Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27393 del 06/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27393 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: NAPOLETANO GIUSEPPE

SENTENZA
sul ricorso 29117-2010 proposto da:
ROMEO

GIOVANNI

RMOGNN65R28H501J,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA COLA DI RIENZO 28, presso lo
studio degli avvocati BASILI IVO e BASILI FABIO, che
lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
2813

VIVAI TORSANLORENZOvuI MARGHERITI MARIO & C.,125„)
– intimata –

v

Nonché da:
VIVAI TORSANLORENZO,;DI MARGHERITI MARIO & C.

, in

Data pubblicazione: 06/12/2013

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DUILIO 13,
presso lo studio dell’avvocato PISANI CARLO, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –

ROMEO GIOVANNI RMOGNN65R28H501J;
– intimato –

avverso la sentenza n. 6879/2010 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 25/10/2010 r.g.n. 6982/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 08/10/2013 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
NAPOLETANO;
udito l’Avvocato BASILI FABIO;
udito l’Avvocato PISANI CARLO;
dito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale DOTT. SERVELLO GIANFRANCO, che ha concluso
per il rigetto del ricorso principale, assorbimento
incidentale condizionato.

contro

. RG 29117-10

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Roma, con la sentenza di cui si chiede la
_ cassazione,riformando la sentenza del Tribunale di Velletri, rigettava la

Torsanlorenzo, diretta ad ottenere il riconoscimento del superiore
inquadramento con condanna della controparte al pagamento di una certa
somma a titolo di differenze retributive.

A base del decisum la Corte del merito poneva il rilievo fondante secondo
il quale le risultanze istruttorie non consentivano di ritenere provato lo
svolgimento di mansioni implicanti un potere d’iniziativa proprit del
superiore inquadramento nell’invocato secondo livello del CCNL dipendenti
aziende del settore florovivaistico. Riteneva, altresì, la predetta Corte,
precluso l’ esame circa la spettanza della qualifica intermedia non essendo
la relativa istanza riproposta nel giudizio di appello ed assorbiti gli
altri motivi di appello della società.

Avverso questa sentenza il Romeo ricorre in cassazione sulla base di cinque
censure, illustrate da memoria.

Resiste con controricorso la società intimata che propone impugnazione
incidentale assistita da un unico motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi vanno preliminarmente riuniti riguardando l’impugnazione della
stessa sentenza.

1

domanda di Giovanni Romeo, proposta nei confronti della s.s.Vivai

Con la prima censura il ricorrente principale, deducendo vizio di
motivazione,denuncia che la Corte del merito, nel valutare il contenuto
delle mansioni espletate, non ha tenuto conto di numerosi documenti ed ha
mal interpretato le dichiarazioni dei testi.

In primo luogo va evidenziato che il testo dei documenti, di cui si assume
la mancata valutazione, non è, in violazione del principio di
autosufficienza, trascritto, almeno nella parte che interessa, nel ricorso
sicché è impedito a questa Corte qualsiasi valutazione in ordine alla
decisività degli stessi.

In secondo luogo va rilevato che, a fronte di una motivazione congrua e
priva di contraddizione, quale è quella fornita dalla Corte del merito,
non è consentito a questa Corte di procedere ad una diversa valutazione
delle risultanze istruttorie in quanto è al giudice del merito che
spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio
convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne
l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive
risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare
la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente
prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti (salvo i casi
tassativamente previsti dalla legge) ( in tal senso Cass. 12 febbraio 2008
n. 3267, Cass. 27 luglio 2008 n.2049 e da ultimo Cass.25 maggio 2012
.n.8298).

2

La censura è infondata.

Con la seconda critica il ricorrente principale, sostenendo nullità della
sentenza e del procedimento in relazione alla violazione dell’art. 416
cpc nonché contraddittorietà della motivazione, assume che la Corte del
merito non ha applicato il principio della non contestazione in relazione
• ai fatti esposti nel ricorso introduttivo essendosi la società limitata

quelle del 2 ° livello del CCNL applicato.

La critica è infondata.

