Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27400 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/12/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 01/12/2020), n.27400

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34553-2018 proposto da:

COMUNE DI SANDRIGO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

GRACCHI 318, presso lo studio dell’avvocato SCIUBBA LORENZO,

rappresentato e difeso dall’avvocato MOLLO RUGGERO;

– ricorrente –

contro

T.R., elettivamente domiciliato in ROMA, Piazza Cavour

presso la cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato ZUCCOLLO MAURIZIO;

– controricorrenti –

avverso l’ordinanza n. 22865/2018 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2020 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. DE MATTEIS che ha chiesto

rigettarsi il ricorso. Conseguenze di legge;

 

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE.

p. 1.1 Il Comune di Sandrigo (VI) propone ricorso per revocazione, ex art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4), dell’ordinanza della sesta sezione civile-tributaria n. 22865 del 26 settembre 2018, con la quale questa Corte di Cassazione ha ritenuto tardivo il ricorso per cassazione dal Comune proposto – nei confronti del contribuente T.R. per il recupero dell’Ici 2009 non versata – avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale Veneto n. 1092/5/2016 del 12 ottobre 2016. Ciò perchè tale ricorso per cassazione era stato consegnato per la notifica il 10 aprile 2017 e, dunque, oltre la scadenza (12 febbraio 2017) del termine ‘brevè di impugnazione, la cui applicazione nella specie conseguiva alla notificazione della sentenza di appello – direttamente al Comune – in data 14 dicembre 2016 (come da ricevuta di consegna e timbro di protocollo dell’ufficio ricevente, in atti).

Contrariamente a tale assunto, la notificazione in questione non era idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione, dal momento che il Comune aveva partecipato al giudizio di appello, non in proprio, ma con il patrocinio di un professionista di fiducia, Dott. B.M., presso il cui studio in Bologna aveva eletto domicilio D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 17.

La Corte di Cassazione, travisando la situazione di fatto, non si era dunque avveduta di quest’ultima elezione di domicilio, con conseguente inidoneità della notificazione della sentenza direttamente all’amministrazione comunale a fare nella specie decorrere il termine breve di impugnazione.

p. 1.2 Per l’ipotesi di accoglimento dell’istanza di revocazione e conseguente apertura della fase rescissoria del procedimento, il Comune ripropone in questa sede l’originario motivo di ricorso per cassazione, così esposto: – violazione e falsa applicazione – ex art. 360 c.p.c., n. 3 – del D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter conv. in L. n. 124 del 2013; D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, conv. in L. n. 106 del 2011; D.L. n. 201 del 2011, art. 13, comma 14 e 14-bis conv. in L. n. 214 del 2011; D.L. n. 216 del 2011, art. 29, comma 8, conv. in L. n. 14 del 2012; D.M. 26 luglio 2012, art. 5. Per avere la Commissione Tributaria Regionale erroneamente attribuito efficacia retroattiva quinquennale all’istanza del contribuente di assegnazione all’immobile in sua proprietà – fatto oggetto dell’avviso di recupero Ici 2009 opposto – della categoria catastale di ruralità A6 o D10, nonostante che tale efficacia fosse dalla legge riconosciuta unicamente alle istanze presentate all’agenzia delle entrate entro il 30 settembre 2012, mentre nel caso di specie tale domanda era stata presentata soltanto in data 21 febbraio 2014.

Resiste il contribuente con controricorso.

Il ricorrente ha depositato memoria.

p. 2. L’istanza di revocazione è fondata.

Essa si basa sul rilievo secondo cui la Corte di Cassazione avrebbe nella specie applicato il termine breve ex artt. 325-326 c.p.c. facendolo decorrere dalla notificazione della sentenza di appello direttamente presso gli uffici comunali, nonostante che il Comune impositore avesse partecipato al giudizio di merito, ed ivi eletto domicilio, tramite un proprio difensore esterno. Sennonchè, in tanto sarebbe stato applicabile il termine breve di impugnazione, in quanto la notificazione della sentenza di appello fosse regolarmente avvenuta, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 17, presso il domicilio eletto, e non direttamente presso gli uffici comunali.

