Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27400 del 29/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2018, (ud. 06/07/2018, dep. 29/10/2018), n.27400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amalia – rel. Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annnalisa – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3820-2016 proposto da:

G.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DELLA GIULIANA

32, presso lo studio dell’avvocato GIANCARLO SANTORIELLO,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARCELLO MUROLO, giusta delega

in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA SANITARIA LOCALE DI SALERNO ex A.S.L., SA (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA ALESSANDRIA 208, presso lo studio

dell’avvocato MASSIMILIANO CARDARELLI, rappresentata e difesa dagli

avvocati EMMA TORTORA, GENNARO SASSO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 781/2015 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 28/07/2015 R.G.N. 1274/2013.

Fatto

RILEVATO

1. la Corte di Appello di Salerno, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la sentenza di primo grado, che aveva respinto la domanda proposta da G.F. nei confronti della Azienda Sanitaria Locale di Salerno volta alla condanna di quest’ultima al pagamento della retribuzione di posizione correlata al dedotto svolgimento di funzioni di Dirigente di Struttura Semplice “Unità Operativa Accoglienza e Relazioni Pubbliche” dal 1.1.2004 al 31.3.2009;

2. la Corte territoriale ha rilevato che il Direttore Generale della ex ASL Salerno (OMISSIS) con la Delib. 3 marzo 2009, n. 313 aveva istituito la struttura semplice “Qualità Assistenziale Relazione con l’Utenza per la promozione della salute” affidandone, con decorrenza dal 1.4.2009, la direzione alla G., alla quale in precedenza era stato attribuito l'”incarico di alta specializzazione” ed il correlato trattamento economico previsto dall’art. 27, comma 1, lett. c) del CCNL per i Dirigenti del SSN;

3. ha ritenuto che la pretesa della ricorrente di ottenere il pagamento della retribuzione di posizione spettante al dirigente di struttura semplice, in relazione alle funzioni svolte prima del 1.4.2009 sull’assunto della piena sovrapponibilità di tali funzioni con quelle attribuite successivamente alla delibera del 3.3.2009, era infondata;

4. avverso questa sentenza G.F. ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, al quale ha resistito con controricorso l’Azienda Sanitaria Locale di Salerno – già A.S.L. SA(OMISSIS).

Diritto

CONSIDERATO

5. con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 39, 50, 53, e 54 del CCNL Area della Dirigenza Sanitaria, Professionale, Tecnica e Amministrativa del Comparto Sanità del 5.12.2006 e degli artt. 27 e 35 del CCNL della medesima Area dell’8.6.2000 e falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 15 e 15 ter;

6. sostiene che il D.Lgs. n. 502 del 1992 non si applica ai rapporti di lavoro dei Dirigenti delle Aree professionale, tecnica e amministrativa del servizio sanitario nazionale;

7. richiamando gli artt. 39, 50, 53 e 54 del CCNL del 5.12.1996 e gli artt. 27 e 35 del CCNL dell’8.6.2000, assume che: la retribuzione di posizione è correlata alla natura delle funzioni e dell’incarico dirigenziale attribuito, secondo la natura e la qualificazione dell’articolazione aziendale data dalla Azienda nell’esercizio dei suoi poteri organizzativi; la misura dell’indennità non dipende dalle scelte unilaterali dell’Amministrazione la quale è tenuta a corrisponderla nella misura prevista dalla classificazione di cui all’art. 27 del CCNL del 8.6.2000; deduce di rivestire la qualifica dirigenziale sin dal 1998 e che la Azienda con l’atto aziendale integrativo dell’8.7.2004 n. 709 aveva attribuito alla struttura precedentemente denominata “URP” la qualifica di Unità Operativa Semplice sostituendo, in via di novazione parziale, all’oggetto originario dell’incarico dirigenziale (la direzione dell’URP) la direzione dell’Unità Operativa Semplice “Accoglienza e Relazioni Pubbliche”;

8. con il secondo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo e controverso per non avere la Corte 11(territoriale considerato gli attestati di servizio del 6.10.2009 e del 31.1.2011 con i quali l’Azienda aveva riconosciuto che: il Direttore Generale con il provvedimento n. 5665 del 22.9.1998 aveva conferito ad essa ricorrente l’incarico di Dirigente dell’Ufficio Relazioni Pubbliche competente per il Distretto (OMISSIS) di Salerno e P.O. “(OMISSIS)”; in data 1.4.2006 in esecuzione della Delib. Direttore Generale 30 dicembre 2015, n. 1314 ad essa ricorrente era stato conferito l’incarico, “ex art. 18”, di Responsabile della Struttura Semplice U.O. Accoglienza e Relazioni Pubbliche del D. S. di Salerno con competenza sull’ambito territoriale del Distretto di Salerno e del P.O. “(OMISSIS)”; sostiene che tali certificazioni provano che le funzioni in esse indicate erano state effettivamente affidate e svolte, sia pure da data successiva a quella della trasformazione dell’URP in vera e propria struttura semplice;

9. il primo motivo è infondato nella parte in cui è denunciata la falsa applicazione del D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 15 e 15 ter atteso che in tali disposizioni non è rinvenibile nessun dato testuale e sistematico che ne escluda la applicazione alla dirigenza non medica;

