Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27397 del 25/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 25/10/2019, (ud. 24/09/2019, dep. 25/10/2019), n.27397

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11765/2014 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

avvocati ANTONELLA PATTERI, LUIGI CALIULO, SERGIO PREDEN;

– ricorrente –

contro

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE ROBERTO

ARDIGO’ 42, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BRAGAGLIA,

rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLA SAPUPPO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1143/2013 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE,

depositata il 04/11/2013, R.G.N. 10/2012.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 4.11.2013, la Corte d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di B.M. volta alla corresponsione della pensione di anzianità previa totalizzazione dei contributi rispettivamente versati presso il Fondo Spedizionieri doganali, presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e presso la Gestione separata;

che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura;

che B.M. ha resistito con controricorso, illustrato con memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 230 del 1997, artt. 2 e 3 e D.Lgs. n. 42 del 2006, artt. 1,4 e 7, per avere la Corte di merito ritenuto che potesse consentirsi la totalizzazione della contribuzione versata presso il Fondo Spedizionieri doganali con quella versata presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e presso la Gestione separata, nonostante la prima avesse ad oggetto contributi che, una volta raggiunto il requisito anagrafico, davano senz’altro luogo ad una prestazione autonoma denominata aggiunta di pensione, L. n. 230 del 1997, ex art. 1, comma 1;

che il motivo è infondato, essendosi chiarito che il Fondo previdenziale e assistenziale degli spedizionieri doganali, istituito dalla L. n. 1612 del 1960, concorre, quale forma di assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti, ai fini dell’integrazione del requisito di cui al D.Lgs. n. 42 del 2006, art. 1, per la totalizzazione dei periodi assicurativi maturati presso diverse gestioni previdenziali, posto che la L. n. 230 del 1997, che lo ha soppresso, non ha previsto nè l’annullamento delle posizioni contributive nè la restituzione dei contributi versati, di talchè l’espressa inclusione del Fondo tra le ipotesi oggetto della facoltà di cumulo, disposta con il D.P.R. n. 157 del 2013, art. 2, comma 2, conferma che il ricorso alla totalizzazione è consentito anche in relazione alle domande proposte prima dell’entrata in vigore del D.P.R. n. 157, cit. (Cass. n. 20734 del 2015, cui hanno dato seguito Cass. nn. 26245 del 2018 e 11243 del 2019);

che il ricorso, pertanto, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, debbono ritenersi sussistenti i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna l’INPS alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 24 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2019

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