Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27398 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/12/2020, (ud. 17/09/2020, dep. 01/12/2020), n.27398

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

Dott. VECCHIO Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26209-2014 proposto da:

FINIMMOBILIARE ROMAE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE MILIZIE 106, presso lo studio dell’avvocato FALVO D’URSO

FRANCESCO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA ENTRATE UFFICIO ROMA (OMISSIS);

– intimata –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– resistente-

avverso la sentenza n. 266/2013 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 15/11/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17/09/2020 dal Consigliere Dott. STALLA GIACOMO MARIA;

lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del

sostituto procuratore generale Dott. DE MATTEIS che ha chiesto

dichiararsi inammissibili il primo, terzo, quarto e quinto motivo;

rigettarsi il secondo. Conseguenze di legge;

 

Fatto

FATTI RILEVANTI E RAGIONI DELLA DECISIONE.

p. 1. Finimmobiliare Romae srl propone cinque motivi di ricorso per la cassazione della sentenza n. 266/28/13 del 15.11.2013, con la quale la commissione tributaria regionale del Lazio, in parziale accoglimento dell’appello dell’agenzia delle entrate, ha rideterminato in lire 1.509.000.000 il valore di un terreno sito in Roma, località Tor Cervara, con sovrastanti manufatti ad uso industriale; compendio immobiliare fatto dalla società oggetto di denuncia Invim straordinaria del 20 dicembre 1991 (valore dichiarato di lire 830.000.000) e sottoposto a verifica dall’amministrazione finanziaria con l’avviso di accertamento impugnato (valore attribuito di lire 1.811.000.000).

La commissione tributaria regionale, in particolare, ha osservato che: – l’avviso di accertamento in questione era stato notificato (il 19 dicembre ‘94, al legale rappresentante della società; l’8 giugno ‘95, direttamente nei confronti di quest’ultima) nel rispetto dei termini decadenziali prorogati con reiterati dd.11. 719/94; 48/95; 132/95; – l’avviso di accertamento indicava i criteri di determinazione del valore, con richiamo ad altro avviso di accertamento (appunto per lire 1.509.000.000) emesso previa stima UTE ai fini dell’imposta di registro (valore determinato mediante “la moltiplicazione della rendita catastale x i coefficienti di rivalutazione x 100”) e confermato dalla CTR con sentenza n. 50/20/99; – tale determinazione estimativa, riferita al 1990, doveva valere anche ai fini Invim, non risultando per contro provato l’ulteriore incremento dedotto dall’amministrazione finanziaria in avviso.

L’agenzia delle entrate si è costituita al solo fine della discussione in udienza.

p. 2.1 Con il primo motivo di ricorso la società lamenta nullità della sentenza e del procedimento, poichè la fissazione dell’udienza di discussione del 18 settembre 2013 avanti alla Commissione Tributaria Regionale era stata comunicata con avviso di trattazione spedito il 25 luglio 2013 e dunque, considerata la sospensione dei termini feriali di cui alla L. n. 742 del 1969, in violazione del termine minimo di 30 giorni di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 31.

p. 2.2 II motivo è infondato.

Se è vero che, come risulta dall’avviso di segreteria in atti, il termine in questione non venne rispettato – fattispecie che effettivamente produce, in linea generale, la nullità degli atti successivi alla comunicazione e della sentenza comunque pronunciata: Cass. 27837/18; Cass. 19579/18; Cass. 1786/16 ed altre – altrettanto indubbio è che la invocata causa di nullità non ha qui modo di operare, atteso che il contribuente esercitò appieno il contraddittorio all’udienza di discussione, mediante deposito di memoria difensiva 7.8.2013.

In tale memoria (allegata in atti e comunque riferita nel suo contenuto anche dalla stessa ricorrente a pag. 3 del ricorso per cassazione) non venne opposta alcuna eccezione circa il mancato rispetto del termine in questione; comportamento, questo, significativo di una quantomeno implicita rinuncia a far valere qualsivoglia effettiva menomazione del diritto di difesa e, ad ogni modo, denotante in concreto il pieno esercizio del contraddittorio, per gli effetti di cui all’art. 156 c.p.c. (Cass. 8468/04; Cass. 20370/06; Cass. 2726/15 ed altre).

p. 3.1 Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione di legge per tardività dell’avviso di accertamento in questione, in quanto notificato alla società (8.6.95) dopo il decorso del terzo anno dalla dichiarazione della denuncia straordinaria Invim (20.12.91); essendo la proroga di ulteriori due anni stata prevista, a termine già scaduto, soltanto con la legge di conversione del decreto L. 250/95.

p. 3.2 Il motivo è infondato.

Ricorreva nella specie la proroga dei termini di accertamento fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione Invim straordinaria, così come disposta da una decretazione successiva non convertita in legge, ma i cui effetti sul punto sono stati, con 1.349/95, infine fatti salvi.

