Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27392 del 06/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27392 Anno 2013
Presidente: STILE PAOLO
Relatore: FERNANDES GIULIO

SENTENZA

sul ricorso 7950-2012 proposto da:
CIRESE MARCELLO C.F. CRSMCL62T25H501Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA AREZZO 29, presso lo studio
dell’avvocato PANSARELLA MARIA CRISTINA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato TANGARI
ERNESTO, giusta delega in atti;
– ricorrente –

2013

contro

2761

BRISTOL – MYERS SQUIBB S.R.L. C.F. 00082130592;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 06/12/2013

BRISTOL MYERS SQUIBB S.R.L. C.F.

00082130592,

in

persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA ADRIANA 8,
presso lo studio dell’avvocato BIASIOTTI MOGLIAZZA
GIOVANNI FRANCESCO, che la rappresenta e difende

delega in atti;
– controrícorrente e ricorrente incidentale contro

CIRESE MARCELLO C.F. CRSMCL62T25H501Y, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA AREZZO 29, presso lo studio
dell’avvocato PANSARELLA MARIA CRISTINA, che lo
rappresenta e difende unitamente all’avvocato TANGARI
ERNESTO, giusta delega in atti;
– controri corrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 6005/2011 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 27/09/2011 r.g.n. 5475/2010;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/10/2013 dal Consigliere Dott. GIULIO
FERNANDES;
udito l’Avvocato PANSARELLA MARIA CRISTINA;
udito l’Avvocato GAMBARDELLA DANIELA
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIULIO ROMANO, che ha concluso per il
rigetto del primo ricorso, inammissibilevcondizionato.

unitamente all’avvocato GAMBARDELLA DANIELA, giusta

FATTO
La Corte di appello di Roma, con sentenza del 27 settembre 2011,
confermava la decisione del Tribunale di Roma che aveva – per quello che
qui interessa – dichiarato la legittimità del licenziamento disciplinare per
giusta causa intimato dalla Bristol Myers Squibb s.r.l. a Cirese Marcello in
data 20.5.2008, accogliendo la domanda in tal senso proposta dalla detta
società, e rigettato la riconvenzionale spiegata dal dipendente intesa a sentir

dichiarare illegittimo il menzionato recesso.
Vale precisare che il licenziamento oggetto del presente giudizio faceva
seguito ad altro, pure di natura disciplinare, intimato al Cirese in data
19.12.2006 in relazione al seguente addebito: per aver installato sul PC
aziendale il programma “eMule” — software non autorizzato — e per averlo
utilizzato in violazione della “policy aziendale n.0006” e del “codice di
comportamento” unitamente al rilievo che egli, in sede di giustificazioni,
aveva negato i fatti ascrittigli nonostante la loro evidenza, condotte queste
che, in considerazione del ruolo e della mansione ricoperta, non
consentivano in alcun modo il proseguimento del rapporto di lavoro essendo
venuta meno la fiducia nella sua persona anche perché non era la prima
volta che negava i fatti contestatigli.
Il licenziamento in questione, invece, era stato irrogato a seguito della
acquisizione delle risultanze della perizia fatta eseguire dalla società datrice
di lavoro, successivamente al primo recesso, sul personal computer (pc)
aziendale dato in uso al Cirese, risultanze dalle quali era emerso che il
predetto aveva cancellato sistematicamente tutto il contenuto del disco fisso
del detto pc, installato il programma “eMule” ed altri (specificamente indicati
nella contestazione), scaricato dalla rete Internet innumerevoli files video,
immagini, audio — di contenuto vario, anche pornografico – a soli scopi
personali, utilizzato il pc per finalità extralavorative anche in orario lavorativo
(entrare nel forum del sito www.exsocratici.it , acquistare prodotti sul sito
www.Ebay.com ) il tutto in violazione di specifiche norme della “Policy
Aziendale”, puntualmente riportate.
La Corte rilevava: che la contestazione degli addebiti, contrariamente a
quanto sostenuto dal Cirese, era stata tempestiva in quanto effettuata a
mezzo missiva consegnata a mani del dipendente il primo giorno utile, ossia,
al momento della sua materiale reintegra nel posto di lavoro ( a seguito della
decisione del Tribunale di Roma di declaratoria di illegittimità del
licenziamento intimato il 19.12.2006) non potendo avvenire prima in quanto
1

