Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27392 del 25/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 25/10/2019, (ud. 18/09/2019, dep. 25/10/2019), n.27392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Antonio – Presidente –

Dott. D’ANTONIO Enrica – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. MANCINO Rossana – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14736-2014 proposto da:

L.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIULIO CESARE

21/23, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO ARMENTANO,

rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRO FERRARA;

– ricorrente –

contro

CASSA NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA FORENSE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE DI VILLA PAMPHILI 59, presso lo studio dell’avvocato

MARIA SALAFIA, rappresentata e difesa dall’avvocato LEONARDO

CARBONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1584/2013 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 02/12/2013, R. G. N. 262/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/09/2019 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato PAOLA POTENZA per delega verbale avvocato ALESSANDRO

FERRARA;

udito l’Avvocato LEONARDO CARBONE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza del 2 dicembre 2013, ha riformato la sentenza di primo grado e, per l’effetto, ha rigettato la domanda proposta da L.A., coniuge superstite dell’avvocato D.P.L., per il riconoscimento del diritto alla pensione indiretta.

2. Per la Corte di merito non sussisteva, in riferimento all’avvocato D., il requisito dell’iscrizione protrattasi continuativamente alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense, requisito necessariamente concorrente con quelli, ulteriori, dell’iscrizione prima dei quaranta anni e dei dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

3. Avverso tale sentenza ricorre L.A., con ricorso affidato ad un unico articolato motivo, cui resiste, con controricorso poi ulteriormente illustrato con memoria, la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Forense.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con unico motivo di ricorso, deducendo violazione ed errata applicazione della L. n. 675 del 1980, art. 7, come modificato dalla L. n. 175 del 1983, art. 2, commi 3 e 4, sostituto dalla L. n. 141 del 1992,art. 3, la ricorrente censura la sentenza per avere introdotto un requisito – l’iscrizione continuativa alla Cassa di Previdenza ed Assistenza Forense per dieci anni ininterrotti – non previsto dalle richiamate disposizioni, che prescrivono soltanto i seguenti requisiti: dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione; iscrizione alla Cassa a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età; iscrizione con carattere di continuità. Assume, pertanto, l’erronea interpretazione per aver preteso l’iscrizione continuativa per dieci anni e per aver fatto coincidere il richiesto “carattere di continuità” con la perdurante e ininterrotta iscrizione.

5. Il ricorso è da accogliere.

6. La pensione indiretta pretesa dall’attuale ricorrente è prevista dalle disposizioni di seguito indicate.

7. La L. 20 settembre 1980, n. 576, art. 7, comma 3, recita: “La pensione indiretta spetta, nei casi ed alle condizioni di cui al comma 1, al coniuge superstite ed ai figli minorenni dell’iscritto defunto senza diritto a pensione, semprechè quest’ultimo abbia maturato dieci anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa. Essa spetta, nelle percentuali di cui al comma 1, lett. a) e b), su un importo calcolato come per la pensione di vecchiaia di cui all’art. 2; gli anni da considerare per tale calcolo sono aumentati di dieci, sino a raggiungere il massimo complessivo di trentacinque”.

8. Il successivo comma 4 detta le seguenti condizioni: “La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età…”.

9. Va premesso che la pensione indiretta – da erogarsi ai superstiti del professionista deceduto in costanza di attività – costituisce tipica espressione del sistema solidaristico, dal momento che, al pari dei trattamenti di invalidità, spetta a beneficiari impossibilitati, se non fosse intervenuto l’evento invalidante o il decesso, a vantare alcunchè a titolo di pensione, per non essere stato maturato, come nella diversa ipotesi della reversibilità, il prescritto periodo di contribuzione.