Si osserva nel ricorso per revocazione: “si è convinti che nel pronunciare l’ordinanza di cui si chiede la revocazione tale rilevante circostanza sia sfuggita: infatti se la Corte Suprema di Cassazione avesse preso atto della costituzione del Comune nel giudizio di appello a mezzo del Dott. M.B. e la relativa elezione di domicilio presso il suo studio, certamente non avrebbe ritenuto la consegna della sentenza direttamente all’ufficio tributi del Comune significativa ai fini della decorrenza del termine breve di cui all’art. 325 c.p.c.”.

Ebbene, nella peculiarità della fattispecie, si ritiene che l’errore così prospettato dal ricorrente abbia in effetti natura revocatoria ex art. 395 c.p.c., n. 4).

Occorre partire dal dato normativo secondo cui “vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita, e tanto nell’uno quanto nell’altro caso se il fatto non costituì un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare”.

L’errore revocatorio deve dunque cadere – per regola generale, valevole anche nel caso di revocazione di sentenze di legittimità ex artt. 391-bis e 391-ter c.p.c., recettivi di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con le sentenze nn. 17/1986 e 36/1991 – su un ‘fattò; esso si concreta in una falsa percezione della realtà, a sua volta indotta da una ‘svistà di natura percettiva e sensoriale.

Proprio per tale sua natura, questa falsa percezione della realtà – che nel procedimento di cassazione concerne necessariamente i soli atti interni al giudizio di legittimità, ossia quelli che la corte esamina direttamente nell’ambito del motivo di ricorso o delle questioni rilevabili d’ufficio: Cass. 4456/15, ord. – deve emergere in maniera oggettiva ed immediata dal solo raffronto tra la realtà fattuale e la realtà rappresentata in sentenza; e ciò con riguardo tanto a fatti materiali (o storici, o empirici) di natura sostanziale, quanto agli eventi del processo.

Nel caso in esame l’ordinanza della corte di cassazione ricostruisce (esattamente) le modalità dell’avvenuta notificazione della sentenza di appello presso un impiegato comunale (“corredata del timbro dell’ufficio accettante e del numero di protocollo dell’amministrazione comunale, nonchè della sigla dell’impiegato addetto alla ricezione”), senza tuttavia menzionare il dato di fatto (pacifico in atti) che il Comune avesse partecipato al giudizio di merito con il ministero di un difensore ‘esternò, presso il quale aveva eletto domicilio.

Che non si sia trattato dell’esito di una determinata valutazione giuridica (di certo irrilevante ai fini revocatori ex art. 395 c.p.c., n. 4, cit.) si desume dal fatto che l’affermazione di idoneità della notifica di specie a far decorrere il termine breve di impugnazione fa seguito, nell’ordinanza in questione, alla esclusiva considerazione delle sue modalità di esecuzione presso l’ente comunale (come sè questo fosse rimasto contumace nei gradi di merito, ovvero vi avesse partecipato con un difensore interno e domicilio presso l’ente stesso), non anche dell’essenziale elemento (prettamente fattuale) dell’avvenuta domiciliazione presso un difensore esterno.

Elemento fattuale, quest’ultimo, la cui omissione ha indotto una rappresentazione della realtà processuale frontalmente difforme dal vero.

Ulteriore conferma di ciò deriva dal fatto che la conclusione alla quale è giunta l’ordinanza in esame viene confortata (quanto ad idoneità della notificazione all’ente ad ingenerare in questo la conoscenza legale della sentenza di appello e, di conseguenza, a far decorrere il termine breve di impugnazione) dalla citazione del precedente di cui in Cass.ord.10851/18, che appunto concerneva proprio un caso, erroneamente assimilato al presente, di mancata costituzione del Comune nei gradi di merito.

Anche il richiamo a questo precedente di legittimità, in altri termini, induce a ritenere che la pronuncia di tardività del ricorso per cassazione sia logicamente derivata proprio dal mancato rilievo delle ‘verè modalità di costituzione in giudizio e domiciliazione del Comune nei gradi di merito (profilo, questo, rimasto del resto del tutto estraneo al contraddittorio delle parti).

Pacifica è l’incidenza decisoria di tale mancato rilievo, stante l’inidoneità della notifica in oggetto (non conforme alla disciplina degli artt. 285 e 170 c.p.c., nè integrante consegna a mani D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 17, in quanto non eseguita nei confronti di soggetto legale rappresentante dell’ente) a far decorrere il termine breve ex art. 325 c.p.c..

p. 3. Accedendo dunque alla fase rescissoria del giudizio, si ritiene che il ricorso per cassazione del Comune debba trovare accoglimento sotto il dedotto profilo della violazione normativa.

