Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 274 del 10/01/2017

Cassazione civile, sez. I, 10/01/2017, (ud. 20/10/2016, dep.10/01/2017),  n. 274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

G.F., elettivamente domiciliato in Roma, alla via

Germanico n. 197, presso gli avv. MAURO MEZZETTI ed ALBERTO

MEZZETTI, dai quali è rappresentato e difeso in virtù di procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

UNICREDIT S.P.A. e BANCA DI ROMA S.P.A., FILIALE N. (OMISSIS);

– intimate –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. 862/12,

pubblicata il 16 febbraio 2012;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20

ottobre 2016 dal Consigliere doti. Guido Mercolino;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. ZENO Immacolata, la quale ha concluso per la

dichiarazione d’inammissibilità del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – G.M. ed D.E. convennero in giudizio la Banca di Roma S.p.a. e l’Agenzia n. (OMISSIS) della medesima Banca, per sentir accertare l’illegittimità della riduzione, unilateralmente disposta, del tasso d’interesse relativo ad obbligazioni bancarie decennali per Lire 100.000.000 da essi acquistate il (OMISSIS), con la condanna al ripristino del tasso d’interesse contrattualmente pattuito ed alla restituzione della differenza tra gl’interessi dovuti e quelli corrisposti, in misura pari a Lire 23.265.000.

Si costituì la Banca, e resistette alla domanda, affermando che il regolamento del prestito obbligazionario, richiamato dal contratto e consegnato agli attori prima della sottoscrizione, prevedeva che gl’interessi sarebbero stati calcolati al tasso fisso dell’11% solo fino al 1 agosto 2000, mentre in seguito sarebbero stati determinati al tasso Ribor a sei mesi rilevato dal Comitato di gestione MID dell’A-TIC.

Con sentenza del 12 gennaio 2004, il Tribunale di Roma dichiarò la nullità della clausola contrattuale che prevedeva la variazione del tasso d’interesse, condannando la Banca al pagamento degl’interessi nella misura dell’11% dal 1 febbraio 2001 alla scadenza delle obbligazioni, al netto di quelli già corrisposti al minor tasso del 5,28%. nonchè al pagamento degl’interessi legali sulla differenza tra quanto versato e quanto dovuto.

2. Sull’impugnazione proposta dalla Capitalia S.p.a. (già Banca di Roma), il giudizio è stato dichiarato interrotto, per il decesso della D..

2.1. A seguito della riassunzione, la Corte d’Appello di Roma, con sentenza del 16 febbraio 2012, ha accolto l’appello, rigettando la domanda proposta dagli attori.

Premesso che il mutamento della denominazione della Banca di Roma in Capitalia e la successiva incorporazione di quest’ultima da parte dell’Unicredit S.p.a. non avevano fatto venir meno l’efficacia della procura conferita al difensore della appellante, trattandosi di modificazioni non incidenti sull’identità soggettiva di quest’ultima, la Corte, per quanto ancora rileva in questa sede, ha escluso la nullità della clausola contrattuale che prevedeva il mutamento del tasso d’interesse, ritenendo dimostrata l’intervenuta accettazione del regolamento del prestito da parte del cliente. Ha rilevato infatti che il teste B.G., già dipendente della Banca, aveva riferito di aver consegnato all’attore il foglio informativo recante il predetto regolamento prima della sottoscrizione del contratto e di avergliene spiegato il contenuto. aggiungendo che, come confermato dal teste, in quel periodo le condizioni del prestito erano riportate in un avviso esposto presso l’Agenzia n. (OMISSIS). Ha ritenuto ammissibile la deposizione, ai sensi dell’art. 2724 c.p.c., n. 1 in quanto nel modulo sottoscritto per l’acquisto delle obbligazioni l’attore aveva dichiarato di conoscere il regolamento del prestito, ed ha escluso l’incapacità a testimoniare del B., osservando che non erano state neppure prospettate le ragioni per cui egli avrebbe dovuto essere considerato portatore di un interesse concreto ed attuale tale da legittimarne la partecipazione al giudizio; ha ritenuto infine attendibile la deposizione, in quanto precisa, circostanziata e priva di contraddizioni, nonchè solo genericamente contestata.

