Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 274 del 12/01/2010

Cassazione civile sez. trib., 12/01/2010, (ud. 11/11/2009, dep. 12/01/2010), n.274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. PARMEGGIANI Carlo – Consigliere –

Dott. MARINUCCI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

DOMUS s.a.s., con sede in (OMISSIS), in persona del

legale

rappresentante pro tempore, sig. C.S.M.,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Paisiello 15, presso lo studio

dell’avv. Graziano Brugnoli che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE di ROMA, in persona del Direttore Generale pro

tempore;

AGENZIA DELLE ENTRATE – UFFICIO DI ROMA (OMISSIS), in persona del

Direttore

pro tempore;

– resistenti –

avverso la sentenza n. 166/2007 pronunciata dalla Commissione

Tributaria Centrale di Roma, Sez. 26, il 30 novembre 2006, depositata

il 17 gennaio 2007 e non notificata.

Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza

dell’11/11/2009 dal Relatore Cons. Dott. Giuseppe Marinucci;

udito, per la ricorrente società, l’Avv. Graziano Brugnoli che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l’avviso di rettifica n. (OMISSIS) del 01.10.1985, emesso con riferimento alla denuncia del 29 gennaio 1983 presentata dalla società Domus s.a.s. per l’applicazione del tributo INVIM per decorrenza del decennio, l’Ufficio del Registro Atti Pubblici di Roma rideterminava il valore venale dell’immobile in L. 360.400.000, a fronte di un dichiarato pari a L. 40.000.000.

Avverso tale avviso, la società proponeva ricorso alla Commissione Tributaria di primo grado di Roma, deducendo l’invalidità dell’avviso per difetto di motivazione e, in subordine, l’eccessività del valore finale accertato.

La Commissione adita, con la sentenza n. 91150212 del 17.05.1991, accoglieva il ricorso, dichiarando illegittimo l’accertamento impugnato perchè non motivato.

Negli stessi sensi, in data 5 luglio 1993, si esprimeva la Commissione Tributaria di 2^ grado di Roma, rigettando l’appello proposto dall’Ufficio avverso la prima decisione.

L’Ufficio, impugnando anche la seconda decisione, ricorreva dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale di Roma che, con la sentenza n. 166/2007, pronunciata il 30 novembre 2006 e depositata il 17 gennaio 2007, affermava che l’avviso di accertamento, come integrato dalle difese e relative allegazioni dell’Ufficio, avrebbe raggiunto gli scopi propri individuati dalla giurisprudenza.

Avverso tale sentenza, la Domus s.a.s. proponeva ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi e corroborato da memoria ex art. 380 bis c.p.c..

L’Agenzia delle Entrate presentava atto di costituzione.

Il ricorso, già scrutinato ex art. 375 c.p.c., nella Camera di consiglio dell’11 febbraio 2009, è stato rinviato alla pubblica udienza odierna.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo del ricorso, la società contribuente ha lamentato “violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 75, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

L’art. 75 predetto avrebbe disposto, con riferimento alle controversie pendenti dinanzi alla Commissione Tributaria Centrale, che il ricorrente, o qualsiasi altra parte, fosse tenuto, entro sei mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 546 del 1992, a proporre alla segreteria della Commissione Tributaria Centrale apposita istanza di trattazione.

Nel caso di specie, tale istanza non risulterebbe agli atti e, pertanto, è stato posto il seguente quesito: dica la Corte se, in assenza d’istanza di trattazione, la Commissione Tributaria Centrale poteva decidere della presente causa.

La censura è infondata.

La norma citata, invero, sanziona con l’estinzione del giudizio l’inattività della parte protratta oltre il termine previsto di legge. Premesso che nella fattispecie il termine non si era compiuto, non essendo stato neppure dedotto che fosse stato inviato l’avviso che segna l’inizio del decorso del medesimo a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 111 del 1998, nessuna nullità si è nella specie verificata per il fatto che il giudice abbia fissato la discussione in assenza della citata istanza dal momento che il giudizio tributario resta regolato dal principio dell’impulso d’ufficio (come ribadisce anche la sentenza citata) e la circostanza che sia prevista una causa eccezionale e transitoria di estinzione per l’inattività delle parti non preclude certo al giudice, in difetto di un’espressa previsione, di dar corso agli adempimenti processuali quando la presunzione di disinteresse al giudizio non può ritenersi sussistente per non essere ancora decorso il termine che la determina.

Con il secondo motivo del ricorso, la Domus s.a.s. ha denunciato “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 643 del 1972, art. 31, come combinato con il D.P.R. n. 637 del 1972, art. 26, vigente ratione temporis ed ancora in combinato disposto con l’art. 24 della Costituzione; ulteriore violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3;

il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

La Commissione Tributaria Centrale avrebbe ritenuto sufficiente l’originaria motivazione apparente, come supportata dalle illustrazioni fornite in corso di causa dall’Ufficio.

In realtà, l’avviso di rettifica si sarebbe limitato alla mera indicazione della maggiore imposta da versare, senza riportare gli elementi essenziali ai fini della garanzia di difesa da parte del contribuente.

Inoltre, anche le successive illustrazioni, contenute nell’atto di appello e nel ricorso prodotto dinanzi alla Centrale, sarebbero rimaste frasi prive di sostegno probatorio.

