Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2740 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2019, (ud. 24/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. DE MARINIS Nicola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13646-2017 proposto da:

C.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

MONTEVERDE 4, presso lo studio dell’avvocato ANNITA CAMMARELLA,

rappresentato e difeso dall’avvocato GUIDO CAMMARELLA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DEl, LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI (OMISSIS), in persona

del Ministro pro tempore, DIREZIONE TERRITORIALE DEL LAVORO DI

COSENZA (OMISSIS), in persona del Direttore pro tempore, ISPETTORATO

TERRITORIALE DEL LAVORO DI COSENZA (OMISSIS), in persona del Capo

Ispettorato pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1916/2016 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 23/11/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. NICOLA DE MARINIS.

Fatto

RILEVATO

che, con sentenza del 23 novembre 2016, la Corte d’Appello di Catanzaro confermava la decisione resa dal Tribunale di Paola e rigettava l’opposizione proposta da C.G., quale titolare della ditta C. Motori, nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e della Direzione provinciale del Lavoro di Cosenza avverso l’ordinanza ingiunzione emessa dalla DTL di Cosenza relativa al pagamento delle sanzioni amministrative previste per aver occupato per i periodi 1.8/5.10.2009 e 5.1/1.4.2010 un lavoratore non risultante dalle scritture obbligatorie, per non aver dato comunicazione della sua assunzione, per non aver consegnato allo stesso copia della comunicazione medesima;

che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto provato, stante il difetto di querela di falso, quanto trascritto dai verbalizzanti e quanto dichiarato dai soggetti escussi che avevano sottoscritto la loro dichiarazione, da ritenersi anche intrinsecamente veritiere in particolare con riferimento alle dichiarazioni dello stesso C., di chiaro sapore confessorio, in quanto non suscettibili di smentita, come questi vorrebbe, sulla base della sola documentazione formale relativa all’assunzione del lavoratore (per un periodo assai inferiore a quello di effettivo lavoro) e, comunque, contraddette dalle dichiarazioni di uno dei testi escussi, da apprezzarsi con preferenza rispetto ad altro teste anche solo a motivo della non corrispondenza di quanto da questi riferito rispetto alla stessa versione del C.;

che per la cassazione di tale decisione ricorre il C., affidando l’impugnazione a due motivi cui resistono, con controricorso, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, la Direzione territoriale del Lavoro di Cosenza e l’Ispettorato territoriale del lavoro di Cosenza;

che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

che il ricorrente ha poi presentato memoria;

Diritto

CONSIDERATO

che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., e dell’art. 116c.p.c., imputa alla Corte territoriale di aver fondato il proprio convincimento non sul verbale ispettivo redatto all’esito dell’accesso, in cui la sola replica riscontrabile da parte del C. sarebbe stata limitata al non aver nulla da dichiarare, bensì su una relazione di servizio, redatta successivamente in totale contrasto con il verbale, priva del valore probatorio attribuitole dalla Corte medesima;

che, con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell’art. 2700 c.c., il ricorrente lamenta la non conformità a diritto dell’orientamento, a suo dire, espresso dalla Corte territoriale in ordine all’efficacia probatoria della documentazione attestante l’esito dell’accesso ispettivo compiuto dall’autorità procedente, esteso al contenuto intrinseco di quanto ivi riportato;

che entrambi i motivi, i quali, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, devono ritenersi inammissibili, in quanto, mentre non dà conto di aver tempestivamente sollevato la censura qui formulata circa la formulazione del giudizio da parte della Corte territoriale con riguardo, non al verbale ispettivo redatto all’esito dell’accesso da parte dell’autorità procedente, bensì ad una relazione di servizio, predisposta successivamente e contrastante con quello, di per sè priva dell’efficacia probatoria fino a querela di falso attribuitale dalla Corte territoriale, l’ulteriore censura che il ricorrente formula, ipotizzando comunque il valore probatorio fino a querela di falso della documentazione presa a base del giudizio, trova smentita nello stesso ricorso, avendo lo stesso ricorrente ritenuto di dover contrastare la valutazione operata dalla Corte territoriale delle risultanze istruttorie che correttamente questa ha inteso invocare a conferma della veridicità intrinseca di quanto riportato nella predetta documentazione, non andando, tuttavia, oltre una generica confutazione, che neppure ha investito gli articolati rilievi in base ai quali la Corte stessa ha formulato il proprio giudizio di attendibilità delle testimonianze escusse;

che, pertanto, condividendosi la proposta del relatore, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo;

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed atri accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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