Invero, oltre alla considerazione che il ricorrente, in violazione del
principio di autosufficienza, non trascrive quella parte del ricorso di
primo grado concernente appunto i fatti prospettati, vi è, di contro, il
rilievo che quello operato dalla Corte del merito è, piuttosto, un
apprezzamento dei fatti e cioè una valutazione del contenuto delle
mansioni, nel senso che l’espletamento delle stesse non implicava un
potere d’iniziativa considerato qualificante al fine del riconoscimento
dell’inquadramento invocato.

Con la terza censura il ricorrente principale, prospettando “omesso o
errato esame di un punto decisivo della controversia” assume che la Corte
di Appello non ha tenuto conto che l’art. 36 Cost. garantisce la
liquidazione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto.

Con il quarto motivo il ricorrente principale

asserendo “erronea

.interpretazione dei precedenti giurisprudenziali e mancata applicazione
– dei principi enunciati dall’art. 36 Cost.”, sostiene che la Corte del

merito non ha considerato che con il richiamo in appello ai contenuti

3

ad eccepire che le mansioni allegate al ricorso non rientravano in tra

della sentenza di primo

grado è stato implicitamente invocata

l’applicazione dell’art. 36 Cost. e, quindi, la Corte del merito avrebbe
dovuto riconoscere quantomeno il diritto all’inquadramento nella 3^
categoria con le conseguenti differenze retributive.

La questione dell’ applicabilità dell’art. 36 Cost. va, infatti,
considerata questione nuova(Cass. 2 aprile 2004 n. 6542, Cass. Cass. 21
febbraio 2006 n.3664 e Cass. 28 luglio 2008 n. 20518) in quanto il
ricorrente pur deducendo di averla implicitamente proposta nel giudizio di
appello, non trascrivendo, in violazione del richiamato principio di .
autosufficienza, la parte dell’atto difensivo che interessa non consente a
questa Corte alcun apprezzamento.

Con l’ultima censura il ricorrente principale, deducendo “nullità della
sentenza e del procedimento nella parte in cui omette di pronunciarsi sul
livello inferiore a quello negato – violazione di norme di diritto contraddittorietà ed errata interpretazione delle norme contrattuali in
ordine alla declaratoria dei profili di cui all’art. 12 del contratto”,
deduce che la Corte di appello, violando il principio di corrispondenza
tra il chiesto ed il pronunciato, ha omesso qualsiasi pronuncia
sull’inquadramento intermedio.

La censura è infondata.

Invero la Corte del merito non omette di pronunciarsi sulla qualifica
intermedia, ma ritiene precluso il relativo esame in quanto reputa che il

4

Le censure sono infondate.

lavoratore non ha riproposto in appello la relativa domanda e tanto in
applicazione del principio sancito da questa Corte secondo il quale “il
lavoratore, che abbia ottenuto in primo grado l’accoglimento della domanda
di inquadramento in una qualifica di più gradi superiore a quella
• riconosciutagli dal datore di lavoro, ha l’onere, in caso di proposizione

norma dell’art. 346 cod. proc. civ.(sia pure in qualsiasi forma indicativa
di una volontà in tal senso)la domanda (subordinata) di inquadramento in
una qualifica intermedia, al fine di ottenere che, in caso di accoglimento
dell’appello, sia presa in esame la relativa questione” ( Cass. 7
settembre 2000 n. 11797).

Il ricorso principale in conclusione va respinto e quello incidentale
condizionato –

c•,, itt&“ i e.
c~eirre la violazione degli artt. 2103 cc, 414 n.4, 112

e 115 cpc sulla introduzione d’ufficio delle declaratorie contrattuali
concernenti la qualifica superiore – va dichiarato assorbito.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza i/Ktal senso
rispondendosi anche la punto 6 del ricorso principale nel quale si chiede
– a seguito dell’accoglimento – la condanna di controparte al pagamento
delle spese di tutti i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Corte riuniti i ricorsi rigetta il ricorso principale e dichiara
assorbito il ricorso incidentale condizionato. Condanna il ricorrente

5

dell’appello da parte del datore di lavoro, di riproporre espressamente a

principale al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida
in E. 100,00 per esborsi ed E. 3500,00 per compensi oltre accessori di
legge.

• Così deciso in Roma nella camera di Consiglio in data 8 ottobre 2013

Il Presidente

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