Non vi sono ragioni per discostarsi da quanto stabilito da Cass. SSUU n. 18565/09, secondo cui (in motiv.): “in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l’immobile che sia stato iscritto nel catasto fabbricati come rurale, con l’attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993, art. 9, conv. con L. n. 133 del 1994, e successive modificazioni, non è soggetto all’imposta ai sensi del combinato disposto del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 14 del 2009, e del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a). L’attribuzione all’immobile di una diversa categoria catastale deve essere impugnata specificamente dal contribuente che pretenda la non soggezione all’imposta per la ritenuta ruralità del fabbricato, restando altrimenti quest’ultimo assoggettato ad ICI: allo stesso modo il Comune dovrà impugnare l’attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10 al fine di potere legittimamente pretendere l’assoggettamento del fabbricato all’imposta”. A tale orientamento hanno fatto seguito innumerevoli pronunce di legittimità (tra cui, Cass. nn. 7102/10; 8845/10; 20001/11; 19872/12; 5167/14), successivamente confermate – nel senso della ininfluenza dello svolgimento o meno, nel fabbricato, di attività diretta alla manipolazione o alla trasformazione di prodotti agricoli, rilevando unicamente il suo classamento – tra le altre, da Cass. n. 16737/15 e da Cass. n. 7930/16.

Va altresì osservato come quanto stabilito dalle SSUU nella sentenza cit. si sia fatto carico anche dei profili di jus superveniens riconducibili all’emanazione sia del D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis dell’art. 9 conv. in L. n. 133 del 1994, come introdotto dal D.L. n. 159 del 2007, art. 42-bis conv. in L. n. 222 del 2007; sia del D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis conv. in L. n. 14 del 2009.

Con la conseguenza che nemmeno in base a questa normativa – salva l’ipotesi di mancato accatastamento – è dato al giudice tributario di accertare in concreto, incidentalmente, il carattere rurale del fabbricato di cui si sostenga l’esenzione da Ici.

La stessa conclusione va, infine, riaffermata (così Cass. 7930/16 cit. ed innumerevoli altre) pur alla luce dell’ulteriore jus superveniens (D.L. n. 70 frl 2011, conv. in L. n. 106 del 2011; D.L. n. 201 del 2011 conv. in L. n. 214 del 2011; D.L. n. 102 del 2013 conv. in L. n. 124 del 2013) che ha attribuito al contribuente la facoltà di presentazione di domanda di variazione catastale per l’attribuzione delle categorie di ruralità A/6 e D/10, con effetto per il quinquennio antecedente.

Si tratta infatti di disposizioni che rafforzano l’orientamento esegetico già adottato dalle SSUU nel 2009, in quanto disciplinano le modalità (di variazione-annotazione) attraverso le quali è possibile pervenire alla classificazione della ruralità dei fabbricati, anche retroattivamente, onde beneficiare dell’esenzione Ici; sulla base di una procedura ad hoc che non avrebbe avuto ragion d’essere qualora la natura esonerativa della ruralità fosse dipesa dal solo fatto di essere gli immobili concretamente strumentali all’attività agricola, a prescindere dalla loro classificazion catastale conforme.

Tutto ciò posto, l’efficacia retroattiva quinquennale dell’attribuzione di ruralità ai sensi della citata normativa sopravvenuta (2011/2006) concerne le istanze autocertificate a tal fine presentate, come disposto dal D.M. Finanze 26 luglio 2012, art. 2, comma 2 “entro e non oltre il 30 settembre 2012”; ferma restando la possibilità di ottenere anche successivamente la variazione catastale di ruralità con le ordinarie procedure classificatorie Docfa (D.M., comma 6, cit.), ma senza l’effetto retroattivo subordinato all’osservanza delle formalità di cui alla citata disciplina speciale.

La sentenza di appello va dunque cassata con rinvio alla CTR del Veneto che, in diversa composizione, applicherà tali principi alla fattispecie in oggetto.

Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente procedimento.

PQM

La Corte

Revoca l’ordinanza della corte di cassazione n. 22865/18;

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto in diversa composizione, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

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