Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 274 del 09/01/2020

Cassazione civile sez. I, 09/01/2020, (ud. 03/10/2019, dep. 09/01/2020), n.274

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TRICOMI Laura – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 26493/2018 proposto da:

B.M.G., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza

Cavour presso la Cancelleria Civile della Corte di cassazione e

rappresentata e difesa dall’avvocato Sandra Albertini, giusta

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.L.R., quale Curatore speciale e difensore della minore

D.M., domiciliata in Roma, Piazza Cavour, presso la

Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, giusta procura in

calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

D’.Mi., P.F. e la Procura Generale presso la

Corte di Appello di Firenze;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1901/2018 della Corte di appello di Firenze,

Sezione per i minorenni, pubblicata il 08/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/10/2019 dal Cons. Dott. Laura Scalia.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Firenze, Sezione per i minorenni, con la sentenza in epigrafe indicata, decidendo in sede di rinvio, in seguito ad annullamento pronunciato dalla Corte di cassazione con sentenza n. 13431 del 2016, all’esito di due disposte consulenze tecniche di ufficio, ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore D.M., nata a (OMISSIS), sospeso la madre dalla responsabilità genitoriale e nominato come tutore provvisorio il Responsabile dei Servizi Sociali di (OMISSIS), stabilendo altresì la sospensione dei rapporti tra la minore, la madre e la nonna materna ed il collocamento provvisorio della prima in famiglia a scopo adottivo.

La Corte territoriale all’esito delle disposte indagini ha escluso quanto alla madre della minore, D’.Mi., l’idoneità genitoriale e la capacità di recupero di adeguate competenze in ragione della permanenza nella stessa, pure in cura da molti anni presso l’Unità Funzionale Salute Mentale Adulti Zona Livornese per un disturbo bipolare psicotico, di “tratti temperamentali disfunzionali e caratteristiche borcieline di personalità…grave patologia psichiatrica….cronica e pervasiva ” e in ragione, anche, della schizofrenia paranoide del compagno, dedito ad abuso di sostanze e gioco d’azzardo, e delle condizioni igienico-sanitarie abitative, nell’incapacità della donna di gestire se stessa ed il proprio stato di salute, nella pure rilevata mancata richiesta di affidamento della figlia.

Quanto alla nonna materna, B.M.G., i ritenuti tratti della personalità della donna che, tendenti a minimizzare la complessità della situazione, l’avrebbero vista capace soltanto di un accudimento materiale ed economico della nipote senza adeguato supporto emotivo e relazionale – e tanto in una situazione in cui la bambina, provata, fin dalla nascita, da ripetuti passaggi in “case-famiglia” e da cambiamenti delle figure di attaccamento ed accudimento, si trovava con buon inserimento presso la famiglia affidataria – hanno sostenuto i giudici di appello nell’adottata decisione.

2. Ricorre per la cassazione dell’indicata sentenza B.M.G. con cinque motivi di ricorso cui resiste con controricorso, nell’interesse della minore, il curatore speciale.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente fa valere la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e della L. n. 184 del 1983, artt. 1,8 e 15, come novellata dalla L. n. 149 del 2001, in cui sarebbero incorsi i giudici di appello in sede di rinvio non adeguandosi al principio di diritto affermato da questa Corte di legittimità con la sentenza rescindente adottata; i primi avrebbero omesso di valutare il nucleo familiare costituto dalla ricorrente con il proprio marito, P.F., e la figlia di questi, V., non attivando alcun percorso di sostegno ai fini della conservazione della relazione familiare con la minore al fine di vagliare, come richiesto in sede di annullamento, la sussistenza o meno dello stato di abbandono.