Questa corte di legittimità (Cass. 23382/06) ha già stabilito – con indirizzo alla quale si è conformata la CTR nella sentenza impugnata – che: “in tema di INVIM straordinaria, come regolata dal D.L. 13 settembre 1991, n. 299, art. 1, convertito in L. 18 novembre 1991, n. 363, il termine per la notificazione dell’avviso di accertamento in rettifica è stato prorogato “al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione” dal D.L. 27 dicembre 1994, n. 719, art. 1, comma 10, non convertito in legge, e quindi dal D.L. 25 febbraio 1995, n. 48, e dal D.L. 29 aprile 1995, n. 132, del pari decaduti per mancata conversione; una siffatta dilazione del termine non figurava nel successivo decreto L. 28 giugno 1995, n. 250, convertito nella L. 8 agosto 1995, n. 349, la quale, tuttavia, ha disposto all’art. 1, comma 2, che “restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti L. 27 dicembre 1994, n. 719” e degli altri due successivi decreti legge non convertiti. In forza della norma di salvezza in parola, che investe l’intero contenuto del D.L. n. 132 del 1995 – l’ultimo provvedimento della “catena” dei decreti non convertiti contenente la disposizione di dilazione del detto termine -, nonchè dei due precedenti decreti legge non convertiti n. 719 del 1994 e n. 48 del 1995, deve ritenersi validamente eseguita, nel rispetto del termine – fissato dal D.L. n. 719 del 1994, come fatto salvo dalla L. n. 34 del 1995, art. 1, comma 2, – del 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (risalente, nella specie, al 20 dicembre 1991), la notificazione dell’accertamento in rettifica dell’INVIM straordinaria compiuta (nel caso di specie) in data 25 febbraio 1995″.

Nel caso di specie, il termine decadenziale di accertamento così individuabile non poteva ritenersi spirato, stante l’avvenuta notificazione dell’avviso in data 8.6.95, a fronte di dichiarazione Invim straordinaria 20.12.91.

p. 4.1 Con il terzo motivo di ricorso si lamenta violazione del D.L. n. 299 del 1991, art. 1 comma 8, per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato che la società non era nella specie tenuta alla presentazione della denuncia Invim, dal momento che il valore da essa dichiarato non era inferiore a quello che sarebbe risultato applicando all’ammontare della rendita catastale i moltiplicatori di cui alla norma citata.

p. 4.2 II motivo non può trovare accoglimento, risultando finanche inammissibile là dove non si fa carico di specificare se, quando ed in quali termini la questione sia stata posta fin dal ricorso introduttivo.

La norma invocata nella censura in esame (D.L. n. 299 del 1991, art. 1, comma 8 conv. L. n. 363 del 1991) stabilisce che: “Per quanto non previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643, relative all’imposta per decorso del decennio. Tuttavia il valore finale al 31 ottobre 1991 dei fabbricati iscritti in catasto non è sottoposto a rettifica se è dichiarato in misura non inferiore a quella che risulta applicando all’ammontare delle rendite catastali determinate, dall’amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, a seguito della revisione generale disposta con decreto del Ministro delle finanze in data 20 gennaio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 1990, un moltiplicatore pari a cento per le unità immobiliari classificate nei gruppi catastali A, B e C, con esclusione delle categorie A/10 e C/1, pari a cinquanta per quelle classificate nel gruppo D e nella categoria A/10 e pari a trentaquattro per quelle classificate nel gruppo E e nella categoria C/1”.

Orbene, nella sentenza della CTR si dà effettivamente atto di quanto dedotto dalla società con memoria 7 agosto 2013 (successivamente alla riassunzione del giudizio da parte dell’agenzia delle entrate a seguito di cassazione con rinvio di precedente sentenza di appello), circa l’avvenuta classificazione D7 dell’immobile e l’assegnazione ad esso della relativa rendita catastale; non risulta tuttavia che nè nel ricorso introduttivo (come sarebbe dovuto accadere, stante la preclusione alla deduzione di nuovi motivi di opposizione in corso di lite) nè, ad ogni buon conto, in qualsivoglia altra sede processuale, sia stata dedotta dalla società contribue e la specifica questione della preclusione accertativa ex art. 1, comma 8 cit., sicco nella specie asseritamente risultante dall’elemento fattuale costituito dal rapporto tra valore dichiarato e valore rinveniente dall’applicazione del su richiamato coefficiente legale.

Va anzi considerato come la mancata proposizione (o meglio, ri-proposizione) di tale questione nella menzionata memoria dell’agosto 2013 trovi conferma nella stessa ricostruzione contenutistica di quest’ultima, così come operata dalla società (la quale si è limitata ad affermare in corso di causa di non ritenersi tenuta a presentare la denuncia, e purtuttavia presentata) nel ricorso per cassazione (v.pag.3 cit., facente esclusivo richiamo a: prescrizione e decadenza; nullità avviso per inesistenza di motivazione; infondatezza del maggior valore accertato).

Ricorre dunque l’indirizzo consolidato di legittimità secondo cui: “Qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del motivo, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla S.C. di controllare “ex actis” la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito della suddetta questione” (Cass. ord. 15430/18; Cass. ord. n. 2038/19 ed altre).

p. 5.1 Con il quarto motivo di ricorso si deduce – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omessa o insufficiente motivazione; per non avere la Commissione Tributaria Regionale spiegato perchè fosse nella specie applicabile lo stesso valore stimato ai fini dell’imposta di registro, nonostante che, trattandosi di immobile con destinazione speciale di categoria D/7, la rendita catastale (lire 30.800) andasse moltiplicata non già per il coefficiente 100 (abitazione ed uffici) ma 50 (cat.D), per cui nulla era nella specie dovuto dalla società.

p. 5.2 Anche questo motivo è inammissibile.

