Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27395 del 29/12/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 01/12/2016, dep.29/12/2016),  n. 27395

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16844-2015 proposto da:

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COSSERIA 2,

presso lo studio dell’avvocato FILIPPO AIELLO, che lo rappresenta e

difende, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

T.I.M.E. ITALIA SERVICE S.R.L., in persona del legale rappresentante

pro tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato ANGELO DI SILVIO, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3730/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 29/4/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’1/12/2016 dal Consigliere Dott. MAROTTA CATERINA.

Fatto

FATTO E DIRITTO

1 – Il Consigliere relatore, designato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato in cancelleria la seguente relazione ex artt. 380 bis e 375 c.p.c., ritualmente comunicata alle parti:

“Con sentenza n. 3730/2015 depositata il 29/4/2015, la Corte di appello di Roma, decidendo sul reclamo proposto dalla T.I.M.E. Italia Service s.r.l., avverso la sentenza del Tribunale di Viterbo (che, nella fase di opposizione della L. n. 92 del 2012, ex art. 92, comma 51 e 57, aveva confermato l’accoglimento del ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 48 e ss., proposto da M.F., e, dichiarata l’illegittimità del licenziamento allo stesso intimato, aveva aumentato l’entità del risarcimento da 4 a 12 mensilità di retribuzione), in riforma della pronuncia del Tribunale, nella contumacia del M., rigettava l’azionata domanda.

Per la cassazione di tale sentenza ricorre M.F. con un motivo.

La società resiste con controricorso.

Con l’unico motivo il ricorrente deduce nullità della sentenza per mancata notifica del reclamo e del decreto di fissazione dell’udienza di discussione nei termini previsti dalla L. n. 92 del 1992, art. 1, commi 52 e 60.

Il motivo è manifestamente fondato.

Quando sia proposto reclamo avverso la sentenza che abbia deciso sull’opposizione della L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 51, la Corte di appello, ai sensi di guanto previsto dal successivo comma 60, fissa con decreto l’udienza di discussione nei successivi sessanta giorni e si applicano i termini previsti dai commi 51, 52 e 53. A mente di tali ultime disposizioni, l’opposto (id est il convenuto in sede di reclamo) ha termine per costituirsi fino a dieci giorni prima dell’udienza ed il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell’udienza, deve essere notificato, anche a mezzo di posta elettronica certificata, dall’opponente (id est dal reclamante) alla controparte almeno trenta giorni prima della data fissata per la sua costituzione. Il chiaro tenore della previsione legislativa impone, dunque, la notifica entro il termine di quaranta giorni (trenta + dicci) dall’udienza.

Nella specie, la notifica del reclamo, per l’udienza di discussione dinanzi alla Corte di appello fissata per il 20/2/2015, è avvenuta in data 20/1/2015 e dunque senza il rispetto degli indicati quaranta giorni.

Richiamato, poi, quanto in particolare affermato dalla recente Cass. 30 luglio 2015, n. 16154, va evidenziato che anche nel caso in esame non si è in presenza di una notifica inesistente. Quest’ultima, infatti, secondo l’orientamento, anche a Sezioni Unite, di questa Corte, deve ricondursi a quelle sole ipotesi nelle quali, per una radicale estraneità delle modalità di esecuzione al modello processuale, non possa ragionevolmente ritenersi conseguito lo scopo prefissato, ossia il raggiungimento della sfera di conoscibilità del destinatario e, quindi, della possibilità per quest’ultimo di esercitare effettivamente il diritto di difesa; quando, cioè, non sia raggiunto nemmeno il risultato minimo di stabilire nel percorso dell’atto dal soggetto agente al destinatario un affidabile collegamento, tale, cioè, da escludere che l’esercizio da parte del giudice del potere di disporre la rinnovazione della notifica ai sensi dell’art. 291 c.p.c., non si traduca in una azione arbitraria, che ne tradisca la irrinunciabile terzietà (cfr., ex plurimis, Cass., SU, n. 22641/2007).

Nella citata decisione n. 16154/2015 è stato, altresì, ricordato che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 20604/2008 (seguita da numerose conformi), innovando al precedente prevalente orientamento, hanno affermato il principio secondo cui, nel rito del lavoro, l’appello (e non può invero dubitarsi della natura impugnatoria del reclamo la L. n. 92 del 2012, ex art. 1, comma 58: si vedano le recenti pronunce di questa Corte secondo le quali tale reclamo ha natura sostanziale di appello, dalla quale consegue la applicabilità della disciplina generale dettata per le impugnazioni dal codice di rito, se non espressamente derogata – Cass. 29 ottobre 2014, n. 23021; Cass. 3 marzo 2016, n. 4223; Cass. 13 giugno 2016, n. 12095), pur tempestivamente proposto nel termine previsto dalla legge, è improcedibile ove la notificazione del ricorso depositato e del decreto di fissazione dell’udienza non sia avvenuta, non essendo consentito al giudice, alla stregua di un’interpretazione costituzionalmente orientata imposta dal principio della cosiddetta ragionevole durata del processo ex art. 111 Cost., comma 2, di assegnare all’appellante, ai sensi dell’art. 421 c.p.c., un termine perentorio per provvedere ad una nuova notifica a norma dell’art. 291 c.p.c.. Tale principio, non può ritenersi tuttavia compatibile con una situazione processuale nella quale, come nella specie, deve essere esclusa l’inesistenza (materiale, ma anche giuridica) della notifica. Questa Corte, sempre con riferimento al giudizio d’appello secondo il rito del lavoro, ha già avuto modo di rilevare che il mancato rispetto del termine a difesa non dà luogo ad inesistenza della notificazione, ma solo alla nullità della stessa, che la rende suscettibile di sanatoria, o mediante la costituzione della parte appellata, o mediante la sua rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c..

Per tutto quanto sopra considerato, si propone l’accoglimento del ricorso e la cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio ad altra Corte di appello che deciderà sul reclamo previa assegnazione di un termine perentorio per la rinnovazione della notificazione; il tutto con ordinanza, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., n. 5”.

2 – Non sono state depositate memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 2.

3 – Questa Corte ritiene che le osservazioni in fatto e le considerazioni e conclusioni in diritto svolte dal relatore siano del tutto condivisibili, siccome coerenti alla giurisprudenza di legittimità in materia e che ricorra con ogni evidenza il presupposto dell’art. 375 c.p.c., n. 5, per la definizione camerale del processo.

4 – In conclusione il ricorso va accolto e va cassata l’impugnata sentenza, con rinvio anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA