Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27394 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 01/12/2020), n.27394

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23332-2014 proposto da:

FONDIARIA MERCANTILE SRL CON SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VENTIQUATTRO MAGGIO 43,

presso lo studio dell’avvocato CORRADO GRANDE, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE LATINA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3748/2014 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 06/06/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/09/2020 dal Consigliere Dott.ssa CASTORINA ROSARIA MARIA;

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 3748/39/2014, depositata in data 6.06.2014, la Commissione tributaria regionale del Lazio respingeva l’appello proposto da Fondiaria Mercantile s.r.l. in liquidazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 12/3/2011 della Commissione tributaria provinciale di Latina che aveva rigettato il ricorso proposto dalla contribuente avverso un avviso di accertamento, per l’anno di imposta 2004, con il quale l’Ufficio aveva rettificato il reddito dichiarato sulla base di accertamenti bancari eseguiti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 sui conti correnti dei terzi D.G.A. e B.P..

La CTR, per quanto di interesse, affermava la legittimità degli accertamenti bancari svolti nei confronti del socio dominante della compagine sociale D.G.A. e della moglie B.P. non essendo adeguatamente giustificate le movimentazioni.

Avverso la sentenza della CTR la contribuente propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.

L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.Con il primo motivo la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, nonchè degli artt. 2727 e 2729 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che in presenza di conti formalmente intestati a soggetti diversi dal contribuente soggetto ad attività ispettiva viene meno la possibilità di attribuire in via automatica al soggetto fiscalmente indagato i movimenti bancari annotati sui costi.

2. Con il secondo motivo la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 1, nn. 2 e 7, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Lamenta che la CTR aveva confermato la presunta imponibilità dei prelevamenti (oltre che dei versamenti) ancorchè in sede accertativa l’Ufficio non avesse verificato se gli stessi risultavano correttamente annotati nelle scritture contabili della società.

3. Con il terzo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto la CTR aveva violato le regole che presiedono alla ripartizione dell’onere probatorio in ambito accertativo e processuale tributario.

Le censure sono suscettibili di trattazione congiunta. Esse non sono fondate.

3.1.La presunzione, stabilita dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 2, secondo la quale i singoli dati ed elementi risultanti dai conti bancari sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dai successivi artt. 54 e 55, se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto nelle dichiarazioni o che non si riferiscono ad operazioni imponibili, ha un contenuto complesso, consentendo di riferire i movimenti bancari all’attività svolta in regime IVA e di qualificare gli accrediti come ricavi e gli addebiti come corrispettivi degli acquisti. La presunzione in virtù della quale le movimentazioni bancarie di denaro, risultanti dai dati acquisiti dall’Ufficio, si presumono conseguenza di operazioni imponibili, può essere, pertanto, vinta dal contribuente solo qualora il medesimo offra la prova liberatoria che dei movimenti egli ha tenuto conto nelle dichiarazioni, ovvero che questi non si riferiscono ad operazioni imponibili (Cass. 9573/2007; 21132/2011; 1418/2013). E tuttavia, a tal fine non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sui conti correnti, essendo, per contro, necessario che il contribuente fornisca la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero della loro estraneità alla sua attività, con conseguente non rilevanza fiscale delle stesse (Cass. 1739/2007; 13818/2007; 9146/2010; 21303/2013).