3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione G.F., in qualità di erede degli attori, per quattro motivi, illustrati anche con memoria. Le intimate non hanno svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente, si rileva che la notificazione del ricorso all’Unicredit S.p.a. (già Capitalia), effettuata a mezzo del servizio postale nel domicilio eletto (via Monte Zebio n. 32) presso il procuratore costituito nel precedente grado di giudizio (avv. Fabio Accardo), non è stata seguita dal deposito dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato, nel termine ultimo rappresentato dall’inizio della discussione in udienza, con la conseguenza che, non essendosi costituita l’intimata, non vi è alcuna certezza in ordine alla rituale instaurazione del contraddittorio nella fase d’impugnazione.

Questa Corte ha da tempo affermato che la produzione dell’avviso di ricevimento non integra un requisito di validità della notificazione, costituendo un adempimento estraneo alla struttura del procedimento notificatorio, la cui finalità consiste nell’assolvimento dell’onere, che incombe alla parte ricorrente, di dimostrare la rituale costituzione del rapporto processuale, mediante il documento idoneo a comprovare l’avvenuta consegna dell’atto al destinatario, nonchè la relativa data e l’identità e la qualifica della persona a mani della quale è stata eseguita. Tale onere può essere adempiuto indipendentemente dal deposito del ricorso, al più tardi in udienza prima che abbia inizio la relazione di cui all’art. 379 c.p.c., ovvero all’adunanza in camera di consiglio di cui all’art. 380-bis c.p.c., non incidendo sull’utilizzabilità del documento l’inosservanza delle modalità previste dall’art. 372 c.p.c., comma 2, dal momento che, per quanto riguarda la produzione dell’avviso, la mancata notificazione del relativo elenco non comporta alcun pregiudizio per il diritto di difesa della controparte. Ove poi la mancata produzione dipenda da un fatto non imputabile al ricorrente, esigenze di certezza ed effettività delle garanzie difensive, testimoniate anche dalle innovazioni apportate dapprima all’art. 184-bis c.p.c. e successivamente all’art. 153 c.p.c., oltre alla garanzia costituzionale dell’effettività del contraddittorio, prevista dal nuovo testo dell’art. 111 Cost., comma 2 inducono a ritenere applicabile l’istituto della rimessione in termini, subordinatamente alla proposizione di un’apposita istanza da parte del ricorrente, nei medesimi termini previsti per la produzione dell’avviso, ed al deposito della documentazione attestante che con congruo anticipo rispetto all’udienza fissata per la trattazione del ricorso è stato richiesto il duplicato che l’amministrazione postale è tenuta a rilasciare in caso di smarrimento dell’avviso da parte dell’ufficio postale, ai sensi della L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 6 (cfr. Cass., Sez. Un., 14 gennaio 2008, n. 627; Cass., Sez. 5, 30 dicembre 2015, n. 26108: Cass., Sez. 3, 30 giugno 2014, n. 14780).

Nella specie, la mancanza dell’avviso di ricevimento e l’omessa proposizione dell’istanza di rimessione in termini da parte della difesa del ricorrente, non comparsa neppure all’udienza pubblica, comportano indefettibilmente la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, dovendosi escludere la possibilità di un rinvio della discussione, al fine di consentire alla parte di adempiere successivamente il proprio onere, dal momento che tale differimento si porrebbe in contrasto con il principio, desumibile dall’art. 111 Cost., secondo cui la definizione del processo non può essere ritardata per sopperire ad ingiustificate omissioni di una parte. Nessun rilievo può assumere, a tal fine, la circostanza che sia stata fornita la prova della avvenuta notificazione del ricorso alla Filiale n. (OMISSIS) della Banca di Roma, mediante il tempestivo deposito del relativo avviso di ricevimento, dovendosi escludere la legittimazione processuale dell’intimata, la quale, come già dichiarato dalla sentenza di primo grado, con statuizione rimasta incensurata in appello, è priva di soggettività giuridica, costituendo una mera articolazione territoriale della Banca, e non è quindi configurabile come un’autonoma parte processuale, la cui rituale evocazione in giudizio possa giustificare l’integrazione del contraddittorio nei confronti dell’altra intimata.

2. – Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, senza che sia necessario provvedere al regolamento delle spese processuali, avuto riguardo alla mancata costituzione delle intimate.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 20 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 10 gennaio 2017

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