Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27396 del 06/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27396 Anno 2013
Presidente: MAMMONE GIOVANNI
Relatore: FILABOZZI ANTONIO

ORDINANZA
sul regolamento di competenza d’ufficio, proposto dal Tribunale di
Reggio Calabria, con ordinanza R.G. 3041/2011, depositata il 3.7.2012,
nel procedimento pendente tra:
SOCIETA’ AGRICOLA CALABRA TIRRENA SRL;
contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589,
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE 80078750587,
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI;
udita la . relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
27/09/2013 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONIO FILABOZZI.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. MARCELLO
MATERA.

Data pubblicazione: 06/12/2013

r.g. n. 19261/2011 Società Agricola Calabra Tirrena srl c. Inps, mai!, Ministero del lavoro e delle
politiche sociali.
Oggetto: regolamento di competenza d’ufficio.

ORDINANZA
1.- Con ordinanza del 3.7.2012 il Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del lavoro ha
chiesto d’ufficio il regolamento di competenza in relazione ad una controversia avente ad oggetto il

della Direzione provinciale del lavoro, della istanza di regolarizzazione dei rapporti di lavoro di cui
all’art. 1, commi 1192 e ss., della legge n. 296 del 2006.
2.- Il giudice a quo ha motivato la richiesta osservando che la regolarizzazione contributiva di cui
alla disposizione di legge sopra richiamata “non è limitata alla sola posizione contributiva ma è un
istituto che riguarda anche l’aspetto relativo all’aspetto amministrativo e propriamente lavorativo
per cui va esclusa una natura esclusivamente previdenziale o assistenziale della controversia”, con
la conseguenza che la competenza territoriale dovrebbe essere individuata secondo i criteri indicati
dall’art. 413 c.p.c. e la causa dovrebbe essere incardinata davanti al Tribunale di Palmi, nella cui
circoscrizione si trova la sede dell’azienda presso cui sono impiegati i lavoratori interessati.
3.- Il P.G. ha motivatamente concluso per la competenza del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del lavoro e il Collegio ritiene di dover condividere integralmente tali conclusioni.
4.- Come si è detto, la controversia trae origine dal rifiuto opposto dal collegio di cui all’art. 1,
comma 1201, della legge n. 296 del 2006 all’istanza presentata dalla società ricorrente al fine di
procedere alla regolarizzazione di rapporti di lavoro non risultanti da scritture o altra documentazione obbligatoria ed ha come oggetto, dunque, l’accertamento dei presupposti in base ai quali il datore di lavoro può avvalersi della suddetta facoltà, e così, in via principale, dell’adempimento degli
obblighi contributivi e assicurativi a carico del datore di lavoro relativi ai rapporti di lavoro oggetto
della procedura di regolarizzazione (art. 1, comma 1196,1. n. 296 del 2006).
5.- Questa Corte ha già rilevato che l’art. 444, ultimo comma, c.p.c. – secondo cui “per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all’applicazione delle sanzioni civili per
l’inadempimento di tali obblighi, è competente il tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in cui
ha sede l’ufficio dell’ente”, intendendosi per tale quello preposto ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori (cfr. ex plurimis Cass. n. 8171/2006, Cass. n. 17038/2005) – va
interpretato estensivamente ed è perciò applicabile a tutte le controversie fra i contribuenti e gli enti
previdenziali, aventi ad oggetto la materia previdenziale o assistenziale e attinenti all’accertamento
non solo degli obblighi ma anche dei diritti dei contribuenti medesimi (Cass. n. 9050/93).
1

diniego, da parte del collegio composto dai direttori provinciali dell’Inps e dell’Inail e dal direttore

’ 6.- Come già osservato dal P.G., deve pertanto ritenersi che la controversia in esame ricada
nell’ambito di applicazione della norma sopra citata e che competente a conoscere della controversia medesima debba essere dichiarato il Tribunale di Reggio Calabria, quale giudice del luogo in cui
ha sede l’ufficio dell’ente competente ad esaminare la posizione assicurativa e previdenziale dei lavoratori e presso il quale devono essere versati i contributi.
7.- In conclusione, pronunciando sull’istanza in esame, deve dichiararsi la competenza per territorio del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del lavoro.

21737/2004).

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sulla richiesta di regolamento di competenza d’ufficio, dichiara la competenza del Tribunale del lavoro di Reggio Calabria; nulla sulle spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 settembre 2013.

Non deve provvedersi sulle spese, trattandosi di regolamento richiesto d’ufficio (cfr. Cass. n.

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