Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27400 del 06/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27400 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 11465-2012 proposto da:
DI PRISCO CARMELA, BORRUTO FRANCESCO, BORRUTO ADRIANO,
nella qualità di eredi di Borruto Antonino, elettivamente domiciliati in ROMA,
VIA DEGLI SCIPIONI 191, presso lo studio dell’avvocato SALMERI
FERDINANDO, che li rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;

– ricorrenti contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
80078750587, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DEI .T ?ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO
RICCI, CAPANNOLO EMANUELA, PULLI CLEMENTINA giusta procura
speciale in calce al controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 702/2011 della CORTE D’APPELLO di REGGIO
CALABRIA del 6/05/2011, depositata il 19/05/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;
udito l’Avvocato Ricci Mauro difensore del controricorrente che si riporta agli
scritti e condivide la relazione;

V361

Data pubblicazione: 06/12/2013

è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA che nulla osserva.
Fatto e diritto
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha depositato
la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ.:

ha respinto la domanda con la quale Antonino Borruto, premesso di avere
presentato in data 30.1.1982 istanza amministrativa di pensione di invalidità, ha
chiesto la condanna dell’INPS al pagamento della prestazione . La statuizione è
stata fondata sul mancato perfezionamento del requisito contributivo mobile
prescritto dalla legge n. 222 del 1984, calcolato prendendo come punto
cronologico di riferimento la data del 1.5.1993 coincidente con quella di
verificazione dell’evento biologico protetto; è stato inoltre evidenziato che anche a
voler prendere come riferimento la data dell’ultima contribuzione-anno 1991- il
requisito in oggetto comunque non risultava integrato.
Per la cassazione della decisione hanno proposto ricorso gli eredi dell’originario
ricorrente sulla base di due motivi con i quali hanno sostenuto che il termine di
riferimento , ai fini del computo a ritroso del requisito contributivo, deve essere
individuato nel giorno della presentazione della domanda amministrativa e non in
quello di riconoscimento della prestazione continuando in questi casi a trovare
applicazione il disposto di cui all’art.9 n. 2 r.d.l. n. 636 del 1939. Hanno
richiamato a conforto la sentenza a sezioni unite di questa Corte n. 118 del 2001 .
Hanno evidenziato che la sussistenza del prescritto requisito con riferimento alla
disciplina previgente alla legge n. 222 del 1984 risultava dalla consulenza tecnica di
ufficio disposta dal giudice del gravame il cui contenuto e che è stata riprodotto in
ricorso ,L’INPS ha depositato controricorso.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte :”Ai fini del riconoscimento
del diritto alle prestazioni pensionistiche di invalidità, il requisito di contribuzione che in linea di principio deve sussistere al momento della domanda amministrativa
– può anche perfezionarsi, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 335
del 1989, in corso di istruzione della domanda medesima o anche nel corso del
successivo contenzioso giudiziale, con il conseguente differimento della
decorrenza della prestazione alla data di tale perfezionamento; tuttavia, in caso di
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Ric. 2012 n. 11465 sez. ML – ud. 27-09-2013

“La Corte di appello di Reggio Calabria, in riforma della decisione di primo grado,

sopravvenien7 della nuova normativa dettata dalla kgge n. 222 del 1984, è a
quest’ultima che occorre riferirsi per verificare la sussistenza del detto requisito
contributivo, non potendo la sufficienza dei contributi essere valutata, in tal caso,
sulla base della precedente disciplina vigente al momento della domanda
amministrativa.” ( Cass. n. 12629 del 2001 , n. 6550 del 2009). A tale principio si è
attenuta la Corte territoriale che ha fatto riferimento ai requisiti di contribuzione

principio affermato dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza n. 118 del
2001 invocata dai ricorrenti non è pertinente alla fattispecie in esame in quanto
esso attiene alla verifica del requisito contributivo con riferimento a prestazione
riconosciuta nel vigore della disciplina di cui al .rdl n. 636 del 1939 e quindi
revocata . Solo in relazione a questa ipotesi e qualora la domanda di ripristino sia
accolta senza soluzione di continuità fm dall’epoca della soppressione, è stato
affermato il principio che l’esistenza del requisito contributivo cosiddetto relativo
(attinente, cioè, all’ultimo quinquennio prima della presentazione della domanda di
pensione in sede amministrativa), deve assumere come termine di riferimento, per
il computo a ritroso del periodo quinquennale nel quale debbono essere
conteggiati i contributi, il giorno nel quale è stata presentata l’originaria domanda
di pensione in sede amministrativa, con la conseguente applicazione della
disciplina allora vigente (art. 9, n. 2 lett. b), R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, come
modificato dall’art. 2 legge 4 aprile 1952 n. 218) .
Avendo pertanto il giudice territoriale fatto corretta applicazione dei principi
elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte il Collegio, riunito in camera di
consiglio, valuterà se il ricorso non sia manifestamente infondato”.
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto
condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia e
non intaccate dalla memoria depositata dai ricorrenti ai sensi dell’art. 378 cod.
proc. civ. civ. . Ricorre con ogni evidenza il presupposto per la definizione
camerale
Il ricorso va pertanto respinto.

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Ric. 2012 n. 11465 sez. ML – ud. 27-09-2013

della legge n. 222 del 1984 nel cui vigore si è realizzato l’evento protetto . Il

Le spese sono irripetibili essendo ratione tempolis applicabile il disposto dell’art. 152
disp. att. cod. proc. civ. nella formulazione antecedente alla novella di cui all’art.
42 , comma 11, d.l. n. 269 del 2003 convertito con modif. nella L. n. 326 del 2003.
P.Q.M.

Roma, 27 settembre 2013

Il Presidente

Dott. Giovanni Mammone

11 Funziona r io Giudiziar

co

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Roma,

;t Funzionario Giudiziario

Rigetta il ricorso. Spese irripetibili.

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