Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27397 del 06/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27397 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 11012-2011 proposto da:
SCIAMANNA MALVINA SCMMVN72T51E058E, elettivamente domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato MICALETTI GIUSEPPE giusta procura speciale a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE di TERAMO, 00174750679, in persona del Sindaco pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FULCIERI PAULUCCI DE’
CALBOLI 9, presso lo studio dell’avvocato DE LEONARDIS FRANCESCO,
rappresentato e difeso dagli avvocati CAFFORIO COSIMA, ANNA MARIA
MELCHIORRE giusta deliberazione di G.C. n. 185 del 28/04/2011 e giusta
procura a margine del controricorso;
– controricorrente avverso la sentenza n. 1288/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA del
21/10/2010, depositata il 23/11/2010;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 27/09/2013 dal
Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA PAGETTA;
è presente il P.G. in persona del Dott. MARCELLO MATERA.

Data pubblicazione: 06/12/2013

In fatto e in diritto
Il Consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 cod. proc. civ. ha depositato
la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. e 375 cod. proc. civ.

” Con la sentenza impugnata la Corte di appello di L’Aquila rigettava il
gravame proposto dalla odierna ricorrente — agente di polizia municipale

decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento del compenso aggiuntivo
previsto dall’art. 24, primo comma , c.c.n.l. 14.9.2000 regioni e autonomie
locali , rivendicato dal lavoratore per l’attività prestata nella giornata della
domenica in cumulo con la maggiorazione già percepita per il lavoro prestato
in turno nei giorni festivi ai ensi dell’art. 22 dello stesso contratto. .
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso la dipendente Malvina
Sciamanna con tre motivi con i quali lamenta, sotto vari profili , violazione e
falsa applicazione degli artt. 22 e 24 ceni per il personale del comparto regioni e
autonomie locali del 14.9.2000 e vizi di motivazione. Il Comune di Teramo ha
depositato controricorso . . La questione delle prestazioni lavorative svolte
secondo turni nell’ambito del normale orario di lavoro da dipendenti della
polizia municipale, è stata esaminata e decisa da questa Corte , con le
recentissime sentenze nn. 20344,21524,21609, 21610, 21611, 22799, 22800,
22801 del 6 novembre 2012, con le quali è stato respinto il ricorso proposto
dal dipendente pubblico . Nel richiamare alcuni precedenti già intervenuti in
argomento ( Cass. n. 8458 del 2010, v. pure n. 2888 del 2012 ) questa Corte ha
affermato che, ove la prestazione cada in giornata festiva infrasettimanale,
come in quella domenicale , si applica l’art. 22 ,quinto comma del contratto
collettivo 14 settembre 2000 sulle autonomie locali — che compensa il disagio
con la maggiorazione del 30% della retribuzione — mentre il disposto dell’art.
24- che ha ad oggetto l’attività prestata dai lavoratori dipendenti in giorni festivi
infrasettimanali, oltre l’orario contrattuale di lavoro- trova applicazione soltanto
quando i predetti lavoratori siano chiamati a svolgere la propria attività, in via
eccezionale ed occasionale, nelle giornate di riposo settimanale che competono
loro in base ai turni, ovvero in giornate festive infrasettimanali al di là
dell’orario di lavoro.
2
Ric. 2011 n. 11012 sez. ML – ud. 27-09-2013

turnista — avverso la pronuncia del Tribunale di Teramo che aveva revocato il

Questa Corte ha ritenuto che il tenore testuale dell’art. 22, quinto comma,
renda palese la volontà delle parti collettive di attribuire al dipendente che presti
attività in giorno festivo ricadente nel turno un’indennità di funzione
interamente compensativa del disagio derivante dalla particolare articolazione
dell’orario di lavoro, mentre i primi tre commi dell’art. 24 prendono in
considerazione situazioni accomunate dal fatto che l’attività lavorativa viene