Esso viene infatti formulato secondo la previgente formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, là dove la sentenza di appello in esame (pubblicata il 15 novembre 2013) era invece suscettibile di essere censurata non già sotto il profilo dell’omessa o insufficiente motivazione, bensì sotto quello dell”omesso esamè di fatto decisivo di causa, secondo gli stringenti parametri di ‘minimo costituzionalè (qui del tutto obliterati dalla ricorrente) di cui in Cass. SSUU n. 8053 del 07/04/2014 (applicabili anche al ricorso per cassazione avverso sentenza del giudice tributario).

Va del resto considerato come la doglianza in esame appaia mal formulata seppure soppesata in un’ottica di recuperata riqualificazione in base alla nuova formulazione della disposizione citata, dal momento che il vizio di omesso esame di fatto decisivo dedotto nel contraddittorio tra le parti non potrebbe qui riscontrarsi nè in ordine all’elemento fattuale decisivo consistente nel valore attribuibile al compendio immobiliare in questione (aspetto che, lungi dall’essere stato omesso, è stato invece adeguatamente valutato dal giudice di merito, che è infine addivenuto ad una stima autonoma, nel senso di divergente sia dalla dichiarazione di parte sia dal maggiore accertamento dell’ufficio), e neppure in ordine all’affermata violazione del già menzionato parametro legale del moltiplicatore di rendita catastale. Aspetto, quest’ultimo, sul quale va richiamato quanto già osservato in ordine al motivo di ricorso che precede e che comunque, a tutto concedere, poteva in ipotesi rilevare (se ammissibile) quale violazione di legge, non già quale omesso esame di fatto decisivo (infatti da assumersi nella sua materialità e storicità, e non certo quale norma applicabile).

p. 6.1 Con il quinto motivo di ricorso si deduce violazione del gli D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, per non avere la Commissione Tributaria Regionale considerato l’assenza di motivazione dell’avviso di accertamento, secondo cui “il valore venale dei beni è superiore a quello dichiarato, avuto riguardo alla natura, consistenza ed ubicazione dei beni”; trattandosi in realtà di motivazione di stile meramente ripetitiva del dettato normativo.

p. 6.2 Il motivo è infondato.

Come rilevato dal giudice di merito, l’avviso di accertamento in questione doveva ritenersi sufficientemente motivato sulla base della normativa all’epoca vigente, in quanto specificante la natura edificabile del terreno, nonchè il criterio legale di valutazione nella specie applicato (trasferimenti a qualsiasi titolo anteriori di non oltre tre anni alla data dell’atto o a quella in cui se ne produce l’effetto, aventi ad oggetto gli stessi immobili o altri di caratteristiche e condizioni similari).

La CTR ha tuttavia osservato che lo stesso immobile oggetto di imposizione Invim era stato acquistato dalla stessa società con atto sottoposto a registro nel gennaio 1990; atto rettificato dall’amministrazione finanziaria sulla base di una stima UTE ragionevolmente valida anche ai fini Invim.

Questo dato di fatto (non contestato dalla ricorrente) poneva la questione della congruità motivazionale dell’avviso in una luce del tutto peculiare, dal momento che tale avviso non poteva che essere riguardato sulla base del valore già accertato dall’ufficio (su stima UTE nota alla parte) ai fini dell’imposta di registro; e ciò con riferimento ad un atto di trasferimento sostanzialmente coevo al momento rilevante per l’attribuzione di valore ai fini Invim.

Ora, dovendosi valutare il requisito di adeguatezza motivazionale dell’atto impositivo non in astratto, ma in ragione della effettiva e pratica possibilità per il contribuente di rappresentarsi tutti gli elementi fondamentali della pretesa (a partire dai criteri determinativi del quantum di base imponibile), non può esservi dubbio che l’avviso di accertamento in questione recasse, nel contesto di sua emanazione, una più che adeguata motivazione in ordine al fondamento tecnico ed estimativo del maggior valore accertato.

E sicura conferma di ciò si rinviene nel fatto che la società ebbe, fin dall’inizio, modo di espletare completa difesa in sede giudiziale su tutti gli elementi costitutivi dell’imposizione, proprio perchè ad essa ben noti in forza dell’oggettivo collegamento immediatamente individuabile tra l’avviso Invim e quello già notificatole ai fini dell’imposta di registro (anch’esso dedotto in contenzioso giudiziale definitosi con sentenza CTR del 1999).

Ne segue, in definitiva, il rigetto del ricorso. Nulla si provvede sulle spese stante il mancato svolgimento di attività difensiva da parte dell’agenzia delle entrate.

P.Q.M.

La Corte:

Rigetta il ricorso.

v.to il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modificato dalla L. n. 228 del 2012;

dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 17 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

 

 

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