10. l’art. 15, nel testo applicabile “ratione temporis” (risultante dalle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 229 del 1999, art. 13, comma i) disciplina la dirigenza medica e delle professioni sanitarie; la disposizione colloca (comma 1) tutta la dirigenza sanitaria, senza alcuna distinzione tra dirigenza medica e non medica, in un unico ruolo, distinto per profili professionali, ed in un unico livello, articolato in relazione alle diverse responsabilità professionali e gestionali e riserva, senza alcuna differenziazione in ordine alle diverse professionalità, alla contrattazione collettiva la individuazione dei criteri generali per la graduazione delle funzioni dirigenziali, per l’assegnazione, valutazione e verifica degli incarichi dirigenziali e per l’attribuzione del relativo trattamento economico accessorio correlato alle funzioni attribuite ed alle connesse responsabilità del risultato;

11. la differenziazione, prospettata dal ricorrente tra le diverse professionalità della dirigenza sanitaria, non è desumibile affatto dal dato testuale dell’art. 15 ter, che disciplina in via generale l’attribuzione degli incarichi di natura professionale e di direzione di struttura, in piena coerenza con il richiamato art. 15, con l’art. 15 bis, che disciplina le funzioni dei dirigenti responsabili di struttura, dettando regole che valgono sia per la dirigenza medica che per quella non medica, e con l’art. 15-terdecies che stabilisce che i dirigenti del ruolo sanitario assumono, ferme le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 15 e ss. e successive modificazioni, nonchè le disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, le seguenti denominazioni, in relazione alla categoria professionale di appartenenza, all’attività svolta e alla struttura di appartenenza,: “a) responsabile di struttura complessa: Direttore; b) dirigente responsabile di struttura semplice: responsabile”;

12. le disposizioni innanzi richiamate risultano coerenti sul piano sistematico con il D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1 bis che indica i criteri ed i principi generali dell’organizzazione delle Unità Sanitarie Locali, dispone che “la loro organizzazione ed il funzionamento sono disciplinati con atto aziendale di diritto privato, nel rispetto dei principi e criteri previsti da disposizioni regionali”, e, nel precisare che “l’atto aziendale individua le strutture operative dotate di autonomia gestionale o tecnico professionale, soggette a rendicontazione analitica”, non pone distinzione alcuna tra dirigenza medica e dirigenza non medica;

13. l’art. 15 bis dispone che l’atto aziendale di cui all’art. 3, comma 1-bis, disciplina l’attribuzione al direttore amministrativo, al direttore sanitario, nonchè ai direttori di presidio, di distretto, di dipartimento e ai dirigenti responsabili di struttura “dei compiti, comprese, per i dirigenti di strutture complesse, le decisioni che impegnano l’azienda, verso l’esterno, l’attuazione degli obiettivi definiti nel piano programmatico e finanziario aziendale”;

14. l’art. 15 ter prevede, a sua volta, che gli incarichi dirigenziali possono essere attribuiti nei limiti del numero degli incarichi e delle strutture stabiliti nell’atto aziendale di cui all’art. 3, comma 1-bis;

15. nel sistema delineato dalle disposizioni contenute nell’art. 3, comma 1 bis e negli artt. 15 bis e 15 ter, l’atto di autonomia organizzativa aziendale costituisce lo strumento per la concreta definizione dell’organizzazione aziendale, nella logica della piena autonomia delle scelte del Direttore Generale – scelte strategiche, organizzative e operative finalizzate a realizzare la migliore qualità e la congruità delle prestazioni erogate rispetto ai bisogni della popolazione – e della sua responsabilità per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla programmazione nazionale e regionale;

16. la corretta organizzazione dei bisogni dei cittadini/utenti, per il perseguimento della qualità e efficienza dei servizi stessi, postula, necessariamente l’individuazione dell’articolazione organizzativa dell’azienda e delle principali relazioni che intercorrono tra le varie strutture, la disciplina specifica dei poteri gestionali e decisionali attribuiti ai responsabili delle singole strutture in relazione ai diversi livelli di responsabilità ed alle diverse funzioni, nonchè alla rilevanza esterna attribuita agli stessi, alla disciplina concreta e specifica delle attività di ciascuna struttura e dei principali meccanismi di coordinamento;

17. solo attraverso l’atto aziendale è, infatti, possibile sviluppare soluzioni in grado di valorizzare e razionalizzare i punti di erogazione delle prestazioni nel rispetto dei criteri della qualità, della appropriatezza e della sostenibilità economica e dei vincoli di bilancio, vincoli valorizzati da questa Corte nella recente sentenza n. 16045/2018, in fattispecie in cui veniva in rilievo la retribuzione di posizione correlata alla istituzione delle posizioni organizzative;

18. consegue a quanto innanzi osservato che la formale istituzione, attraverso l’atto di macro organizzazione di cui al richiamato D.Lgs. n. 502 del 1992, art. 3, comma 1 bis riconducibile al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1, della struttura organizzativa dotata di autonomia gestionale o tecnico professionale costituisce un elemento imprescindibile per il conferimento dell’incarico dirigenziale e per l’attribuzione al dirigente del trattamento economico, stabilito dalla contrattazione collettiva, correlato alla specifica posizione organizzativa individuata dall’Azienda (Cass. 19040/2015, 6956/2014);

