Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27398 del 29/10/2018

Cassazione civile sez. lav., 29/10/2018, (ud. 05/07/2018, dep. 29/10/2018), n.27398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. CURCIO Laura – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – rel. Consigliere –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 7140-2017 proposto da:

O.L., domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GABRIELLA CIANCETTA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

A.B. C. LAVORAZIONE DEL LEGNO S.N.C., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato DANIELE MANCA BITTI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FILIPPO

VITTORIO RONDANI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 276/2016 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 24/08/2016 R.G.N. 23/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/07/2018 dal Consigliere Dott. PAOLO NEGRI DELLA TORRE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DANIELE MANCA BITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 276/2016, pubblicata il 24 agosto 2016, la Corte di appello di Brescia respingeva il gravame del lavoratore e confermava la sentenza con la quale il Tribunale della stessa sede aveva rigettato il ricorso di O.L. volto all’accertamento, nei confronti della A.B. & C. Lavorazione del Legno S.n.c., della illegittimità della collocazione (dall’1/12/2009) in Cassa integrazione in deroga, a zero ore e senza rotazione, e del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimato, con lettera in data 5/10/2012, al termine di essa, con le pronunce conseguenti.

2. La Corte osservava che la mansione prevalente svolta dall’appellante era stata quella di collaborare alla prestazione lavorativa degli altri addetti al reparto, in conformità al più basso livello di inquadramento posseduto, così che era da ritenersi giustificata, sotto il profilo della correttezza e buona fede, la scelta di individuarlo come destinatario del licenziamento, tenuto anche conto che la L. n. 223 del 1991, art. 5 prevede, tra gli altri, anche il criterio delle esigenze tecnico-produttive e organizzative.

3. La Corte riteneva poi che non fosse nella specie configurabile la violazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, per mancata comunicazione alle organizzazioni sindacali delle ragioni che impedivano il ricorso al meccanismo della rotazione dei lavoratori, osservando come tale norma fosse stata dettata per la cassa integrazione straordinaria e non fosse applicabile in via analogica alla cassa integrazione in deroga, ostando a tale applicazione la sostanziale diversità della situazione occupazionale propria di un’azienda soggetta alla tutela obbligatoria.

4. Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza il lavoratore con tre motivi, assistiti da memoria, cui ha resistito la società con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo viene dedotto il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (art. 360 c.p.c., n. 5) per avere la Corte tratto il convincimento della non omogeneità delle mansioni svolte dal ricorrente, in confronto a quelle degli altri lavoratori addetti al reparto falegnameria, sulla base di una lettura parziale delle dichiarazioni testimoniali.

2. Con il secondo, viene dedotta la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1175 c.c. per avere la Corte desunto il rispetto della buona fede e correttezza, in relazione alla collocazione in cassa integrazione e al licenziamento, dalla ritenuta non omogeneità delle mansioni, mentre l’esatta attuazione di tali principi avrebbe comportato una scelta non dettata solo da esigenze organizzative ma anche attenta ai carichi familiari e all’anzianità, di servizio ed anagrafica, del lavoratore.

3. Con il terzo motivo, è denunciata la falsa applicazione della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, per avere la Corte di appello escluso la illegittimità della collocazione del ricorrente in CIG in conseguenza della omessa comunicazione alle organizzazioni sindacali delle ragioni che impedivano il ricorso al meccanismo della rotazione dei lavoratori e ciò sull’erroneo rilievo che detta comunicazione, prevista per la cassa integrazione straordinaria, non sarebbe applicabile in via analogica alla cassa integrazione in deroga.

4. Il primo motivo risulta inammissibile ex art. 348 ter c.p.c., u.c., in presenza di giudizio di appello introdotto con ricorso depositato in data successiva all’11 settembre 2012 (D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 convertito, con modificazioni, in L. 7 agosto 2012, n. 134).

5. Nè il ricorrente, al fine di evitare l’inammissibilità del motivo, ha indicato le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. n. 5528/2014 e successive conformi).

6. Risulta semmai il contrario, posto che il ricorrente osserva come la Corte territoriale avesse espressamente considerato come reale motivo di appello l’identità di mansioni svolte da ben altri 5 operai, oltre al L., ed erroneamente avesse negato tale circostanza (sulla base di una parziale lettura delle risultanze istruttorie, così come denunciato con il primo motivo), concludendo per la conferma della sentenza di primo grado (cfr. ricorso, p. 8).

7. Preclusa, dunque, la possibilità di sindacato da parte di questa Corte sull’accertamento in fatto circa la non omogeneità e la infungibilità delle mansioni concretamente svolte dal ricorrente rispetto a quelle degli altri lavoratori, perchè di mero supporto a questi ultimi, ne consegue l’infondatezza dei secondo motivo di ricorso.

8. Il giudice di appello si è, infatti, attenuto ai principi di diritto elaborati in materia dalla giurisprudenza di legittimità, rilevando come, nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi della L. n. 604 del 1966, art. 3 il ricorso ai criteri dei carichi di famiglia e dell’anzianità, in ottemperanza ai principi generali di correttezza e buona fede di cui all’art. 1175 c.c., sia consentito ove il motivo del recesso datoriale consista nell’esigenza di riduzione di personale omogeneo e fungibile, in relazione al quale non sono utilizzabili nè il normale criterio della posizione lavorativa da sopprimere, nè il criterio della impossibilità di repechage (cfr., fra le altre, Cass. n. 7046/2011).

9. E’ invece fondato, e deve essere accolto, il terzo motivo di ricorso.

10. Come già precisato, in tema di riconoscimento della cassa integrazione guadagni “in deroga”, da Cass. n. 7728/2016, da aversi qui richiamata nel suo più completo sviluppo argomentativo (paragrafo 8), poichè l’atto, al quale la legge conferisce la possibilità di derogare alla normativa vigente è il decreto del Ministro del Lavoro, in coerenza con gli accordi definiti in sede governativa, ove il datore di lavoro non provveda ad allegare la deroga espressa da parte delle fonti abilitate, non può porsi in dubbio la vigenza della disciplina che regola le comunicazioni per l’avvio della procedura di cassa integrazione a tutela di interessi individuali del singolo lavoratore.

11. Nel caso di specie, come anche in quello esaminato dalla sentenza n. 7728/2016, non è stato dalla datrice di lavoro richiamato, nè a fortiori riprodotto, il contenuto dei decreti ministeriali di concessione della cassa integrazione, così da poter desumere la latitudine della deroga alla normativa ordinaria e, in particolare, se essa riguardasse anche gli oneri di comunicazione circa l’avvio della procedura previsti da quest’ultima.

12. L’impugnata sentenza della Corte di appello di Brescia n. 276/2016 deve, pertanto, essere cassata, in relazione al terzo motivo, e la causa rinviata alla medesima Corte in diversa composizione, la quale, nel procedere a nuovo esame della fattispecie, avrà cura di uniformarsi al principio di diritto di cui alla sentenza richiamata sub 10-11.

P.Q.M.

La Corte accoglie l’ultimo motivo di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 luglio 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2018

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