Tanto chiarito sul piano dell’efficacia probatoria di dette acquisizioni bancarie, va inoltre chiarito che il D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7, (nel testo vigente “ratione temporis”), secondo cui gli Uffici finanziari e la Guardia di Finanza, previa autorizzazione degli organi a ciò deputati, possono richiedere copia dei conti intrattenuti con il contribuente, non prevede alcuna limitazione all’attività di indagine volta al contrasto dell’evasione fiscale, nel senso di circoscrivere l’analisi ai soli conti correnti bancari e postali o ai libretti di deposito intestati esclusivamente al titolare dell’azienda individuale o alla società. L’accesso ai conti intestati formalmente a terzi, le verifiche finalizzate a provare per presunzioni la condotta evasiva e la riferibilità alla società contribuente delle somme movimentate sui conti intestati ai soci, o anche ai loro congiunti, ben possono, invero, essere giustificati da alcuni elementi sintomatici come il rapporto di stretta contiguità familiare, l’ingiustificata capacità reddituale dei prossimi congiunti nel periodo di imposta, l’infedeltà della dichiarazione e l’attività di impresa compatibile con la produzione di utili, incombendo in ogni caso sulla società contribuente la prova che le ingenti somme rinvenute sui conti dei soci o dei loro familiari non siano ad essa riferibili (Cass. 374/2009; 26173/2011; 11145/2011).

E non può certo dubitarsi, al riguardo, del fatto che un elemento fortemente presuntivo sia costituito dall’essere la società di capitali, sottoposta a verifica, connotata – come nella fattispecie in esame è dato desumere dagli atti del giudizio – da una ristretta compagine sociale. In tal caso, infatti, per intuibili ragioni, è particolarmente elevata la probabilità che le movimentazioni sui conti bancari dei soci, e perfino dei loro familiari, debbano – in difetto di specifiche ed analitiche dimostrazioni di segno contrario – ascriversi allo stesso ente sottoposto a verifica (cfr. Cass. 18083/2010; 12624/2012; 12625/2012; Cass. 26829/2014).

Ebbene, nel caso di specie, la CTR ha accertato che il D.G. era il socio dominante della compagine sociale con quote pari al 48,58 % e che lo stesso aveva dichiarato un reddito, per il 2004, pari a Euro32.075,00 incongruente con le ingenti movimentazioni rilevate sul suo conto bancario dove si riscontravano versamenti pari a Euro493.145,84 e prelevamenti pari a Euro52.300,00, dovendosi legittimamente presumere che tali movimentazioni bancarie fossero riconducibili alle operazioni poste in essere dalla società la quale, nello stesso periodo, aveva realizzato e venduto un ingente complesso immobiliare composto da 48 villini. Inoltre la CTR ha rilevato che il D.G. aveva delega per operare anche sul conto bancario del figlio An., privo di redditi, così come sul conto bancario intestato alla socia (è irrilevante che la stessa non sia la moglie) B.P. e che, in relazione a tali conti bancari, si riscontravano movimentazioni di somme davvero ingenti, non altrimenti giustificabili, in assenza di prova contraria, se non con riferimento all’attività della società, atteso che la stessa B. dichiarava redditi, nell’anno pari a Euro 16.041,00.

La pretesa tributaria dell’Amministrazione trova fondamento nella disposizione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37 comma 3, che prescrive l’imputazione diretta al contribuente “dei redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, quando sia dimostrato, anche sulla base di presunzioni, gravi, precise e concordanti, che egli ne è l’effettivo possessore per interposta persona”;

Costituisce principio di diritto affermato da questa Corte che la norma, che ha evidenti finalità antielusive – nel senso che mira impedire che, attraverso operazioni commerciali compiute mediante negozi giuridici conformi all’ordinamento giuridico, si realizzi lo scopo di sottrarre alla corretta tassazione, in tutto od in parte, il reddito prodotto ed imputabile al medesimo soggetto giuridico – non presuppone un comportamento fraudolento (diretto ad aggirare il divieto imposto da una norma imperativa: art. 1344 c.c.), essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante (perchè non sorretto da valutazioni economiche diverse dal profilo fiscale) di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale proprio dell’operazione che costituisce il presupposto d’imposta (cfr. Cass. nn, 17128/2018, 25671/2013, 449/2013, 8487/2009);

Ne consegue che il fenomeno della simulazione

relativa (nell’ambito del quale può ricomprendersi l’interposizione personale fittizia) non esaurisce il campo di applicazione della norma, ben potendo attuarsi lo scopo elusivo mediante operazioni effettive e reali, nelle quali difetta del tutto l’elemento caratteristico dei negozi simulati costituito dalla divergenza tra la dichiarazione esterna e l’effettiva volontà dei contraenti o meglio dalla relazione funzionale, integrante la causa unitaria, che intercorre tra il negozio apparentemente stipulato (simulato) e quello effettivamente concluso dalle parti (dissimulato).