prestato in giorno non lavorativo, rispetto al normale orario di lavoro. Essi non
individuano situazioni relative al lavoro prestato entro il limite del normale
orario, quale deve ritenersi quello reso — di regola e in via ordinaria- dai
lavoratori turnisti, per i quali è stata dettata la speciale disciplina di cui
all’art.22. Ne costituisce riscontro la clausola contenuta nel quinto colla dell’art.
24 che, riferendosi al caso del dipendente che, fuori delle ipotesi di turnazione,
ordinariamente, in base al suo orario di lavoro, è tenuto ad effettuare prestazioni
lavorative di notte o in giorno festivo settimanale, assicura al lavoratore una
maggiorazione di retribuzione compensativa del disagio. La maggiorazione di
cui all’art. 24, primo comma, rivendicata dal ricorrente , presuppone che ” per
particolari esigenze di servizio” ossia per esigenze che esulano
dall’articolazione ordinaria del lavoro — e in tal senso da intendere come
situazioni straordinarie o occasionali — il lavoratore turnista sia chiamato a
lavorare nel giorno destinato al riposo settimanale . Invece, per l’attività
prestata la domenica in regime di turnazione, il lavoratore non può rivendicare
la maggiorazione di cui all’art. 24 ma solo quella di cui all’art. 22 , già
percepita. Pertanto in relazione al lavoro prestato in giorni festivi, il lavoratore
turnista ha diritto alla maggiorazione di cui al primo comma dell’art. 24 c.c.n.l.
quando ciò avvenga in coincidenza con il giorno destinato a riposo settimanale (
in tal caso la maggiorazione spetta in aggiunta al riposo compensativo ) ; ha
diritto alla corresponsione del compenso di cui al secondo comma dell’art. 24 (
in alternativa al riposo compensativo) quando la prestazione sia resa in giorno
festivo oltre il normale orario di lavoro; ha diritto al solo compenso di cui
all’art. 22, quinto comma, per la prestazione resa in giorno festivo in regime di
turnazione ed entro il normale orario di lavoro.
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Ric. 2011 n. 11012 sez. ML – ud. 27-09-2013

prestata in giorni non lavorativi, ossia l’ipotesi di eccedenza, in forza del lavoro

Nel presente giudizio parte ricorrente non ha rivendicato la maggiorazione di
cui all’art. 24 c.c.n.l. per prestazioni rese in giorno destinato al riposo
settimanale ; non ha lamentato la mancata fruizione del riposo compensativo ;
non ha dedotto il superamento del normale orario di lavoro. Ha avanzato la sua
rivendicazione per la stessa prestazione lavorativa resa in turno, nel normale
orario di lavoro, solo in quanto coincidente con una giornata festiva

infrasettimanale, così intendendo infondatamente cumulare due benefici previsti
per finalità diverse. L’ipotesi del cumulo non è sostenibile nemmeno alla luce
del quarto comma dell’art. 24, il quale fa riferimento alla possibilità che la
maggiorazione di cui al primo comma concorra con altri trattamenti accessori
collegati alla prestazione. Presupposto di tale previsione è che il lavoratore versi
nell’ipotesi regolata dal primo comma e dunque che abbia lavorato in giorno
destinato al riposo settimanale . Conseguentemente la possibilità del cumulo
non può in alcun modo riferirsi alle ipotesi disciplinate dall’art. 22, quinto
comma, il quale regola le prestazioni rse dal lavoratore turnista entro il normale
orario di lavoro, vale a dire situazioni ontologicamente diverse da quelle che
l’art. 24, quarto comma, presuppone a suo fondamento. In ragione di tali
argomenti il Collegio valuterà se il ricorso sia manifestamente infondato.”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono del tutto
condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata giurisprudenza in materia .
Ricorre con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc.
civ. , per la definizione camerale. .Conseguentemente il ricorso va respinto
Conseguentemente il ricorso va rigettato .
Le spese, liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.
P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio
che liquida in € 2000,00 per compensi professionali e in € 100,00 per esborsi

Roma, 27 settembre 2013
Il Presidente
doti, Giovanni Mammone
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Ric. 2011 n. 11012 sez. ML – ud. 27-09-2013

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