Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27394 del 25/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 25/10/2019, (ud. 19/09/2019, dep. 25/10/2019), n.27394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TORRICE Amelia – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. MAROTTA Caterina – Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17573-2014 proposto da:

D.B.M.P., quale coerede del defunto

D.B.L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA IPPOLITO NIEVO 61,

presso lo studio dell’avvocato MARIA GRAZIA PICCIANO (Studio Legale

Ennio Mazzocco), rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO

BARANELLO;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE – DIPARTIMENTO PROVINCIALE

DEL TESORO DIREZIONE PROVINCIALE DEI SERVIZI VARI DI CAMPOBASSO;

– intimato –

avverso la sentenza n. 297/2013 della CORTE D’APPELLO di CAMPOBASSO,

depositata il 27/12/2013 R.G.N. 59/2012.

Fatto

RITENUTO

1. Che la Corte d’Appello di Campobasso, con la sentenza n. 1622 del 2013, ha accolto in parte l’impugnazione proposta D.B.M.P. nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze – Direzione provinciale dei servizi vari di Campobasso, avverso la sentenza emessa tra le parti dal Tribunale di Campobasso.

Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l’opposizone proposta dalla D.B., quale erede di D.B.L.M., avverso la cartella esattoriale notificata il 12 maggio 2010, con la quale per conto del Ministero convenuto, le era stato intimato il pagamento di Euro 8.950,42, a titolo di recupero di somme indebitamente percepite dal de cuius durante il rapporto di lavoro.

La Corte d’Appello ha ritenuto tempestiva l’opposizione, con conseguente accoglimento del relativo motivo di impugnazione, ma ha rigettato nel merito l’opposizione alla cartella esattoriale in quanto era incontestata la non debenza al D.B. delle somme di cui era stata richiesta, quale atto dovuto, la restituzione.

L’opposizione fondava su ragioni incongruenti (ad es. la dedotta natura alimentare delle somme da ripetersi), o palesemente pretestuose (quale l’argomento dell’affidamento ingenerato dalla percezione in buona fede, siccome non suscettibile di estinguere il debito), o oggettivamente infondate (quale l’eccezione di prescrizione), dati i rilievi già a tale ultimo proposito svolti dal primo giudice.

2. Per la cassazione della sentenza di appello ricorre D.B.M.P., proponendo tre motivi di impugnazione.

3. Non si è costituita l’Amministrazione.

4. In prossimità dell’adunanza camerale la ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

1. Che con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in riferimento agli artt. 752 e 754, c.c., nonchè in riferimento all’art. 102 c.p.c.

Assume la ricorrente di non essere l’unica erede di D.B.L.M., ma di concorrere al 50% all’asse ereditario unitamente alla sorella, con la conseguenza che il Ministero avrebbe dovuto agire anche nei confronti dell’altro coerede quale litisconsorte necessario.

2. Il motivo è inammissibile, in quanto introduce nel giudizio una questione nuova, di cui non vi è menzione nella sentenza di appello e che la ricorrente non deduce di aver già proposto nei precedenti gradi di giudizio, non trattandosi di mera precisazione della domanda, in quanto modifica l’oggetto sostanziale dell’azione ed i termini della controversia, in modo da porre in essere una pretesa diversa, per la sua intrinseca essenza, da quella fatta valere in origine.

3. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4 Difetto di motivazione, violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume la ricorrente che la Corte d’Appello avrebbe omesso la valutazione (e relativa motivazione) delle contestazioni ed eccezioni che aveva avanzato nel merito, con conseguente nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4.

4. Il motivo è inammissibile.

Occorre premettere che parte ricorrente denuncia un vizio relativo alla corretta applicazione di norme da cui è disciplinato il processo che ha condotto alla decisione dei giudici di merito.

Si tratta, in generale, non di errore di giudizio che attiene al rapporto sostanziale dedotto in lite (come vorrebbe il riferimento contenuto nella rubrica del motivo in esame all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), bensì di errore di attività che, essendosi verificato nel corso del processo, si assume possa averne inficiato l’esito.

