Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27392 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 01/12/2020), n.27392

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – Consigliere –

Dott. FRANCANZANI Marcello – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,

dall’Avvocatura Generale dello Stato, ed elettivamente domiciliata

presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma;

– ricorrente –

contro

Cola Srl in liquidazione, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale stesa in

calce al controricorso, dagli Avv.ti Alessandro Nobiloni, e Giorgio

Brini, che hanno indicato recapito PEC, ed elettivamente domiciliata

presso lo studio del primo difensore, alla via Giovanni Nicotera n.

29 in Roma;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 74, pronunciata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Bologna il 4.7.2013 e pubblicata il 26.7.2013;

ascoltata, in camera di consiglio, la relazione svolta dal

Consigliere Paolo Di Marzio.

La Corte osserva.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

l’Agenzia delle Entrate, in esito a Processo Verbale di Costatazione redatto dalla Guardia di Finanza (controric., p. 2), comunicava alla Cola Srl in liquidazione l’avviso di accertamento n. “(OMISSIS), notificato il 18/09/1996” (ric., p. 2), mediante il quale l’Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, ai fini Irpeg ed Ilor in relazione all’anno 1992, la somma di L. 1.500.000.000, quale plusvalenza iscritta in bilancio, ritenendo integrata una sovrafatturazione del prezzo di acquisto dell’intero capitale sociale dell’Immobiliare Palace Srl, acquisita dalla Centro Nord Immobiliare Spa. In sostanza, secondo l’Ufficio, la Cola Srl mediante una pluralità di movimentazioni finanziarie, “sarebbe rientrata in possesso di una parte (per l’appunto L. 1.500.000.000) del prezzo pagato per l’acquisto delle suddette quote societarie (pari a L. 3.155.000.000), cosicchè il vero prezzo d’acquisto sarebbe stato quello di L. 1.655.000.000” (controric., p. 2).

La Cola Srl impugnava l’avviso di accertamento innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Bologna che, ritenuta non provata la ricorrenza degli artifizi contabili ipotizzati dall’Ente impositore, accoglieva il ricorso della contribuente ed annullava l’atto impositivo.

Avverso la decisione sfavorevole assunta dalla CTP, l’Amministrazione finanziaria proponeva impugnazione innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, e la CTR confermava la decisione di primo grado.

L’Agenzia delle Entrate ricorreva allora per Cassazione avverso la pronuncia della CTR di Bologna e la Suprema Corte, con sentenza n. 951 del 2009, cassava con rinvio la decisione assunta dal giudice dell’appello.

La società contribuente riassumeva il giudizio innanzi alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, e l’Ente impositore si costituiva depositando le proprie controdeduzioni. La CTR non esaminava nel merito il ricorso della contribuente, ritenendo che la Cola Srl, poichè la Cassazione aveva integralmente cassato la precedente decisione adottata dal giudice dell’appello, non avesse interesse a riassumere il giudizio, avendo già conseguito il risultato di ottenere piena soddisfazione per effetto della decisione di primo grado, divenuta definitiva, e dichiarava il ricorso in riassunzione proposto dalla società “improcedibile”, peraltro “con salvezza della sentenza di primo grado”, come si legge in dispositivo. La CTR non esaminava il merito del giudizio neppure in relazione alla posizione processuale dell’Agenzia delle Entrate, perchè l’Ente impositore “si è costituito in giudizio, depositando controdeduzioni a sostegno della propria tesi, ma non ha proposto apposito appello incidentale in reiterazione della precedente impugnazione della sentenza di primo grado, per cui le svolte argomentazioni risultano inutilmente proposte” (sent. CTR, p. 2).

Avverso la decisione assunta dalla CTR di Bologna ha proposto ricorso per cassazione l’Amministrazione finanziaria, affidandosi ad un unico, articolato, motivo di ricorso. Resiste mediante controricorso la società Cola in liquidazione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1.1. – L’Agenzia delle Entrate, mediante il suo motivo di ricorso contesta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità dell’impugnata sentenza pronunciata dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, in conseguenza della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, commi 2 e 4, e dell’art. 392 c.p.c., comma 1, dell’art. 393c.p.c., e dell’art. 394 c.p.c., comma 2, anche con riferimento al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2″ (ric., p. 7).

2.1. – Con il suo motivo di ricorso, l’Ente impositore censura la nullità della sentenza, e comunque la violazione di legge, in cui sarebbe incorsa l’impugnata CTR, in primo luogo per aver ritenuto di per sè improcedibile il ricorso introdotto dalla contribuente a causa del suo difetto di interesse. A questi rilievi si è associata la Cola Srl (controric., p. 11), la quale ha difeso però la decisione impugnata affermando che il suo originario interesse all’impugnazione era poi venuto meno, in conseguenza della mancata riproposizione delle proprie domande da parte dell’Agenzia delle Entrate. Quest’ultima, poi, critica la decisione impugnata anche per non avere la CTR neppure esaminato la posizione processuale dell’Ente impositore, in quanto le sue domande non erano state riprodotte mediante appello incidentale, senza considerare che, in conseguenza della operata rituale riassunzione del giudizio, i contendenti avevano nuovamente assunto le reciproche parti processuali, e pertanto l’Ufficio il ruolo di appellante principale e la società quello di resistente in appello (ric., p. 22).