al momento in cui la società era venuta a conoscenza dei fatti posti a
fondamento del secondo recesso il Cirese non era più suo dipendente per
essere stato licenziato; che dal raffronto dei fatti addebitati emergeva che i
due licenziamenti, ancorchè riconducibili alle modalità di utilizzazione del pc
aziendale, avevano ad oggetto condotte differenti, ciascuna con una diversa
ed autonoma valenza disciplinare, ragion per cui non vi era stato un
frazionamento della contestazione degli addebiti con duplicazione del

procedimento disciplinare; che la perizia svolta sul pc del Cirese era stata
espletata con modalità tali da renderla attendibile, così come non era stato
raccolto alcun elemento da cui poter dedurre una manipolazione del detto pc
né l’utilizzazione da parte di terzi mediante accesso dall’esterno nel periodo
in cui era stato affidato al Cirese; che, a fronte degli specifici elementi
obiettivi concernenti gli addebiti mossi, il dipendente non aveva fornito alcuna
prova della inidoneità probatoria degli stessi.
Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il Cirese affidato a otto
motivi.
Resiste con controricorso la Bristol-Myers Squibb s.r.l. e propone ricorso
incidentale condizionato cui resiste il Cirese con controricorso.
Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

DIRITTO
Preliminarmente, i ricorsi vanno riuniti in quanto proposti avverso la
medesima sentenza ( ex art. 335 c.p.c.).
Sempre “in limine” va respinta perché infondata l’eccezione di
improcedibilità del ricorso per omesso deposito ex novo dei documenti sui
quali il ricorso si fonda e già contenuti nel fascicolo di parte della fase di
merito. Ed infatti questa Corte, a Sezioni Unite, ha avuto modo di precisare
che, in tema di giudizio per cassazione, l’onere del ricorrente, di cui all’art.
369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., così come modificato dall’art. 7
del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, di produrre, a pena di improcedibilità del
ricorso, “gli atti processuali, i documenti, i contratti o accordi collettivi sui
quali il ricorso si fonda” è soddisfatto, sulla base del principio di strumentalità
delle forme processuali, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel
fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale essi
siano contenuti e, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo
d’ufficio, mediante il deposito della richiesta di trasmissione di detto fascicolo
presentata alla cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza
impugnata e restituita al richiedente munita di visto ai sensi dell’art. 369,
2

terzo comma, cod. proc. civ., ferma, in ogni caso, l’esigenza di specifica
indicazione, a pena di inammissibilità ex art. 366, n. 6, cod. proc. civ., degli
atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi. (Sez. U,
Sentenza n. 22726 del 03/11/2011). Nel caso in esame il ricorrente ha
prodotto i propri fascicoli di parte relativi ai precedenti gradi di giudizio
contenenti i documenti su cui il ricorso è fondato.
Passando alla disamina del ricorso principale, col primo motivo si deduce

contraddittorietà ed insufficienza della motivazione relativa alla duplicazione
di licenziamento, violazione dell’art. 7 L. n. 300/1970 e del principio del “ne
bis in idem”.
Si assume che la Corte di appello, dopo aver riportato integralmente le
contestazioni relative ai due licenziamenti, in modo contraddittorio, pur
attestando che la prima concerneva l’uso improprio del computer e l’uso del
programma “eMule”, poi, non aveva ritenuto che la stessa assorbisse in sé
anche la seconda che altro non era se non la specificazione del precedente
addebito.
Con il secondo motivo viene denunciata insufficiente e contraddittoria
motivazione circa un punto decisivo della controversia, violazione dell’art. 7
L. n. 300/1970 e tardività della contestazione e violazione dell’art. 115 c.p.c..
L’impugnata sentenza, infatti, non avrebbe considerato che i fatti posti a
fondamento del secondo licenziamento erano noti all’azienda sin dal
dicembre 2006 ( epoca del primo recesso) quando, a seguito della
tracciatura del server aziendale, erano già stati individuati i files oggetto della
successiva contestazione ed il loro contenuto. In particolare, con motivazione
contraddittoria, dapprima era stato affermato che la casa madre negli Stati
Uniti aveva inviato l’elenco dei files contenuti nel computer dell’appellante al
dicembre 2006 e, poi, era stato ritenuto che la società datrice di lavoro fosse,
a tale epoca, all’oscuro del contenuto degli stessi. Ciò anche in
considerazione del fatto che l’azienda, sulla scorta di una disposizione della
“policy” , non era tenuta al rispetto della “privacy” nella verifica delle attività
compiute mediante i sistemi della società e della circostanza che dall’elenco
inviato dagli Stati Uniti era già possibile individuare il contenuto di ciascun

file.
Con il terzo motivo viene dedotta la assoluta carenza di motivazione circa un
punto decisivo della controversia nonché violazione degli artt. 112 c.p.c. e
2909 c.c. e 39 c.p.c..
3