E’ stato articolato, pertanto, il seguente quesito: “dica il Supremo Collegio se l’avviso di accertamento a suo tempo impugnato sia stato o meno emesso nel rispetto degli artt. citati in epigrafe, posto che la rettifica è stata, al di là di ogni ragionevole dubbio, effettuata: in origine con formula prestampata, in seguito mai comprovata”.

La censura è inammissibile per inidoneità del quesito; non risponde, invero, ai canoni di cui all’art. 366 bis c.p.c., il quesito di diritto con cui si richiede semplicemente alla Corte di stabilire se l’avviso di accertamento impugnato sia stato o meno emesso nel rispetto della legge, sia perchè difetta un sufficiente collegamento con la fattispecie, sia perchè manca del tutto l’enunciazione del principio di diritto che si assume violato, posto che il quesito di diritto costituisce il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando altrimenti inadeguata, e quindi non ammissibile, l’investitura stessa del giudice di legittimità: ne deriva che la parte deve evidenziare sia il nesso tra la fattispecie ed il principio di diritto che si chiede venga affermato, sia, per ciascun motivo di ricorso il principio, diverso da quello posto alla base del provvedimento impugnato, la cui auspicata applicazione potrebbe condurre ad una decisione di segno diverso (Cass. 11535/08).

Con il terzo motivo, la società ricorrente ha lamentato “violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”.

Una corretta azione impositiva avrebbe richiesto l’integrazione del parametro astratto originario con elementi di fatto che giustificassero il quantum diversamente accertato.

Pertanto, l’avviso di accertamento, motivato con formula prestampata, avrebbe imposto all’Amministrazione finanziaria l’onere di provare l’esistenza di fatti costitutivi del maggior valore accertato.

Nel caso di specie, invece, l’Ufficio non avrebbe svolto alcuna attività probatoria.

Pertanto, è stato posto il seguente quesito “dica codesto Superiore Consesso se, nel corso del procedimento, sia stato rispettato il principio dell’onere della prova, gravante sull’ufficio tributario, imposto dall’art. 2697 c.c.”.

Il motivo è inammissibile per le ragioni ut supra.

La mera richiesta di stabilire se vi sia stata violazione dell’onere della prova non è conforme al principio enunciato dalla Corte secondo cui, a norma dell’art. 366 bis cod. proc. civ., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 – il cui disposto si applica anche ai ricorsi contro le decisioni dei giudici speciali per motivi attinenti alla giurisdizione – deve essere dichiarato inammissibile il ricorso nel quale il quesito di diritto si risolva in una mera richiesta di accoglimento del motivo o nell’interpello della Corte in ordine alla fondatezza della censura così come illustrata, poichè la citata disposizione è finalizzata a porre il giudice della legittimità in condizione di comprendere – in base alla sola sua lettura – l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice e di rispondere al quesito medesimo enunciando una regula iuris (Cass. 2658/08).

Con il quarto ed ultimo motivo, la società contribuente ha denunciato “vizio di motivazione. Motivazione contra D.P.R. n. 636 del 1972, art. 26. Motivazione contraddittoria; il tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5”.

La sentenza impugnata sarebbe oggettivamente contraddittoria con i fatti noti del procedimento nel momento in cui farebbe riferimento ad allegazioni compiute dall’ufficio e sarebbe in contraddizione con quanto affermato dal giudice di secondo grado circa l’attività istruttoria dovuta dall’ufficio. Inoltre, a parere della ricorrente, il convincimento della Commissione Tributaria Centrale sarebbe derivato dall’eccezione di merito sollevata dalla controparte con il ricorso del 26.11.1993 e, poi, non riassunto: quindi, tale eccezione non avrebbe dovuto essere presa in considerazione, in quanto inammissibile, ex art. 26 cit. avanti quel giudice.

Si è chiesto, pertanto, al Supremo Collegio di esprimere il proprio convincimento in ordine all’eccepita contraddittorietà della motivazione della sentenza gravata ed ancora, qualora fosse condivisa l’opinione sub. c), di rilevarne l’illegittimità perchè fondata su convincimento di merito.

Il motivo si appalesa generico e sprovvisto del requisito dell’autosufficienza, essendo disancorato da precisi e specifici richiami agli atti di causa.

Il ricorso per cassazione, in virtù del principio di autosufficienza, deve contenere in sè tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni per cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed altresì a permettere la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza la necessità di far rinvio ed accedere a fonti estranee allo stesso ricorso e, quindi, ad elementi od atti attinenti al pregresso giudizio di merito (ex multis, Cass. 14728/01).

C’è da aggiungere che, essendo applicabile nella fattispecie (tempus regit actum) l’art. 366 bis c.p.c., il motivo attinente il difetto di motivazione deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione e, nella fattispecie, non è dato intendere quale sia il fatto materiale in ordine alla cui sussistenza vi sia controversia e che sarebbe decisivo per il giudizio, una volta accertata la sua effettiva consistenza.

Presupposto che non sussiste nella fattispecie.

Consegue il rigetto del ricorso.

Non si ha luogo a provvedere sulle spese di giudizio dal momento che l’intimata non ha svolto attività difensiva, non potendo qualificarsi tale il mero deposito dell’atto di costituzione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 11 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 12 gennaio 2010

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