In tema di accertamento dei redditi, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37, comma 3, imputa, dunque, al contribuente i redditi formalmente intestati ad un altro soggetto quando, in base a presunzioni gravi, precise e concordanti, egli ne risulti l’effettivo titolare, senza distinguere tra interposizione fittizia e reale, sicchè la sua applicazione non è limitata alle sole operazioni simulate (cfr. Cass. n. 15830/2016).

4.Con il quarto motivo la contribuente deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 nonchè del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 56 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3.

Lamenta che non era stata allegata l’autorizzazione alla acquisizione dei movimenti bancari contenuti nel c/c dei soci D.G.A. e B.P..

La censura non è fondata.

Ancora di recente questa Corte ha affermato che “In tema di accertamento dell’IVA, l’autorizzazione prescritta dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51, comma 2, n. 7 (nel testo, applicabile “ratione temporis”, risultante dalle modifiche introdotte dalla L. 30 dicembre 1991, n. 413, art. 18, comma 2, lett. c) e d)) ai fini dell’espletamento delle indagini bancarie risponde a finalità di mero controllo delle dichiarazioni e dei versamenti d’imposta e non richiede alcuna motivazione; pertanto, la mancata esibizione della stessa all’interessato non comporta l’illegittimità dell’avviso di accertamento fondato sulle risultanze delle movimentazioni bancarie acquisite dall’Ufficio o dalla Guardia di Finanza, potendo l’illegittimità essere dichiarata soltanto nel caso in cui dette movimentazioni siano state acquisite in materiale mancanza dell’autorizzazione, e sempre che tale mancanza abbia prodotto un concreto pregiudizio per il contribuente.” (Cass., 7747/2019;Cass. Sez. 5, Sentenza n. 16874 del 21/07/2009 – Rv. 609290 – 01).

Si osservi, peraltro, quanto alla assenza di autorizzazione che in tema di IVA, la mancanza dell’autorizzazione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, n. 7, ai fini della richiesta di acquisizione, dagli istituti di credito, di copia delle movimentazioni dei conti bancari, non implica, in assenza di previsioni specifiche, l’inutilizzabilità dei dati acquisiti, salvo che ne sia derivato un concreto pregiudizio al contribuente ovvero venga in discussione la tutela di diritti fondamentali di rango costituzionale dello stesso, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio, in quanto detta autorizzazione attiene solo ai rapporti interni ed in materia tributaria non vige il principio, invece sancito dal c.p.p., dell’inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita (Cass. 13353/2018).

Più in generale si è osservato che la mancanza di autorizzazione alle indagini bancarie rende le stesse illegittime ove si sia tradotta in un concreto pregiudizio per il contribuente, in conformità alla concezione sostanzialistica dell’interesse del privato alla legittimità del provvedimento amministrativo, espressa, in via generale, della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies (Cass. 9480/2018). Nella specie la ricorrente non ha allegato quale sarebbe il concreto pregiudizio arrecato dalla assenza di autorizzazione.

5.Con il quinto motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 24 e 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4.

Lamenta che la circostanza della integrale alienazione degli immobili nel corso del periodo verificato non era stata accertata dal Collegio e non era mai stata oggetto di contraddittorio tra le parti.

La censura è inammissibile.

La ricostruzione dei ricavi non si fonda sulla vendita degli immobili, ma sulla base delle verifiche derivanti dagli accertamenti bancari, idonei, per quanto sopra esposto, a fondare l’accertamento dei ricavi non contabilizzati.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna Fondiaria Mercantile s.r.l. in liquidazione al pagamento delle spese processuali che liquida in Euro 13.000,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

 

 

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