Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 274 del 09/01/2018

Cassazione civile, sez. lav., 09/01/2018, (ud. 27/09/2017, dep.09/01/2018),  n. 274

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. che N.F., premesso di avere partecipato ad una preselezione di personale organizzata dal Centro per l’impiego della provincia di Roma per conto di AMA s.p.a., per l’assunzione di 400 operatori ecologici, di essersi utilmente collocato in graduatoria, che l’AMA aveva rifiutato di procedere all’assunzione per difetto del requisito della disoccupazione di lunga durata (ventiquattro mesi), che in base al bando tale requisito doveva sussistere solo al momento di relativa pubblicazione e non anche, come sostenuto dalla società, all’atto dell’assunzione, ha adito il giudice del lavoro chiedendo accertarsi il proprio diritto all’assunzione alle dipendenze di AMA s.p.a. e la condanna della società convenuta al pagamento della retribuzioni maturate dal giorno di maturazione del diritto o da altra data di giustizia;

1.1. che il Tribunale ha condannato AMA s.p.a. ad assumere il ricorrente con la qualifica di operatore ecologico ed a corrispondergli le retribuzioni maturate dalla data di notifica del ricorso sino all’effettiva assunzione;

2. che la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione, nel resto confermata, ha respinto, nei limiti ed ai sensi di cui in motivazione, il capo di domanda concernente il pagamento della retribuzione dalla data di costituzione in mora;

3. che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso AMA s.p.a. sulla base di due motivi;

4. che l’intimato ha resistito con tempestivo controricorso;

5. che entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. che con il primo motivo parte ricorrente deduce violazione del D.Lgs. n. 469 del 1997, art. 2, comma 1), lett. l, e art. 4, comma 1, lett. a) e degli artt. 1703,1388 e 1389 c.c., nonchè omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo per il giudizio, censurando la decisione per avere respinto la eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata da essa AMA s.p.a.;

sostiene, infatti, che tale legittimazione farebbe capo al Centro dell’impiego della Provincia di Roma in ragione delle funzioni a questo legislativamente demandate di favorire l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro; le conseguenze della difformità tra “l’avviso di preselezione” redatto e pubblicato dal Centro per l’impiego e l’oggetto dell’incarico conferito da AMA s.p.a., che richiedeva (anche) la sussistenza, all’atto dell’assunzione, del requisito della disoccupazione di lunga durata, non potevano che essere poste a carico del Centro; in questa prospettiva si sostiene l’errore del giudice di appello per avere ricondotto il rapporto tra AMA s.p.a. e Centro per l’impiego all’istituto del mandato, con assunzione diretta della società dell’obbligo nei confronti del N. ai sensi dell’art. 1388 c.c.;

2. che con il secondo motivo parte ricorrente deduce violazione degli artt. 1703,1388 e 1398 c.c. nonchè omessa motivazione circa un punto decisivo per il giudizio. Sostiene, in sintesi, che, anche a voler ricondurre il rapporto tra AMA s.p.a. e Centro per l’impiego della Provincia di Roma, all’istituto del mandato, l’errore nella redazione del bando, versandosi in ipotesi di mandato infedele, non potrebbe comunque far sorgere un obbligo a carico di essa società, in assenza di condotta colpevole imputabile a quest’ultima, accertamento omesso dal giudice di merito;

3. che entrambi i motivi, trattati congiuntamente per evidente connessione, sono infondati;

3.1. che dalle disposizioni in tema di “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di mercato del lavoro” dettata dal D.Lgs 23 dicembre 1997, n. 459, (abrogato dal D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66), non è dato evincere, come sostenuto dall’odierna ricorrente, la esclusiva legittimazione passiva del Centro dell’impiego della Provincia di Roma, in ragione del “servizio pubblico” di agevolazione dell’incontro tra domanda ed offerta istituzionalmente svolto, attesa la peculiarità della fattispecie in esame connotata dall’espresso conferimento da parte di AMA s.p.a. al detto Centro dell’incarico relativo alla fase di preselezione dei candidati sulla base di ” avviso di preselezione” predisposto dal Centro per l’impiego;

3.2. che la circostanza – pacifica – che l’AMA s.p.a. abbia demandato al Centro per l’impiego della Provincia di Roma la preselezione dei candidati in possesso dei requisiti di ammissione alla graduatoria da cui attingere per effettuare le programmate assunzioni dei lavoratori da adibire alle mansioni di operatore ecologico e che il Centro per l’impiego, in adempimento, di tale incarico, abbia pubblicato un “avviso di selezione” configurante un’offerta al pubblico destinata ad impegnare direttamente la società, impone di ricondurre il rapporto tra la società e il Centro per l’impiego alla figura di cui all’art. 1703 c.c., con diretta imputazione alla società rappresentata degli effetti giuridici dell’atto posto in essere dal mandatario;

3.3. che la mancata previsione nell’avviso predisposto dal Centro anche della clausola che richiedeva, quale condizione per l’assunzione, la attualità del requisito della lunga disoccupazione, in difformità delle indicazioni della società, configura un’ipotesi di errore ostativo, che consiste nella difformità fra la volontà, come stato soggettivo interno, e la sua manifestazione, e postula che entrambe si riferiscano allo stesso soggetto, cioè all’autore dell’atto volitivo, anche quando questi si serva, per la comunicazione di esso, dell’opera di terzi (Cass. 02/02/1988 n. 961);

3.4. che alla stregua dell’art. 1433 c.c., applicabile anche agli atti unilaterali ai sensi dell’art. 1324 c.c., l’errore nella dichiarazione o nella sua trasmissione determina l’annullabilità dell’atto viziato;

3.5. che, pertanto, in difetto di allegazione relativa all’annullamento, per vizi del consenso, dell’avviso di preselezione, la offerta al pubblico con tale avviso formulata per conto di AMA s.p.a. risulta valida ed efficace con conseguente vincolatività per la società delle condizioni in essa prefigurate, tra le quali quella per la quale solo al momento della presentazione della domanda era richiesta la sussistenza del requisito della disoccupazione di lungo periodo;

4. che a tanto consegue il rigetto del ricorso;

6. che le spese di lite sono regolate secondo soccombenza.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, oltre accessori di legge. Cin distrazione in favore dell’Avv. Pasquale Nappi, antistatario.

Così deciso in Roma, il 27 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2018

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