2. Con il secondo motivo si denuncia la violazione della L. n. 183 del 1984, artt. 1, 8 e 15, come novellata dalla L. n. 149 del 2001 e quindi del diritto prioritario del minore di crescere nella propria famiglia di origine, anche nelle forme della cd. adozione mite, in difetto di una approfondita indagine delle effettive risorse del nucleo familiare, nonostante la disponibilità data dal marito della B. e dalla figlia del primo ad accogliere la nipote.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 8 della Convenzione EDU là dove si chiama gli Stati nazionali firmatari a dotarsi di strumenti concreti per realizzare un riavvicinamento tra minore e famiglia di origine, sancendosi il carattere estremo delle misure che portino a spezzarne il legame.

A seguito dell’istruttoria erano emerse sì “limitate capacità autoriflessive e scarso insight” della nonna di cui però era stato pure segnalato “un genuino interesse per la nipote”; sarebbe mancata, in ogni caso, nell’applicazione l’adozione in forma “mite”.

4. Con il quarto motivo si denuncia la violazione degli artt. 61,62,115,116196 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. e, quindi, la violazione di legge, anche processuale, e vizio di motivazione nei termini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La disposta consulenza tecnica di ufficio aveva mancato di effettuare una valutazione del nucleo familiare della nonna; l’indagine tecnica sarebbe incorsa in “difetto di scientificità” non avendo provveduto ad indicare le teorie che avevano consentito al nominato tecnico di formulare un giudizio di “assoluta inopportunità” del solo rischio di contatto tra madre biologica e bambina e di opportunità dell’interruzione dei rapporti con la famiglia di origine.

I dati presi in considerazioni dal consulente di ufficio quali il disturbo psicotico bipolare, con uso di sostanze e quello “sociopatico di personalità in lieve ritardo mentale” della madre della minore, figlia della ricorrente, sarebbero stati assunti in violazione del contraddittorio; non vi sarebbe stata risposta ai rilievi della consulenza tecnica di parte e la consulenza di ufficio avrebbe dovuto essere dichiarata nulla.

5. Con il quinto motivo si deduce l’omessa valutazione di fatti decisivi per il giudizio non avendo la Corte di appello preso in considerazione quanto dichiarato da P.V., figlia del marito della ricorrente, sulla capacità della signora B. di prendersi cura della figlioletta della prima, coetanea della nipote, e sulla composizione di quel nuovo nucleo familiare.

6. I motivi, tra loro connessi, si prestano a congiunta trattazione nei termini di seguito precisati per uno scrutinio all’esito del quale essi risultano, tutti, infondati.

6.1. La Corte di appello quale giudice di rinvio, con l’attenersi ai principi di diritto affermati da questa Corte di legittimità in sede di annullamento e svolgendo gli accertamenti demandatile, ha escluso l’idoneità della ricorrente, nonna materna, di prendersi cura della nipote di cui ha ritenuto lo stato di abbandono nella impossibilità della minore di conservare una relazione familiare allargata, comprensiva di figure parentali vicarianti quelle dei genitori biologici (Cass. 16/02/2018 n. 3915; Cass. 27/03/2018 n. 7559).

All’indicato fine i giudici di rinvio hanno valorizzato gli esiti della disposta consulenza di ufficio che – nelle riscontrate carenze ed inadeguatezze della ricorrente a prendere consapevolezza del carattere problematico di un rientro familiare della minore, “provata sin dalla nascita da ripetuti passaggi in Case Famiglia e conseguenti cambiamenti delle figure di attaccamento e di accudimento”, e dell'”attuale eccellente inserimento familiare” della bambina – hanno escluso, nei pure vagliati tratti personologici della ricorrente, che il nucleo familiare costituito dalla nonna ed il suo nuovo marito potesse sopperire alle mancanze della prima.

In materia di adozione di un minore di età, la figura parentale vicariante quella del genitore, che risulti inadeguato a far fronte ai propri doveri di educazione ed accudimento del figlio, deve essere in grado, a sua volta, di prendersi cura del minore al fine di escluderne lo stato di abbandono e tanto non solo per gli aspetti materiali ed economici, ma anche per quelli di supporto emotivo e relazionale.

