Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27393 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.29/12/2016),  n. 27393

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27342-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.G.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 631/30/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE, emessa il 23/02/2015 e depositata il

14/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A.G. è stato collocato anticipatamente in quiescenza nel 2000, a seguito di procedura di incentivo all’esodo.

Sulla somma percepita a tale titolo ha corrisposto l’intera aliquota, senza la riduzione della metà prevista dall’art. 19 TUIR. A seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha dichiarato il suddetto articolo non conforme al diritto comunitario, il contribuente ha presentato in data 2.4.2009 istanza di rimborso della parte di tassa eccedente.

Sull’istanza si è formato il silenzio rifiuto, che il contribuente ha impugnato, ottenendo in primo grado una decisione di rigetto basata sulla intervenuta decadenza dal diritto di chiedere il rimborso. Su appello del contribuente la CFR ha riformato la decisione di primo grado, con l’argomento che il termine per chiedere il rimborso decorre dalla sentenza della Corte di Giustizia che ha riconosciuto il diritto alla tassazione ridotta.

Avverso tale ultima decisione propone ricorso per cassazione l’Agenzia con unico motivo. Non si è costituito il contribuente.

La sentenza impugnata ritiene che il termine per proporre domanda di rimborso non decorre dal versamento dell’imposta non dovuta ma dal momento in cui la norma impositiva è stata dichiarata incompatibile con il regime comunitario, e ciò per via dell’affidamento che, prima di tale declaratoria, il contribuente aveva fatto sulla legittimità della norma, affidamento che gli ha impedito di chiedere per tempo il rimborso.

1. – Con l’unico motivo l’Agenzia fa valere l’erronea interpretazione del D.P.R. N. 602 del 1973, art. 38, e D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21.

Sostiene la ricorrente che la tesi fatta valere nella sentenza impugnata urta contro la lettera ed il senso dell’art. 38 cit., che invece fa decorrere chiaramente il termine per chiedere il rimborso di una tassa pagata indebitamente (48 mesi) dalla data del versamento stesso, e non da successive vicende proprie della norma impositiva.

Il motivo e fondato.

La tesi per la quale il termine per chiedere il rimborso di una tassa pagata indebitamente decorre non già dal suo versamento, ma dalla pronuncia della Corte di Giustizia che ha dichiarato incompatibile con il diritto comunitario la norma impositiva, è smentita dalla Sezioni unite, le quali, hanno statuito che “Il termine di decadenza per il rimborso delle imposte sui redditi, previsto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 38 e decorrente dalla “data del versamento” o da quella in cui “la ritenuta è stata operatà”, opera anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia” e ciò per via del fatto che “l’efficacia retroattiva di detta pronuncia – come quella che assiste la declaratoria di illegittimità costituzionale – incontra il limite dei rapporti esauriti, ipotizzabile allorchè sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche”. (Sez. un. n. 13676 del 2014, conforma Sez. 6 n. 25268 del 2014; 6 n. 11603 del 2016).

Già in precedenza era comunque orientamento di questa Corte clic il termine di decadenza per la presentazione dell’istanza di rimborso, con riferimento ai versamenti in acconto, decorre dal versamento del saldo nel caso in cui il diritto al rimborso derivi da un’eccedenza dei versamenti in acconto, rispetto a quanto risulti poi dovuto a saldo oppure qualora derivi da pagamenti cui inerisca un qualche carattere di provvisorietà, poichè subordinati alla successiva determinazione in via definitiva dell’obbligazione o della sua misura, mentre decorre dal giorno del versamento dell’acconto stesso, nel caso in cui quest’ultimo, già al momento in cui venne eseguito, non fosse dovuto o non lo fosse nella misura in cui fu versato, ovvero qualora fosse inapplicabile la disposizione di legge in base alla quale venne effettuato, poichè in questi casi l’interesse e la possibilità di richiedere il rimborso sorge sin dal momento in cui avviene il versamento (tra le altre, Cass. nn. 56 del 2000, 4282, 7926 e 14145 del 2001, 21557 del 2005, 13478 del 2008, 4166 del 2014). r’ pacifico in punto di fatto che, a fronte del versamento dell’imposta nel 2000, il contribuente ha fatto istanza di rimborso nel 2009, ben oltre il termine di decadenza di cui al citato art. 38.

Il ricorso va pertanto accolto, e non essendovi accertamenti di fatto da compiere, può essere deciso nel merito. Le spese, anche in ragione della incertezza giurisprudenziale al momento dell’inizio della possono compensarsi.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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