Pur avendo eccepito il ricorrente che le questioni relative al secondo
licenziamento erano oggetto del giudizio pendente per il primo – anche con
riferimento alla riconvenzionale ivi spiegata dalla società – l’eccezione di “ne
bis in idem” non era stata presa in considerazione dalla Corte di appello.
Col quarto motivo si deduce omessa pronuncia su un punto decisivo della
controversia relativo alla cancellazione dei dati nonché contraddittorietà della
motivazione e violazione degli artt. 2909 c.c., 39 c.p.c. ( “ne bis in idem”) e

degli artt. 112e 115 c.p.c..
Si argomenta che la questione della cancellazione dei dati dal pc aziendale
era stata già valutata in relazione alla domanda di riconvenzionale di
risarcimento danni proposta dalla società nella causa avente ad oggetto la
illegittimità del primo licenziamento, domanda che era stata respinta avendo
la Corte di appello rilevato che la motivazione posta dal primo giudice a
fondamento del rigetto — e cioè che non era stata fornita la prova della
cancellazione – non era stata oggetto di censura nel gravame proposto in
quel giudizio.
Con il quinto motivo viene denunciata violazione dell’art. 115 c.p.c. in merito
alle questioni relative alla custodia del computer ed alla sigillatura della busta
in cui era stato custodito, nonché contraddittoria ed insufficiente motivazione
circa un punto decisivo della controversia per aver la Corte di appello ritenuta
non contestata la circostanza che il computer venne preso in consegna dalla
società al momento del primo licenziamento e chiuso in una busta sigillata
laddove, nella memoria di costituzione in giudizio, il Cirese aveva evidenziato
che, a partire dal 13 novembre 2006, il computer non era stato più nella sua
disponibilità e che da tale data aveva subito degli interventi tali da modificare
la configurazione originaria del registro di sistema ragion per cui la sigillatura
effettuata dalla società solo nel dicembre 2006 non rappresentava alcuna
garanzia della assenza di manipolazioni del detto pc. Peraltro, nessuna delle
deposizioni rese dai testi escussi si era rivelata idonea a provare che il
computer non avesse subito manipolazioni.
Con il sesto mezzo viene lamentata omessa pronuncia su un punto decisivo
della controversia relativo alla presenza del “proxi” aziendale nonchè
violazione degli artt. 2909 c.c. e 39 e 115 c.p.c., 2119 c.c. e 1 della legge n.
604/1966 in quanto, contrariamente a quanto ritenuto nella impugnata
sentenza, la perizia espletata sul pc non aveva affatto dimostrato che il
Cirese avesse navigato su “internet” su siti pomo ma aveva solo attestato
che sul pc erano transitati, da un supporto rigido esterno, i dati di due cartelle
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contenenti i files contestati. Inoltre, l’accesso tramite “internet” a siti vietati
era impedito dal filtro ( “proxi”) aziendale.
Con il settimo motivo si denuncia omessa pronuncia in ordine al fatto che il
Cirese non aveva negato la possibilità che sul pc vi potessero essere foto
personali ma aveva eccepito la mancanza di individuazione delle stesse
nonché la sproporzione della sanzione inflittagli e , sul punto, la Corte nulla
aveva argomentato se non un generico riferimento alla attendibilità della

