Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2740 del 05/02/2018
Civile Ord. Sez. 6 Num. 2740 Anno 2018
Presidente: SCALDAFERRI ANDREA
Relatore: TERRUSI FRANCESCO
ORDINANZA
sul ricorso 24353-2016 proposto da:
FAVALLI ROBERTO, LANINOTTO ROSALIA, elettivamente
domiciliati in ROMA, VIA TAGLIAMENTO 55, presso lo studio
dell’avvocato NICOLA DI PIERRO, rappresentati e difesi
dall’avvocato PIERPAOLO ALEGIANI;
– ricorrenti contro
FALLIMENTO MAGAZZINI FAVALLI SNC, FALLIMENTO
FAVALLI ROBERTO, FALLIMENTO ZANINOTTO ROSALIA,
FALLIMENTO FAVALLI MARIA CRISTINA, FAVALLI MARIA
CRISTINA, ASTA SPA;
–
intimati
–
avverso la sentenza n. 2052/2016 della CORTE D’APPELLO di
VENEZIA, depositata il 19/09/2016;
Ag,
Data pubblicazione: 05/02/2018
udita la relazione della causa svoltliaella camera di consiglio non
partecipata del 28/11/2017 dal Cogliere Dott. FRANCESCO
TERRUSP
A
Rilevato che:
inammissibilità di una proposta di concordato preventivo,
dichiarava il fallimento della Magazzini Favalli s.n.c. e dei soci
in proprio;
proponevano reclamo i soci Roberto Favalli e Rosalia Zaninotto,
dolendosi, per quanto ancora rileva, di non esser stati sentiti
personalmente in sede prefallimentare e censurando il diniego
di omologazione del concordato;
la corte d’appello di Venezia ha respinto il reclamo e avverso
la relativa sentenza, depositata il 19-9-2016, i predetti soci
hanno proposto ricorso per cassazione deducendo, col primo
mezzo, la violazione e falsa interpretazione degli artt. 15 e 147
legge fall., per omessa loro audizione in sede prefallimentare,
e, col secondo mezzo, l’illegittimità del diniego di omologazione
del concordato perché non sorretto da corretta motivazione;
la curatela non ha svolto difese.
Considerato che:
il primo motivo è inammissibile, in quanto dalla sentenza
risulta — e la circostanza non è smentita dai ricorrenti – che
tutti i soci erano stati raggiunti da rituale notifica del decreto di
fissazione dell’udienza prefallimentare e si erano ivi costituiti
con un proprio difensore, depositando apposita memoria;
i ricorrenti lamentano di non esser stati sentiti personalmente
ai fini del fallimento, ma una tale audizione personale non è
richiesta, né tanto meno può essere imposta al socio che sia
stato regolarmente convocato;
Ric. 2016 n. 24353 sez. M1 – ud. 28-11-2017
-2-
Il tribunale di Venezia, all’esito della improcedibilità o
anche il secondo motivttè. inammissibile;
si sostiene che la corte-zZappello avrebbe errato nel valutare
negativamente il confèri-mento di un incarico a un
professionista per il recupero di crediti della società, e che
nessun sindacato poteva essere svolto sul merito della
è sufficiente osservare che dall’impugnata sentenza emerge senza censure al riguardo – che i reclamanti avevano indicato
la proposta come avente a oggetto un concordato liquidatorio;
rispetto a tale concordato la sentenza contiene un’autonoma e
decisiva ratio attinente ai profili di criticità della proposta, che
“non prevedeva il soddisfacimento dei creditori privilegiati”
(come necessario in un concordato preventivo liquidatorio);
in tal senso il sindacato – sia del tribunale che della corte
d’appello – atteneva al profilo della non fattibilità giuridica del
concordato, con conseguente plateale inconferenza della
censura come prospettata;
tanto determina il superamento della questione correlata alle
valutazioni sul possibile recupero di asseriti crediti.
p.q.m.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il
versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Deciso in Roma, nella camera di consiglio del 28
novembre 2017.
proposta di concordato preventivo;