Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27394 del 29/12/2016

Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.29/12/2016),  n. 27394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27434-2015 proposto da:

CAROLINA COSTRUZIONI S.R.L., (C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

RICCIOTTI NICOLA, 9, presso lo studio dell’avvocato BRUNI CAIAZZA,

che la rappresenta e difende giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

nonchè contro

DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA;

– intimata –

EQUITALIA SUD S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona della rappresentante

della Direzione Regionale Lazio – Contenzioso Regionale,

elettivamente domiciliata in ROMA PIAZZA DELLA CANCELLERIA, 85,

presso lo studio dell’avvocato BARBARA PAOLETTI che la rappresenta e

difende giusta delega in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 2150/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, emessa il 24/03/2015 e depositata il 13/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Dott. CRICENTI GIUSEPPE;

udito l’Avvocato Brunella Caiazza, per la ricorrente, che chiede la

rimessione o, in subordine, il rinvio alla pubblica udienza.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente ha ricevuto cartella esattoriale di rettifica della dichiarazione dei redditi (art. 36 bis TUIR), per l’anno di imposta 2007, avverso la quale ha proposto impugnazione davanti alla Commissione Tributaria.

Il ricorso è stato respinto, avendo i giudici di merito ritenuto tardiva l’impugnazione (spedita il 29.9.2011, a fronte della notifica della cartella avvenuta il 15.6.2011).

La CTR ha ritenuto correttamente notificata la cartella, sia in quanto la società non avrebbe tempestivamente comunicato il cambio di indirizzo al Fisco, sia in quanto non era obbligo del postino di spedire raccomandata di avvenuta consegna del plico al portiere dello stabile.

La società ricorre per cassazione con due motivi, ai duali resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorso appare infondato.

Con il primo motivo la società si duole del fatto che la CTR non ha correttamente inteso la censura mossa alla decisione di primo grado, che consisteva, in realtà, nella contestazione della regolarità della notifica effettuata dal concessionario a mezzo posta, e della stessa consegna al portiere. Inoltre si duole della circostanza che la CTR ha ritenuto non influente il trasferimento di sede, comunicato al Fisco.

Il motivo è infondato.

E’ infatti orientamento di questa Corte che la notifica della cartella può ben essere fatta dal concessionario servendosi del servizio postale (Sez. 5^ n. 6198 del 2015; Sez. 6 n. 26441 del 2014; Sez. 6^, 24322 del 2014), e che in tal caso, se il postino invia la cartella per raccomandata, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario, che non richiedono l’invio di una seconda raccomandata (Sez. 6 n. 12803 del 2016).

Cosi che in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, comma 1, prevede una modalità di notifica, integralmente affidata al concessionario stesso ed all’ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione e di competenza esclusiva dei soggetti ivi indicati. In tal caso, la notifica si perfeziona con la ricezione del destinatario, alla data risultante dall’avviso di ricevimento, senza necessità di un’apposita relata, visto che è l’ufficiale postale a garantirne, nel menzionato avviso, l’esecuzione effettuata su istanza del soggetto legittimato e l’effettiva coincidenza tra destinatario e consegnatario della cartella, come confermato implicitamente dal penultimo comma del citato art. 26, secondo cui il concessionario è obbligato a conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell’avvenuta notificazione o con l’avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta, al fine di esibirla su richiesta del contribuente o dell’amministrazione.

Allo stesso modo va respinta la doglianza relativa al mancato rilievo dato dalla CTR alla variazione dell’indirizzo che la società assume di avere comunicato al Fisco.

Infatti, per stessa ammissione della ricorrente, la comunicazione è avvenuta il 26 maggio 2011, mentre l’atto risulta notificato il 14 giugno 2011, entro i trenta giorni previsti dalla legge, la quale prevede che le variazioni di indirizzo hanno effetto verso il Fisco trascorsi trenta giorni dalla loro comunicazione (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, su cui Sez. 5 n. 342 del 2006).

Con il secondo motivo si assume una apparente motivazione della sentenza impugnata, nel senso che il giudice di merito avrebbe omesso di dare conto degli elementi da cui ha tratto il suo convincimento. Invece, nel caso presente la CTR ha ritenuto di dare rilievo alla avvenuta consegna della cartella al portiere e al fatto che, qualora la data non fosse stata certa per la società o il portiere l’avesse consegnata con ritardo, la società stessa avrebbe potuto chiedere la rimessione in termini, cosa che, secondo il CTR, il ricorrente non avrebbe fatto. Motivazione dunque che dichiara le ragioni su cui è fondata, indipendentemente dall’esattezza del riferimento alla rimessione in Termini.

Il ricorso incidentale condizionato va dichiarato inammissibile. Invero, In tema di giudizio di cassazione, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizi() di merito, che investa questioni preliminari di merito o pregiudiziali di rito (quale, nella specie, improponibilità dell’appello, comunque rigettato, in relazione all’intervenuta rinuncia preventiva all’impugnazione, disattesa nella sentenza gravata sul presupposto della nullità di detta rinuncia) ha natura di ricorso condizionato all’accoglimento del ricorso principale, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, sicchè, laddove le medesime questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito siano state oggetto di decisione esplicita o implicita da parte del giudice di merito, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte solo in presenza dell’attualità dell’interesse, ovvero unicamente nell’ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. n. 7381 del 2013).

PQM

La Corte rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito il ricorso incidentale e condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite nella misura di 2.300,00 Euro per ciascuna parte, oltre spese prenotate a debito (per l’Agenzia delle Entrate) Euro 200,00 di borsuali e spese generali (15%) per Equitalia. Di atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento in misura doppia del contributo unificato a carico della ricorrente principale.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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