Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27393 del 01/12/2020
Cassazione civile sez. trib., 01/12/2020, (ud. 16/09/2020, dep. 01/12/2020), n.27393
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –
Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –
Dott. CASTORINA Rosaria Maria – rel. Consigliere –
Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 12462-2013 proposto da:
C.T.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G G
BELLI 27, presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato ENRICO ALLEGRO;
– ricorrente-
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE I MILANO in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 141/2012 della COMM.TRIB.REG. di MILANO,
depositata il 06/11/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/09/2020 dal Consigliere Dott.ssa CASTORINA ROSARIA MARIA;
lette le conclusioni scritte del pubblico ministero in persona del
sostituto procuratore generale Dott.ssa SANLORENZO RITA che ha
chiesto l’accoglimento del primo motivo del ricorso;
Fatto
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza n. 141/26/2012, depositata in data 6.11.2012, la Commissione tributaria regionale della Lombardia rigettava l’appello proposto da C.T.A. sui ricorsi riuniti proposti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, avverso la sentenza n. 102/42/11 della Commissione tributaria provinciale di Milano la quale aveva rigettato il ricorso del contribuente su controversia avente ad oggetto avvisi di accertamento per gli anni di imposta 2004, 2006 e 2007 e cartelle di pagamento per gli anni di imposta 2003 e 2004.
Gli atti impositivi erano stati notificati al contribuente in qualità di autore delle violazioni contestate in capo alla Global Trading s.r.l., società cartiera, in tesi preordinata, insieme ad altre, allo scopo di interporsi negli acquisiti intra-comunitari e di non versare l’Iva.
La CTR affermava la legittimazione passiva del C. quale amministratore di fatto e la non estraneità della Global Trading alla frode.
Il contribuente ricorre per la cassazione della sentenza affidando il suo mezzo a quattro motivi.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Il Procuratore Generale ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione della legge non essendo stata provata la sua qualità di amministratore di fatto e di autore delle violazione.
2.Con il secondo motivo deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della legge in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per non essere stata provata la partecipazione della Global Trading s.r.l. alla frode.
3.Le censura sono suscettibili di esame congiunto. Esse sono fondate per quanto di ragione.
La CTR ha accertato la responsabilità del C. quale coautore della violazione, anche in considerazione della applicazione della pena a richiesta di parte (patteggiamento) in sede penale.
3.1 Com’è noto il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, unitamente al medesimo decreto, art. 2, comma 2 (secondo il quale “la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha commesso o concorso a commettere la violazione”), ha introdotto, in tema di sanzioni amministrative per violazione delle norme tributarie, il principio di personalizzazione della sanzione, in base al quale le persone fisiche che hanno la rappresentanza di un soggetto passivo di imposta sono direttamente responsabili delle sanzioni per violazione delle norme tributarie commesse ad opera o nell’interesse della parte rappresentata o amministrata (la quale è comunque obbligata in solido al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso nei confronti dell’autore della violazione, ai sensi del citato D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, comma 1); e tale nuovo regime si applica alle sole violazioni commesse dopo l’entrata in vigore della stessa, cioè dopo l’1 aprile 1998, così come stabilito dal citato D.Lgs., art. 27, mentre delle violazioni commesse in epoca precedente continuano a rispondere la società, l’associazione o l’ente, con responsabilità solidale della persona fisica, secondo la disciplina dettata dall’abrogato D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 98, comma 6 (in tal senso, tra le altre, Cass. nn. 18160 del 2002, 5714 del 2007, 23333 del 2013, 25096 del 2014).
3.2. In deroga al principio della responsabilità personale
dell’autore della violazione stabilito dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 2, comma 2, nonchè in deroga al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, il D.L. n. 269 del 2003, art. 7, convertito nella L. n. 326 del 2003, ha stabilito che “le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società od enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica”, ponendo esclusivamente a carico di quest’ultima, anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, le sanzioni amministrative tributarie, per le violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia stata irrogata alla data di entrata in vigore del decreto legge (2 ottobre 2003).
3.3. Con la recente sentenza n. 12334/2019, questa Corte ha precisato che l’applicazione della norma eccezionale introdotta dal citato D.L. n. 269 del 2003, art. 7 presuppone che la persona fisica, autrice della violazione, abbia agito nell’interesse e a beneficio della società rappresentata o amministrata, dotata di personalità giuridica, poichè solo la ricorrenza di tale condizione giustifica il fatto che la sanzione pecuniaria, in deroga al principio personalistico, non colpisca l’autore materiale della violazione ma sia posta in via esclusiva a carico del diverso soggetto giuridico (società dotata di personalità giuridica) quale effettivo beneficiario delle violazioni tributarie commesse dal proprio rappresentante o amministratore; viceversa, qualora risulti che il rappresentante o l’amministratore della società con personalità giuridica abbiano agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente con personalità giuridica quale schermo o paravento per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi a proprio personale vantaggio, viene meno la ratio che giustifica l’applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 7, diretto a sanzionare la sola società con personalità giuridica, e deve essere ripristinata la regola generale secondo cui la sanzione amministrativa pecuniaria colpisce la persona fisica autrice dell’illecito. Conferma tale conclusione il D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11, il quale prevede la responsabilità solidale delle società senza personalità giuridica per le sanzioni amministrative irrogate a carico della persona fisica autrice della violazione, qualora la violazione sia stata commessa “nell’interesse” della società rappresentata o amministrata; ciò significa, a contrariis, che qualora la persona fisica autrice della violazione non abbia agito nell’interesse della società, ma abbia perseguito un interesse proprio o comunque diverso da quello sociale, non sussiste la responsabilità solidale per le sanzioni amministrative della società priva di personalità giuridica, ed allo stesso modo non sussiste la responsabilità esclusiva della società dotata di personalità giuridica D.L. n. 269 del 2003, ex art. 7, ma trova applicazione la regola generale sulla responsabilità personale dell’autore della violazione commessa nell’interesse esclusivamente proprio. (Cass. 12334/2019 conformi le conclusioni di Sez.5 n. 28332/ 2018; Sez.5 n. 5924/2017; Sez.5 19716/2013).
4. Dovendosi applicare alla fattispecie in esame l’art. 7 del D.L. n. 269 del 2003, scaturendo la verifica da un processo verbale di constatazione redatto successivamente all’entrata in vigore della norma, il ricorrente, quale amministratore di fatto della Global Trading s.r.l., non può ritenersi solidalmente responsabile delle sanzioni comminate alla società salvo qualora abbia agito nel proprio esclusivo interesse, utilizzando l’ente quale schermo per sottrarsi alle conseguenze degli illeciti tributari commessi.
Non emerge dalla sentenza impugnata se l’Amministrazione abbia dedotto nelle proprie difese la suddetta questione nè essa è stata affrontata dai giudici di merito.
A tanto provvederà il giudice di rinvio.
Il ricorso deve essere, pertanto, accolto e la sentenza cassata, con assorbimento del terzo motivo – con il quale si deduce la nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione della legge lamentando la illegittimità dell’atto di contestazione in relazione all’IVA – e del quarto con il quale si deduce la nullità della sentenza per intervenuta cessazione della società, con rinvio alla CTR della Lombardia che liquiderà anche le spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Lombardia anche per le spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020