10.Come già affermato dalla Corte costituzionale, con la sentenza n. 169 del 1986, il concetto di trattamento pensionistico indiretto rispetto a quello di reversibilità diverge nella previdenza forense, come positivamente delineato, dalla nozione dei due istituti nell’ambito dei rapporti di impiego pubblico e di lavoro privato, nei quali, affinchè sorgano diritti in capo ai superstiti, deve comunque sussistere la maturazione del diritto a pensione.

11.Nella previdenza forense il legislatore ha posto, all’intervento solidaristico a vantaggio dei superstiti del professionista deceduto senza aver maturato il diritto a pensione, restrizioni e limitazioni nell’ambito di una complessiva discrezionale valutazione del sistema adottato, restrizioni per le quali la già richiamata decisione della Corte costituzionale ha escluso la violazione del canone di ragionevolezza e dell’art. 38 Cost., comma 2, precetto, quest’ultimo, che consente che il diritto alle prestazioni possa venire subordinato a determinate condizioni o requisiti.

12.Ciò premesso, tanto ragioni letterali e topografiche quanto la stessa ratio legis indirizzano l’interpretazione dei requisiti normativamente prescritti per la pensione indiretta ai superstiti degli iscritti alla Cassa nel solco della ratio solidaristica del beneficio volta, dunque, a proteggere anche i superstiti di chi non abbia ancora maturato il diritto a pensione per non avere raggiunto l’anzianità contributiva.

13. Il comma 3 del citato art. 7 della L. n. 576 fissa il requisito temporale minimo dell’iscrizione e contribuzione in dieci anni e il legislatore ha connotato il predetto decorso del tempo con l’effettività dell’iscrizione alla Cassa, con assolvimento del relativo obbligo contributivo, dimostrando di voler contemperare l’onere economico con esborso a carico della Cassa, e dunque della collettività degli iscritti, con un apporto dell’iscritto ancorato al tetto dell’esborso corrispondente alla contribuzione versata per un decennio.

14.Dunque, premesso il discrimine anagrafico dell’iscrizione alla Cassa da data anteriore al quarantesimo anno di età, il legislatore ha posto il limite insuperabile del decennio effettivo d’iscrizione e contribuzione, così selezionando gli aspiranti al beneficio del trattamento indiretto tra i superstiti dei soli professionisti che potessero vantare detta condizione, al momento del decesso, ed escludendo, per converso, i superstiti di professionisti sprovvisti dell’effettivo decennio d’iscrizione e contribuzione.

15. All’effettività dell’iscrizione e contribuzione appena richiamate dovrebbe aggiungersi, secondo la tesi patrocinata dalla Cassa forense e condivisa dall’interpretazione data dai giudici d’appello, il requisito della continuità di talchè gli elementi costitutivi della prestazione indiretta deriverebbero, piuttosto, dall’effettività sommata alla continuativa iscrizione per almeno dieci anni ininterrotti.

16.In realtà – osserva questa Corte – la continuità richiesta dal comma 4, all’esterno del precetto dettato nel comma 3 e senza alcun raccordo o rimando tra i due commi che conduca la lettura dell’interprete sul binario di un combinato disposto tra le due norme, è riferita soltanto all’iscrizione alla Cassa da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età e il dettato letterale della disposizione – “La pensione indiretta spetta solo ai superstiti di chi sia stato iscritto alla Cassa con carattere di continuità a partire da data anteriore al compimento del quarantesimo anno di età…” – fissa la stringente condizione della continuità dell’iscrizione raccordata esclusivamente al requisito anagrafico, sicchè l’estrapolare dal dettato normativo il solo requisito della continuità esula dalla volontà del legislatore, che ha esteso l’intervento solidaristico ai superstiti degli iscritti alle predette condizioni ritenendo indifferente, per non avervi espressamente rinviato, l’ininterrotta iscrizione nel periodo decennale.

17.In conclusione, il ricorso è da accogliere, la sentenza va cassata e, per essere necessari ulteriori accertamenti, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Reggio Calabria che si atterrà a quanto sin qui detto e provvederà anche alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Reggio Calabria.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 18 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2019

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