorrente assumeva di avere svolto e le

documento equipollente perché inesistenti.
i) Con il nono motivo lamenta

la violazione dell’art. 134 cpc., in

relazione all’art. 112 cpc. nonché all’art. 5 comma 4 della Tariffa forense
approvata con DM 5 ottobre 1994 n. 585 ribadito allo stesso articolo e allo
stesso comma dal DM. N. 127 del 2004 Mancata pronuncia sull’esecuzione di
pluralità di parti e tariffa unica. Illegittimità dell’ordinanza n. 62 del 2010
_

emessa dalla Prima Sezione Civile del Tribunale di Reggio Calabria. Secondo
il ricorrente il Tribunale di Reggio Calabria non avrebbe rispettato il disposto
di cui all’art. 5 comma quattro della Tariffa Forense approvata con DM 5
ottobre 1994 n. 585 e ribadito allo stesso articolo e allo stesso comma dal DM
127/2004 dato che la prestazione eseguita per la quale si chiedeva il compenso
afferiva ad una pluralità di convenuti nel medesimo giudizio, aventi la
medesima posizione processuale. Il collegio in palese violazione di legge non
avrebbe considerato tale eccezione nemmeno nelle forme del rigetto,
nonostante tale assunto fosse documentalmente provato e non cointestato.
L’indifferenza del Giudice sul punto, conclude il ricorrente, costituisce, oltre
una violazione di legge , anche un vizio di omessa motivazione o meglio di
.

omessa pronuncia che rivela l’esercizio arbitrario del potere del giudicante.
..

1) Con il decimo motivo la violazione dell’art. 28 e dell’art. 29 della
legge n. 794 del 1942 nonché dell’art. 134 cpc., e dell’art. 112 cpc. in
7

voci di tariffa che sarebbero dovute essere dedotte in parcella o in un

..

relazione all’omessa pronuncia sull’eccezione preliminare di incompetenza
funzionale del Giudice, di inammissibilità del ricorso, di conversione del rito.
Secondo il ricorrente, il Tribunale di Reggio Calabria avrebbe omesso di
valutare le eccezioni e le richieste dell’attuale ricorrente, in particolare,

Mancherebbe nell’ordinanza impugnata, sempre secondo il ricorrente,
qualsiasi riferimento all’eccezioni sollevate dalla parte resistente.
m) con l’undicesimo motivo la violazione degli artt. 28 e 29 della
legge n. 794 del 1942, nonché dell’art. 24 e 111 della Costituzione. Secondo il
ricorrente, come già ampiamente argomentato, l’ordinanza impugnata avrebbe
violato la normativa prevista ex art. 28 e 29 della legge n. 794 del 1942 . la
condotta omissiva del Giudice di prima facie incompetente per funzione
costituito illegittimamente che ha proseguito un giudizio introdotto con
ricorso inammissibile, ponendo in essere, attraverso la rimessione in termini,
una procedura abnorme, avrebbe violato una serie di disposizioni, non solo in
tema specifico di accesso alla particolare procedura di liquidazione dei
compensi dell’avvocato, ma anche quelle norme costituzionali, poste a
garanzia del diritto di difesa e del giusto processo, considerando le richieste
avanzate in ricorso inaudita altera parte.
1.1.= Vanno esaminati in via pregiudiziale

i primi due motivi e

congiuntamente per l’innegabile connessione che esiste tra gli stessi, tanto che
il secondo appare legato al primo da un rapporto di dipendenza. Entrambi i
_

motivi sono fondati e vanno accolti per le ragioni di cui si dirà..
,

Come hanno avuto modo di chiarire le Sezioni Unite di questa Corte Suprema
(Cass. n. 182 del 1999) “La competenza del capo dell’ufficio giudiziario adito
8

l’eccezion di inammissibilità del ricorso e la conversione del rito.

per il processo” sancita dagli artt. 28 e 29 della legge 13 giugno 1942 n. 794
per la liquidazione delle spese e dei compensi dell’avvocato o procuratore nei
confronti del proprio cliente ha natura funzionale e inderogabile con
riferimento non solo all’ufficio, ma anche alla persona del titolare di questo

.

(presidente del collegio, se l’organo è collegiale, magistrato a capo dell’ufficio,

se questo è costituito come tale), senza che assuma rilievo, in contrario, la
eventuale divisione dell’ufficio (nella specie, di pretura) in sezioni, in quanto
siffatta suddivisione, anche per le sezioni del lavoro istituite presso le preture
dopo la riforma introdotta con la legge 11 agosto 1973 n. 533, risponde ad
esigenze meramente organizzative, con la conseguenza che, ove la suindicata
liquidazione inerisca ad una causa di lavoro, la competenza ex artt. 28 e 29
,

citati spetta, non al singolo pretore (ovvero al dirigente della sezione lavoro),
ma al pretore dirigente.
Ora. nel caso in esame. il decreto di comparizione delle parti, così come anche
riportato dal ricorrente nel proprio ricorso (pag. 6 del ricorso) è stato
sottoscritto da un Presidente facente funzione del Presidente della Prima
Sezione civile del Tribunale di Reggio Calabria e non invece, come avrebbe
dovuto essere, dal Presidente del Tribunale di Reggio Calabria. Così come,
l’ordinanza impugnata risulta sottoscritta dal relatore e, soprattutto, da un

Presidente di Sezione e non, invece, dal Presidente del Tribunale. D’altra
parte, la stessa ordinanza non chiarisce —e avrebbe dovuto farlo- né da modo
di capire, se ricorrevano i presupposti perché potesse provvedere alla
,

domanda dell’avv. Morisani un magistrato diverso dal Presidente del
v

Tribunale, in forza di una delega o per ragioni di supplenza.
2.= L’accoglimento del primo e del secondo motivo consente di ritenere
9

[4

(

assorbiti tutti gli altri motivi del ricorso, atteso che le questioni proposte
dovranno essere esaminate dal Giudice competente.
In definitiva, vanno accolti il primo e il secondo motivo e dichiarati assorbiti
tutti gli altri, l’ordinanza impugnata va cassata e la causa rinviata al Tribunale

spese del presente giudizio di cassazione.
PQM
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo del ricorso dichiara assorbiti
tutti gli altri, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia al causa al Tribunale di
Reggio Calabria in diversa composizione anche per il regolamento delle spese
del presente giudizio di cassazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della
Corte Suprema di Cassazione il 27 settembre 2013
Il Consigliere relatore

1(A,

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di Reggio Calabria in diversa composizione, anche per il regolamento delle

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