Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27401 del 06/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27401 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 12123-2012 proposto da:
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA
RICERCA 80185250588, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
ALLERUZZO FRANCESCO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
GERMANICO 172, presso lo studio dell’avvocato CARBONE NATALE,
rappresentato e difeso dall’avvocato INFANTINO ROSARIO giusta procura a
margine del controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 668/2011 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA del 29/04/2011, depositata il 16/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA.

Fatto e diritto

V3U
.13

I

Data pubblicazione: 06/12/2013

Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha depositato
la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ:
“Francesco Alleruzzo, immesso nel ruolo degli insegnanti di educazione fisica per
effetto della legge n. 270 del 1972 , con decorrenza giuridica dall’anno scolastico
1984/1985 ed economica dall’anno scolastico 1985/1986, ha chiesto il
riconoscimento dei servizi prestati anteriormente alla nomina in ruolo; in

quattro ( già riconosciuto dall’Amministrazione con decreto n. 4529 del 1989) in
luogo del minor periodo ( anni quattro e mesi otto ) che l’Amministrazione
scolastica gli aveva attribuito, a modifica di precedente decreto n. 4529 /1989, con
decreto n. 71 del 25.3.2004. Premesso inoltre che il Ministero aveva operato
trattenute sulla busta paga , con decorrenza dal giugno 2006 e scadenza 2007,
giustificate ” per differenza anni precedenti a debito ” ha eccepito la prescrizione
del diritto alla restituzione.
Il giudice di primo grado ha accolto la domanda . La decisione è stata parzialmente
riformata dalla Corte di appello di Reggio Calabria che in parziale riforma della
decisione ha rigettato la domanda intesa al riconoscimento del maggior servizio
pre-ruolo svolto. Ha confermato raccoglimento della domanda relativa alla
prescrizione del diritto alla restituzione delle somme sul rilievo che dette somme
erano state percepite per effetto del decreto di ricostruzione di carriera notificato
il 22.5.1989 e richieste solo con il successivo decreto notificato in data 19.6.2006,
quanto ormai erano decorsi il termine di dieci anni dell’azione di indebito
arricchimento.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il Ministero
dell’Istruzione Università e Ricerca deducendo la violazione degli artt. 2033, 2934 e
2935 cod .civ . nonché erroneità e contraddittorietà della motivazione . Ha
sostenuto che il diritto al recupero dell’indebito era sorto solo con il decreto del
giugno 2006 e che rispetto a tale momento alcuna decadenza si era verificata;
invero, il dies a quo di decorrenza del termine di prescrizione non poteva
identificarsi con riferimento del decreto del 1989 il quale aveva carattere
provvisorio e espressamente contemplava la possibilità di conguaglio o recupero
delle somme erogate sulla base di esso. La parte intimata ha depositato
controricorso.
2
Ric. 2012 n. 12123 sez. ML – ud. 27-09-2013

particolare ha chiesto che gli venisse riconosciuto il servizio di anni cinque e mesi

L’art. 1 del d.l. n. 370 del 1970, convertito nella legge n. 576 del 1970, prevede,
ricorrendone le condizioni di merito, il riconoscimento ai fini giuridici ed
economici del periodo di insegnamento pre-ruolo .11 provvedimento
dell’Amministrazione che accerta in concreto i periodi di insegnamento pre- ruolo
utili ai fini dell’anzianità giuridica ed economica ha valenza ricognitiva e non
costitutiva del diritto della valutazione del servizio pre-ruolo ; in conseguenza è da

effetto del primo — provvisorio- provvedimento, sia sorto solo in conseguenza
dell’adozione del provvedimento defmitivo
In tema di decorrenza del termine di prescrizione in ipotesi di indebito oggettivo,
questa Corte, dopo alcune pronunce di segno contrario ( v.,tra le altre, 12238
/2000) ha chiarito che, l’indebito oggettivo opera non solo quando l’originaria
causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall’origine
e che ai sensi degli artt. 2033 e 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto di
restituzione dell’indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento. Cass. n.
15669 /2011 n. 16612 / 2008 ). Né può attribuirsi rilievo al carattere non
definitivo della precedente liquidazione che non configura alcuna ipotesi di
impossibilità legale all’esercizio del diritto alla restituzione. Secondo il consolidato
orientamento di questa Corte, infatti, “La disposizione dell’art. 2935 cod. civ.,
nello stabilire che la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto
può essere fatto valere, ha riguardo solo alla possibilità legale dell’esercizio del
diritto, non influendo sul decorso della prescrizione l’impossibilità di fatto, quale
l’ignoranza da parte del titolare dell’esistenza del diritto (a meno che essa non sia
imputabile al comportamento doloso della controparte) . E’ stato in particolare
precisato che il mutamento di un precedente orientamento giurisprudenziale – così
come, in genere, le difficoltà od i dubbi sulla interpretazione di una norma, ed
anche l’esistenza di un vizio di incostituzionalità, non ancora rilevato, della
disposizione che disconosce un dato diritto – costituiscono altrettanti impedimenti
solo fattuali, e non legali, all’esercizio del diritto medesimo, agli effetti dell’inizio
del decorso della prescrizione ex art. 2935 cit.. ( exphaimis Cass. n. 4235 del 1996

Essendosi la Corte territoriale attenuta a tali principi, il Collegio, riunito in camera
di Consiglio, valuterà se il ricorso non sia manifestamente infondato”
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Ric. 2012 n. 12123 sez. ML – ud. 27-09-2013

escludere che il diritto alla ripetizione delle somme indebitamente erogate per

Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto
condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia .
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc.
civ. , per la definizione camerale..Conseguentemente il ricorso va respinto e il
Ministero ricorrente condannato alle spese liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.

liquida in € 2000,00 per compensi professionali e € 100,00 per esborsi.

Roma, 27 settembre 2013
Il Presidente

Dott. Giovanni Mammone

10

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
…..
Roma, ………… ..

…. ..

21113_

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese che

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