perizia.
Con l’ottavo motivo viene dedotta omessa ed insufficiente motivazione circa
un punto decisivo della controversia con riferimento alle specifiche
circostanze contestate in quanto, tanto il Tribunale che la Corte di appello,
avevano ritenuto fondato il licenziamento senza entrare nel merito delle
censure mosse ai singoli addebiti dal dipendente.
Il primo ed il secondo motivo, da trattare congiuntamente in quanto
connessi, sono entrambi infondati.
Osserva il Collegio che la Corte di appello ha evidenziato – con una
motivazione analitica, coerente e priva di contraddizioni – che non vi era
alcuna identità o sovrapponibilità tra le condotte contestate e che la seconda
serie di addebiti — quelli a fondamento del licenziamento de quo — non
avrebbe potuto essere contestata in occasione del primo recesso in quanto
solo successivamente entrati nella sfera di conoscenza della società, all’esito
dell’espletamento della perizia sul pc in uso al Cirese. Viene, inoltre,
precisato che il primo licenziamento era stato irrogato per aver messo a
repentaglio la sicurezza della rete aziendale attraverso la istallazione e l’uso
del programma “eMule”, con una contestazione generica, fatto aggravato
dall’aver il dipendente negato la circostanza nonostante la sua evidenza;
diversamente, il secondo recesso si basava sulla “gravità delle violazioni,
reiterate, massicce e continuative” elencate nella contestazione, con
particolare riguardo per l’utilizzazione del computer aziendale per scaricare
materiale pornografico.
L’impugnata sentenza precisa, altresì, che la conoscenza dei titoli dei files
trasmessi dalla casa madre negli Stati Uniti nel dicembre 2006 non provava
affatto che la società appellata fosse in grado di ricostruire il loro contenuto
di cui aveva avuto contezza solo a seguito della verifica effettuata con la
detta perizia.
Del resto, la circostanza che la prima contestazione fosse stata generica
sull’utilizzo del pc è stata correttamente sottolineata dalla Corte di merito e
5

consegue al fatto che prima dell’espletamento della verifica sul reale
contenuto dei files la società non aveva la certezza della corrispondenza del
loro titolo all’effettivo contenuto.
Una volta escluso che gli addebiti di cui al secondo recesso fossero niente
altro che una mera specificazione – se non una duplicazione — di quelli posti
a fondamento del primo è evidente che, conseguenzialmente, è stata ritenuta
non ricorrente la pur eccepita violazione del principio del “ne bis in idem”

secondo cui il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere
disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati
fatti costituenti infrazioni disciplinari, non può esercitare, una seconda volta,
per quegli stessi fatti, il detto potere ormai consumato.
Infondato è anche il terzo motivo di ricorso.
Nella motivazione della impugnata sentenza si dà conto del motivo di appello
relativo alla violazione del principio del “ne bis in idem” questa volta riferito al
fatto che il giudizio avente ad oggetto la illegittimità del primo licenziamento
concerneva gli stessi fatti del giudizio de quo e, poi, si afferma che i motivi di
appello sono infondati.
Sul punto, quindi, non vi è una omessa pronuncia anche perché, una volta
evidenziato che gli addebiti relativi ai due licenziamenti erano diversi ne
discendeva che era da escludere anche la identità dei giudizi.
Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni spiegata dalla
società nel giudizio afferente al primo licenziamento la Corte di merito,
essendo pacifico tra le parti che quel giudizio non era stato ancora definito
con sentenza passata in giudicato, sia pur implicitamente, ha ritenuto che
non ricorreva alcuna ipotesi di “ne bis in idem”; peraltro, una siffatta
eventualità era anche da escludere in radice stante la diversità di “petitum” e
“causa petendi” tra le domande ( quella di declaratoria di legittimità del
secondo licenziamento e la riconvenzionale di risarcimento danni di cui
all’altro giudizio).
Infondato è anche il quarto motivo.
Sulla esistenza del giudicato è destituito di fondamento alla luce delle
considerazioni già in precedenza esposte sul fatto che la decisione della
Corte di merito nel giudizio avente ad oggetto il primo licenziamento e la
riconvenzionale ivi spiegata dalla società non era stato ancora definito.
Riguardo all’addebito relativo alla cancellazione dei dati dal pc aziendale non
era che una delle varie contestazioni mosse al Cirese e poste a fondamento
del secondo recesso e dalla lettura della impugnata sentenza non emerge
6

che la stessa sia stata considerata da sola decisiva per la irrogazione della
sanzione espulsiva.
Quanto ai motivi da cinque ad otto sono infondati oltre che inammissibili in
quanto sollecitano un rivalutazione del merito della controversia.
Va, qui precisato che nonostante il formale richiamo alla violazione di
norme di legge, contenuto nell’intestazione del quinto e del sesto motivo,
tutte le censure prospettate si risolvono nella denuncia di vizi di motivazione

