Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27395 del 06/12/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27395 Anno 2013
Presidente: LA TERZA MAURA
Relatore: IANNIELLO ANTONIO

ORDINANZA

sul regolamento di competenza d’ufficio proposto dal
Tribunale di Crotone con ordinanza n. R.G. 2623/2011
depositata il 25/09/2012 nel procedimento pendente
tra:
LA PEGNA PASQUALE;
INPDAP – ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I
DIPENDENTI DELL’AMMINISTRAZIONE PUBBLICA 97095380586;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/07/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. ANTONIO IANNIELLO;
è presente il P.G. in persona del Dott. GIANFRANCO
SERVELLO che aderisce alla relazione.

Data pubblicazione: 06/12/2013

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte,
premesso che con ricorso al Tribunale di Roma, quale giudice del lavoro, Pasquale La Pegna, dipendente titolare della segreteria comunale del Comune di Isola Capo Rizzuto, aveva evocato in giudizio l’INPDAP (ex Ecorso-avviso di mobilità per due posti di dirigente amministrativo o contabile
di 2^ fascia presso l’ENAM e affermando che, per effetto della dichiarazione
di interesse per la professionalità da lui posseduta formulata dall’ENAM e della emissione diinulla osta da parte del Comune, si sarebbe perfezionato, in data
24 novembre 2008, a norma dell’art. 30, primo comma D. Lgs. n. 165 del
2001, l’incontro di volontà necessario per il trasferimento del suo rapporto
all’ENAM, il quale aveva, peraltro, successivamente deciso di non darvi più
seguito;
che pertanto il ricorrente aveva chiesto, in via principale, la declaratoria
giudiziale dell’avvenuta cessione del suo contratto di lavoro al suddetto ente a
far data dal 24.11.2008, con la condanna di quest’ultimo a pagargli le differenze retributive conseguenti e, in via subordinata, a risarcirgli il danno patrimoniale a titolo di responsabilità precontrattuale per la mala fede osservata
nelle trattative relative al trasferimento del rapporto; oltre,in ogni cas9 la condanna a risarcirgli gli ulteriori danni, patrimoniale e non patrimoniale, subiti;
che il Tribunale di Roma aveva declinato la propria competenza, indicando quale giudice competente il giudice del lavoro di Crotone;
che quest’ultimo Tribunale, avanti al quale la causa è stata riassunta, ritenuto che la domanda fosse diretta ad ottenere la costituzione di un rapporto
di lavoro con 1’1NPDAP (ora INPS), con sede effettiva di lavoro a Roma e valutando pertanto che, a norma dell’art. 413, quinto comma, la competenza territoriale a conoscere della domanda spettasse al Tribunale di Roma, ha sollevato d’ufficio conflitto di competenza a norma dell’art. 45 c.p.c.;

NAM), deducendo di avere presentato domanda di partecipazione ad un con-

rilevato che nessuna delle parti si è costituita avanti a questa Corte;
che il P.G. presso la Corte ha chiesto, nelle sue conclusioni scritte,
l’accoglimento della richiesta con la dichiarazione della competenza territoriale del Tribunale di Roma;
richiamato il tenore dell’art. 413, quinto comma c.p.c., secondo cui:
“Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro

alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l’ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al
momento della cessazione del rapporto”;

ritenuto che per “ufficio cui il dipendente è addetto o era addetto al
momento della cessazione del rapporto” debba intendersi l’articolazione or-

ganizzativa su base territoriale della specifica pubblica amministrazione con la
quale intercorre o è intercorso il rapporto di impiego oggetto della controversia giudiziaria;
rilevato che, alla stregua di quanto esposto in ricorso e risultante dagli
atti, il ricorrente La Pegna, al momento della proposizione del ricorso, era dipendente del comune di Isola Capo Rizzuto e addetto ad un ufficio di questo
situato nel comune (rientrante nella circoscrizione del Tribunale di Crotone),
mentre le proprie domande giudiziali di assunzione e di risarcimento danni erano rivolte all’INPDAP (ex ENAM);
ritenuto pertanto inutilizzabile nel caso in esame il foro indicato dall’art.
413, 5° comma c.p.c. con riguardo all’ufficio del Comune – cui il ricorrente
era addetto al momento della proposizione del ricorso introduttivo — in ragione
del fatto che tale ufficio era riferito a soggetto diverso da quello titolare del
rapporto (da costituire) dedotto in giudizio;
che tale foro non potrebbe essere utilizzato neppure con riferimento
all’ufficio dell’INPDAP, in quanto tale ufficio è allo stato non determinato
(cfr., per l’analoga sorte del foro della dipendenza di cui al secondo comma

dell’art. 413 c.p.c., in caso di domanda di accertamento dell’obbligo di assun2

zione, Cass. 3 giugno 2002 n. 8042), essendo il rapporto dedotto in giudizio
ancora da costituire ed attuare;
rilevato, altresì, che, a norma del penultimo comma del citato art. 413
c.p.c., “qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell’art. 18” (da intendere come richiamo effettuato alle

introdotte appunto dall’art. 18 c.p.c.);
ritenuto che nel caso in esame resta pertanto applicabile il foro della sede legale dell’ente persona giuridica convenuta in giudizio;
accertato, infine, alla stregua degli atti, che la sede legale dell’INPDAP,
convenuto in giudizio da Pasquale La Pegna è in Roma, il ricorso va accolto e
va dichiarata la competenza del Tribunale di Roma. Nulla per le spese.

regole relative ai fori generali di persone fisiche e di persone giuridiche, regole

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