19. lo svolgimento di funzioni dirigenziali non può che espletarsi, infatti, in relazione ad una specifica struttura organizzativa, rispetto alla quale, con atto di macro organizzazione sia stato previsto l’esercizio di funzioni dirigenziali (Cass. 350/2018);

20. senza l’atto aziendale, che individua le singole strutture organizzative di rilievo dirigenziale, non sorge il diritto al trattamento economico il quale è correlato alla preposizione alla specifica struttura dirigenziale, graduata e pesata” dal punto di vista della complessità delle funzioni, delle connesse responsabilità del dirigente che vi è preposto e del valore economico attribuito dall’atto stesso;

21. le censure formulate dalla ricorrente non colgono la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, che ha negato il diritto alla retribuzione di posizione nella misura rivendicata per il periodo compreso tra il 2004 ed il 2009 sul rilievo, corretto perchè conforme ai principi di diritto innanzi enunciati, che era risultato documentalmente provato che soltanto con l’atto del 3.3.2009 il Direttore Generale dell’Azienda aveva istituito la struttura semplice “Qualità Assistenziale Relazione con l’Utenza per la promozione della salute”;

22. sono prive di pregio le prospettazioni difensive della ricorrente che, invocando le disposizioni contenute nella contrattazione collettiva di Comparto del 5.12.1996 e del 8.6.2000, deduce che l’attribuzione dell’indennità non può dipendere da un atto unilaterale dell’Amministrazione di attribuire a suo arbitrio una indennità di posizione diversa da quella corrispondente alla natura delle funzioni espletate nell’ambito della classificazione di cui all’art. 27 del CCNL dell’8.6.2000;

23. la Corte territoriale, come già evidenziato, ha ritenuto corretto il trattamento economico (retribuzione di posizione) riservato alla G. tenendo conto della diversa tipologia degli incarichi individuati dall’art. 27 del CCNL dell’8.6.2000 e del fatto solo con la delibera del marzo del 2009 era stata istituita la struttura semplice “Qualità Assistenziale Relazione con l’Utenza per la promozione della salute”;

24. va rilevato che la contrattazione collettiva della Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto Sanità del 5.12.2006 (art. 50, 53, 54, 55) e dell’8.6.2000 (artt. 35, 40) individua la struttura della retribuzione e correla il trattamento economico alla tipologia degli incarichi conferiti ed alla graduazione delle funzioni, secondo le misure previste dagli artt. 53, 54 e 55 del CCNL 5 dicembre 1996 e 35 del CCNL dell’8.6.2000 e dalla tabella allegata (tabella 2, art. 53 c. 8 del CCNL 5.12.1996, richiamata dall’art. 35, comma 1, lett. B punto 1 del CCNL dell’8.6.2000);

25. il secondo motivo è inammissibile perchè la ricorrente denuncia l’omesso esame delle certificazioni rilasciate dall’Azienda in merito all’attività svolta ma non chiarisce le ragioni per le quali debba ritenersi decisiva (nel senso della idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinare senz’altro una diversa ricostruzione del fatto, non come idoneità a determinare la mera possibilità o probabilità di una ricostruzione diversa, Cass. 22023/2015, 3668/2013, 22979/2004), l’avvenuta preposizione ad Uffici diversi da quello costituito come struttura semplice con la Delib. 31 marzo 2009; le censure sono inammissibili nella parte in cui la ricorrente, sotto l’apparente denuncia del vizio motivazionale, sollecita una nuova lettura del materiale istruttorio, inammissibile in sede di legittimità (Cass. SSU 24148/2013, 8054/2014, Cass. 1541/2016, 15208/2014, 24148/2013, 21485/2011, 9043/2011, 20731/2007);

26. sulla scorta delle conclusioni svolte, il ricorso va rigettato, con affermazione dei seguenti principi di diritto:

27. “le disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 502 del 1992, artt. 15,15 bis e 15 ter si applicano alla Dirigenza medica, professionale, tecnica e amministrativa del servizio sanitario nazionale”;

28. “in materia di dirigenza sanitaria, ai sensi dell’art. 3, comma 1 bis, artt. 15 bis e 15 ter, l’atto aziendale, riconducibile al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 2, comma 1 costituisce un elemento imprescindibile per il conferimento dell’incarico dirigenziale e per l’attribuzione al dirigente del trattamento economico correlato alla specifica posizione organizzativa individuata dall’Azienda Sanitaria”;

29. “i contratti collettivi nazionali di lavoro della Area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del comparto Sanità del 5.12.2006 (art. 50, 53, 54 e 55) e dell’8.6.2000 (artt. 35 e 40) correlano il trattamento economico alla tipologia degli incarichi conferiti ed alla graduazione delle funzioni”;

30. le spese seguono la soccombenza;

31. ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

LA CORTE

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente a rimborsare alla controricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali forfetarie, oltre IVA e CPA.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 6 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018

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