Invero, come correttamente argomentato dalla ricorrente Agenzia, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 63, comma 2, che detta disciplina analoga a quanto previsto dall’art. 393 c.p.c., “Se la riassunzione non avviene entro il termine… l’intero processo si estingue”. Tra le conseguenze dell’estinzione del giudizio vi è il sopravvenire della definitività dell’avviso di accertamento (cfr. Cass. sez. VI – V, 12.4.2017, n. 9521), pertanto un effetto sicuramente sfavorevole per il contribuente. Deve pertanto rilevarsi l’errore in cui è incorsa la Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna nell’affermare che la Cola Srl non avesse interesse alla riassunzione del giudizio, così come a reputare che la pronuncia di cassazione con rinvio della sentenza di appello adottata dalla Suprema Corte avrebbe comportato, di per sè, il passaggio in giudicato della decisione pronunciata dal giudice di primo grado, senza la necessità di esaminare nel merito la controversia.

Altra questione è poi se possa ritenersi che, non avendo riproposto nella forma dell’appello incidentale le proprie pretese, volte a conseguire la riforma della decisione di primo grado che aveva disposto l’annullamento dell’avviso di accertamento, l’Ente impositore abbia implicitamente rinunciato a conseguire la conferma della validità dell’avviso di accertamento.

Questa Corte, invero, ha avuto occasione di affermare che “la mancata riproposizione, in sede di precisazione delle conclusioni definitive, soprattutto allorchè queste siano prospettate in modo specifico, di domande o eccezioni precedentemente formulate, implica normalmente una presunzione di abbandono o di rinuncia alle stesse: il principio opera anche nel giudizio di rinvio in cui, se è preclusa alle parti la possibilità di proporre nuove domande ed eccezioni, rimane la facoltà di scegliere se insistere o meno in tutte le conclusioni in precedenza rassegnate”, Cass. sez. I, 26.1.2007, n. 1754.

Questo principio deve però essere contemperato con altri, oltre che con la concreta controversia e pure con le peculiarità del processo tributario. Più di recente, ad esempio, la Corte di legittimità ha avuto occasione di chiarire, ed il principio appare estensibile a tutte le parti processuali, anche se rimaste contumaci nel giudizio di rinvio (cfr. Cass. sez. H, 27.2.2019, n. 5741), che “nel giudizio di rinvio le parti conservano la stessa posizione processuale assunta nel procedimento in cui fu pronunciata la sentenza annullata, ed ogni riferimento a domande ed eccezioni pregresse, nonchè, in genere, alle difese svolte, ha l’effetto di richiamare univocamente ed integralmente domande, eccezioni e difese già spiegate nel giudizio originario, sicchè, per la validità dell’atto riassuntivo, non è indispensabile che in esso siano riprodotte tutte le domande della parte in modo specifico, ma è sufficiente che sia richiamato – senza necessità di integrale e testuale riproduzione – l’atto introduttivo in base al quale sia determinabile per relationem il contenuto dell’atto di riassunzione, nonchè il provvedimento in forza del quale è avvenuta la riassunzione medesima. Ne consegue, inoltre, che il giudice innanzi al quale sia stato riassunto il processo non incorre nel vizio di ultrapetizione quando abbia pronunciato su tutta la domanda proposta nel giudizio in cui fu emessa la sentenza annullata, e non sulle sole diverse conclusioni formulate con l’atto di riassunzione, atteso che, a seguito della riassunzione, prosegue il processo originario”, Cass. sez. I, 30.10.2014, n. 23073, conf. Cass. sez. II, 19.12.2017, n. 30529.

Tanto premesso, nell’atto di riassunzione la Cola Srl ha domandato di “respingere l’avversario appello e confermare la sentenza di primo grado” (riassunz., p. 15), e l’Agenzia delle Entrate ha chiesto nelle sue controdeduzioni “il rigetto del ricorso presentato ex adverso” (controded., p. 9), e queste formule possono correttamente interpretarsi come volte a conseguire il riesame nel merito di tutte le domande ed eccezioni in precedenza proposte nel corso del giudizio. Questo anche perchè non deve trascurarsi che la rinuncia alla domanda, atto del massimo rilievo processuale, non deve necessariamente realizzarsi mediante una formula esplicita, potendo anche desumersi dal comportamento processuale della parte, ma deve comunque potersi desumere con apprezzabile certezza dal contegno processuale della parte (cfr. Cass. sez. II, 14.7.2017, n. 17582).

A queste considerazioni deve poi aggiungersi che è una peculiarità propria del processo tributario l’avere natura impugnatoria dell’atto impositivo, con la conseguenza che il giudizio vede (di regola e salvo eccezioni, ad es. il giudizio di rimborso di versamenti che il contribuente ritiene non dovuti) la parte privata impegnata a domandare l’annullamento o la riforma dell’atto impositivo, e la parte pubblica impegnata a richiederne la conferma, a meno che le emergenze processuali non consentano di ritenere con certezza che, nel caso concreto, una delle parti abbia inteso domandare una pronuncia di diversa natura. Il principio è stato espresso e confermato da questa Corte in relazione a profili processuali anche diversi, osservandosi che “il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso, nel quale l’Ufficio assume la veste di attore in senso sostanziale, e la sua pretesa è quella risultante dall’atto impugnato, sia per quanto riguarda il petitum sia per quanto riguarda la causa petendi”, Cass. sez. V, 26.6.2012, n. 10806.

Il ricorso introdotto dall’Agenzia delle Entrate è pertanto fondato e deve essere accolto, conseguendone la cassazione della decisione impugnata ed il rinvio alla Commissione Tributaria di Bologna perchè proceda a nuovo giudizio, nel rispetto dei principi innanzi esposti, e provveda anche a liquidare le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la decisione impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia – Romagna che in diversa composizione, provvederà alla rinnovazione del giudizio nel rispetto dei principi innanzi esposti, e regolerà anche le spese dei giudizi di legittimità tra le parti.

Così deciso in Roma, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA