Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2740 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 06/12/2016, dep.02/02/2017),  n. 2740

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. ARMANO Uliana – Consigliere –

Dott. BARRECA Giuseppina Luciana – Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7262/2014 proposto da:

S.M.Z., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

AREZZO 54, presso lo studio dell’avvocato FLAVIANO MINDOPI, che lo

rappresenta e difende giusta procura speciale a margine della

seconda facciata del ricorso;

– ricorrente –

contro

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA NIZZA 53,

presso lo studio dell’avvocato DONATO D’ANGELO, rappresentato e

difeso dall’avvocato PAOLO D’ELETTO, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

ALLIANZ SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 662/2013 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 03/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/12/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E’ stata depositata la seguente relazione.

“1. S.M.Z. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Velletri, il Dott. B.C., chiedendo che fosse condannato al risarcimento dei danni, a titolo di responsabilità professionale medica, per non aver sottoposto l’attore alle dovute indagini e per la conseguente tardiva diagnosi di tubercolosi che, nella prospettazione dell’attore, avrebbe potuto essere evitata con un comportamento più diligente.

Si costituì il convenuto, chiedendo il rigetto della domanda e chiamando in causa la propria società di assicurazione RAS, la quale pure si costituì chiedendo il rigetto della domanda.

Il Tribunale rigettò la domanda, con condanna alle spese.

2. Proposto appello da parte dell’attore soccombente, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 5 febbraio 2013, ha rigettato il gravame, confermando la pronuncia di primo grado e condannando l’appellante alla rifusione delle ulteriori spese del grado.

3. Contro la sentenza d’appello ricorre S.M.Z. con atto affidato ad un solo motivo.

Resiste il Dott. B.C. con controricorso.

La società di assicurazione Allianz RAS non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. Osserva il relatore che il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c., in quanto appare destinato ad essere respinto.

5. Con l’unico motivo di ricorso si lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), erronea valutazione della c.t.u. in correlazione con la c.t. di parte, nonchè omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

5.1. Si rileva, innanzitutto, che, trattandosi di sentenza pubblicata in data 5 febbraio 2013, deve essere applicato il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), nel testo introdotto dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modifiche, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, secondo cui è configurabile il vizio di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Nel caso in esame, il cuore delle critiche contenute nel ricorso investe una pretesa errata valutazione, da parte della Corte d’appello, della c.t.u., anche in relazione alla c.t. di parte. La sentenza in esame, però, ha sottoposto ad esame e valutazione l’elaborato del c.t.u., ponendo in evidenza, con un accertamento di fatto non sindacabile in questa sede, che la diagnosi dell’infezione tubercolare si era manifestata solo nell’anno 2000, mentre il rapporto professionale tra il ricorrente ed il Dott. B. si collocava nel periodo di tempo tra il 1996 ed 1997; sicchè il lunghissimo tempo intercorso tra l’operato del medico e la diagnosi della malattia imponeva di considerare non dimostrato il nesso di causalità tra le presunte negligenze e l’insorgere della malattia. Da ciò consegue che le censure di cui al motivo in esame – quando non addirittura inammissibili alla luce dei criteri indicati dalla sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, delle Sezioni Unite di questa Corte, cui si ritiene di dover dare seguito – sono comunque infondate, in quanto si risolvono nel tentativo di ottenere in questa sede un nuovo e non consentito esame del merito.

6. Si ritiene, pertanto, che il ricorso) debba essere rigettato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Non sono state depositate memorie alla trascritta relazione.

A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione medesima e di doverne fare proprie le conclusioni.

2. Il ricorso, pertanto, è rigettato.

A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

Sussistono inoltre le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.400, di cui Euro 200 per spese, oltre spese generali ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 6 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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