Poichè in tali casi il vizio della sentenza impugnata discende direttamente dal modo in cui processo si è svolto, ossia dai fatti processuali che quel vizio possono aver procurato, si spiega il consolidato orientamento di legittimità secondo il quale, in caso di denuncia di errores in procedendo del giudice di merito, la Corte di cassazione à anche giudice del fatto, inteso, ovviamente, come fatto processuale (tra le tante: Cass. n. 14098 del 2009; Cass. n. 11039 del 2006).

Tuttavia, le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8077 del 2012, hanno precisato che, in ogni caso, la proposizione del motivo di censura resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, nel senso che la parte ha l’onere di rispettare il principio di specificità del ricorso e le condizioni di procedibilità di esso (in conformità alle prescrizioni dettate dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), “sicchè l’esame diretto degli atti che la Corte è chiamato a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato”.

Tanto non è accaduto nella specie, laddove nel corpo del motivo non sono indicati i motivi e le deduzioni difensive, che sarebbero state prospettate dall’opponente e non vagliate dalla Corte d’Appello, in modo tale da individuare il dedotto vizio processuale.

5. Con il terzo motivo di ricorso è prospettata la violazione e falsa applicazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, con riferimento agli artt. 2033 e 2041 c.c.

Assume la ricorrente che l’Amministrazione avrebbe già provveduto nei propri confronti, mensilmente, al recupero integrale delle presunte somme che sarebbero state erogate in eccesso a favore del de ciuius, come poteva evincersi dalle proprie buste paga, da cui risultavano detratti periodicamente cospicui importi per “differenze anni precedenti a debito” e per “differenze anno corrente a debito”.

L’Amministrazione, su cui gravava l’onere della prova, si sarebbe limitata a una difesa generica, senza offrire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa creditoria.

Essa ricorrente non aveva beneficiato delle somme asseritamente corrisposte in eccesso a titolo di retribuzione mensile in favore del de cuius, nè aveva beneficiato di somme lasciate da quest’ultimo.

6. Il motivo è inammissibile.

E’ applicabile alla fattispecie l’art. 360 c.p.c., n. 5, nel testo modificato dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (pubblicata sulla G.U. n. 187 dell’11.8.2012), di conversione del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, che consente di denunciare in sede di legittimità unicamente omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione fra le parti.

L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come riformulato, introduce nell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia). Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6 e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le partì e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., S.U., n. 8C53 del 2014, n. 16703 del 2018, n. 24035 del 2018).

Nella specie, la ricorrente non ha ottemperato a tali oneri, atteso che nella sola premessa in fatto del ricorso ha esposto di aver dedotto con l’atto di opposizione, senza peraltro riportare la relativa censura di cui la Corte d’Appello non fa menzione, anche l’insussistenza della pretesa creditoria azionata, in ragione di detrazioni già effettuate dall’amministrazione sulle proprie buste paga.

Ha affermato genericamente di aver prodotto quest’ultime nel giudizio di primo grado, senza alcuna precisazione circa la fase processuale e il luogo di produzione.

Ha riportato le indicazioni, di per sè prive di causale, contenute nelle buste paga (di alcuni mesi degli anni 2005, 2006 e 2007) “differenze anno corrente a debito”, “differenze anni precedenti a debito”, e relativa somma, senza alcuna precisazione circostanziata in relazione al credito azionato con la cartella, così venendo a marcare l’evidenziazione del carattere decisivo della censura (intesa come idoneità del vizio denunciato, ove riconosciuto, a determinare senz’altro una diversa ricostruzione del fatto).

Quanto al profilo di censura relativo alla deduzione di non essere stata beneficiaria delle somme per cui l’Amministrazione ha agito in ripetizione, si rileva che la stessa non censura adeguatamente la ratio decidendi della sentenza impugnata che ha ravvisto nella qualità di erede del de cuius, rivestita dalla D.B., la ragione della legittimazione passiva della stessa rispetto alla richiesta rivoltale dall’Amministrazione.

Analogamente la D.B. pur affermando – nonostante la previa contraddittoria affermazione dell’intervenuto adempimento dell’obbligazione in ragione delle trattenute sulla busta paga – che l’Amministrazione non avrebbe provato il credito, non censura in modo specifico e circostanziato la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha affermato “incontestata la non dovutezza al D.B. delle somme in questione, più volte allo stesso richieste in restituzione”.

7. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile.

8. Nulla spese.

9. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del cit. art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2019

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