della sentenza impugnata per errata valutazione del materiale probatorio
acquisito ai fini della ricostruzione dei fatti.
Orbene, le critiche sono infondate in base alla premessa, costantemente
affermata da questa Corte, che il controllo di legittimità sulla motivazione
delle sentenze riguarda unicamente (attraverso il filtro delle censure mosse
con il ricorso) il profilo della coerenza logico-formale delle argomentazioni
svolte, in base all’individuazione, che compete esclusivamente al giudice di
merito, delle fonti del proprio convincimento, raggiunto attraverso la
valutazione delle prove, il controllo della loro attendibilità e concludenza,
scegliendo tra di esse quelle ritenute idonee a sostenerlo all’interno di un
quadro valutativo complessivo privo di errori, di contraddizioni e di evidenti
fratture sul piano logico, nel suo intero tessuto ricostruttivo della vicenda (v.
tra le molte, S.U. 5802/1998; Cass. 4770/2006 e Cass. 1754/2007). Nè
appare sufficiente, sul piano considerato, a contrastare le valutazioni del
giudice di merito, il fatto che alcuni elementi emergenti nel processo, e
invocati dal ricorrente, siano in contrasto con le valutazioni del giudice o con
la sua ricostruzione complessiva e finale. Il controllo, in sede di legittimità, sul
giudizio di fatto del giudice di merito non può infatti spingersi fino alla
rielaborazione dello stesso alla ricerca di una soluzione alternativa rispetto a
quella ragionevolmente raggiunta, da sovrapporre, in una sorta di terzo
grado di giudizio di merito, a quella operata nei due gradi precedenti, perché
ritenuta la migliore possibile, dovendosi viceversa muovere esclusivamente
nei limiti segnati dall’art. 360 c.p.c., n. 5 ( per tutte: Cass. 6064/2008, Cass.
9477/2009).
E’ necessario, pertanto, che gli specifici dati della controversia, dedotti per
invalidare la motivazione della sentenza impugnata con ricorso per
cassazione, siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o
dimostrativa tale che la loro rappresentazione disarticoli l’intero ragionamento
svolto dal giudicante o determini, al suo interno, radicali incompatibilità sì da

7

vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la
motivazione (v. Cass. 24744/2006, Cass. 17076/2007).
Nel caso in esame l’impugnata sentenza ha indicato le ragioni per le quali
ha ritenuto attendibili i risultati della perizia espletata sul pc del Cirese
evidenziando che non era emerso alcun elemento concreto che lasciasse
ipotizzare ad una manipolazione né all’utilizzazione da parte di terzi,
mediante accesso dall’esterno, nel periodo in cui era stato nuovamente

era rientrato in possesso per poi restituirlo all’azienda in occasione del primo
licenziamento). La Corte di appello ha, poi, con una motivazione sintetica ma
immune dai denunciati vizi, operato un valutazione complessiva delle
emergenze istruttorie osservando, tra l’altro, che a fronte degli elementi
oggettivi offerti dal datore di lavoro ( esistenza di files abusivi, effettuazione
di un verifica da parte di un soggetto terzo, disponibilità esclusiva del
computer da parte del Cirese) l’appellante non aveva dimostrato la
inidoneità probatoria di detti elementi.
Il rigetto del ricorso principale comporta l’assorbimento del ricorso
incidentale condizionato proposto dalla Bristol Myers Squibb con il quale era
stata denunciata la violazione dell’ad. 435 c.p.c. in combinato disposto con
gli artt. 153 e 154 c.p.c. per avere la Corte di merito ritenuto che il termine di
cui al menzionato art. 435 c.p.c. non aveva natura perentoria.
Le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, vengono
poste a carico del ricorrente e sono liquidate nella misura di cui al
dispositivo.

P.Q.M.
La Corte, riunisce i ricorsi, rigetta il ricorso principale, assorbito l’incidentale,
condanna il ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in euro
100,00 per esborsi ed in euro 3.000,00 per compensi, oltre accessori di
legge.
Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2013
Il Consigliere est.

Il Presidente

affidato al Cirese ( che lo aveva consegnato nel novembre 2006, quindi ne

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