L’apporto della figura parentale vicariante deve essere autonomo nel rivelare della prima la capacità di porsi quale figura di riferimento per il minore in ragione di preesistenti relazioni affettive, e non può essere, nel suo nucleo essenziale ed imprescindibile, integrata o sostituita da terzi che, non legati al minore da vincolo parentale, siano coloro con i quali la prima venga a costituire un separato nucleo familiare.

Si avrebbe, diversamente, una non consentita abdicazione della figura di riferimento alla sua funzione che è quella di preservare i legami del minore con la famiglia biologica.

L’indagine che si vorrebbe omessa dalla Corte di appello, sul ruolo che il nuovo marito della ricorrente, insieme alla figlia ed alla nipotina, avrebbe avuto nell’integrare quel nucleo destinato a preservare il legame familiare originario della minore, sarebbe invero relativa ad una vicenda che non entra a comporre la scrutinata fattispecie normativa, ove di questa venga correttamente intesa la ratio, sicchè la sua mancanza non realizza alcuna violazione di legge.

6.2. Sugli ulteriori motivi.

Il secondo ed il terzo motivo sono assorbiti dal preliminare rilievo, operato nella valutazione del primo motivo, circa la incapacità della ricorrente a porsi come figura parentale di riferimento per la nipotina.

L’opzione interpretativa fatta propria dalla Corte di merito circa la sussistenza delle condizioni per la declaratoria di adottabilità della piccola M. non è pertanto violativa della natura di extrema ratio dell’istituto dell’adozione e dei principi convenzionali sul punto affermati anche dalle Corti transnazionali.

Anche l’ipotesi della cd. adozione mite, solo evocata in ricorso e neppure definita nei suoi contenuti rispetto alla fattispecie in esame, postula, invero, tra i suoi presupposti applicativi l’esistenza di un pregresso legame familiare con il minore e di una relazione affettiva che, unica nella sua tutela in continuità, è destinata a dare giustificazione di differenti scelte di affido dei giudici di merito, aperte al mantenimento dei rapporti con la famiglia originaria.

6.3. Il quarto motivo è inammissibile. La ricorrente censura la decisione dei giudici della Corte di appello per violazione dei principi sulla disponibilità e libera valutazione delle prove senza però segnalare di queste ultime la consistenza.

La mancanza di “scientificità” del metodo osservato dal nominato consulente tecnico di ufficio le cui raggiunte conclusioni, condivise dalla Corte di appello, sono state esito di test somministrati alla ricorrente e di confronto con il consulente tecnico della medesima parte, viene censurata in modo non concludente e destinato a rivelare solo la strumentalità della critica.

La nullità dell’accertamento tecnico per violazione del contraddittorio, per non avere il consulente di ufficio dato risposta al consulente della ricorrente sul documento attestante la patologia psichiatrica della madre della minore, figlia della ricorrente, è censura anch’essa generica e comunque risolta all’esito di quanto riportato nel medesimo ricorso, là dove si dà conto di come il consulente di ufficio abbia individuato la fonte dell’accertamento nei dati riportati dalla USL di Livorno.

Nel resto, ogni ulteriore profilo di nullità dell’osservato metodo di acquisizione del dato ripropone, con circolarità ed in modo non ammissibile, una mera critica di non condivisa valutazione di merito.

6.4. Il quinto motivo è assorbito per le ragioni che sostengono la negativa valutazione del primo motivo.

7. Il ricorso, conclusivamente infondato, deve essere rigettato. Le spese di lite sono liquidate secondo soccombenza come in dispositivo.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del curatore speciale della minore delle spese di lite, liquidate in Euro 4.000,00 per compensi ed in Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali al 15% forfettario sul compenso ed accessori di legge.

Trattandosi di procedimento esente dal contributo unificato, non trova applicazione il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

Ai sensi del D.Lgs. n. 198 del 2003, art. 52, vanno omessi le generalità e gli altri dati identificativi in caso di diffusione del presente provvedimento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 3 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2020

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