Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27391 del 17/11/2017


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 27391 Anno 2017
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: CURZIO PIETRO

ORDINANZA
sul ricorso 20113-2016 proposto da:
EQUITALTA SERVIZI DI RISCOSSIONE SPA 13756881002, in
persona del procuratore speciale, elettivamente domiciliata in ROMA,
VIA LAURA M.ANTEGAZZA 24, presso il Dott. MARCO
GARDIN, rappresentata e difesa dall’avvocato FABIO DELL’ANNA;

– ricorrente contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALI DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, in proprio e quale
mandatario della SOCI ETA’ DI CARTOLARIZZ_AZIONE DEI
CREDITI INPS – SCCI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA CESARE BECCAMI\ 29, presso l’AVVOCATURA
CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati
ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPE

Data pubblicazione: 17/11/2017

MATANO, CARLA D’ALOISIO, LE1_,I0 MARITATO,
EMANUELE DE ROSE;

– resistente nonché contro

– intimato avverso la sentenza n. 562/2016 della CORTE D’APPELLO di
LECCE, depositata il 07/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 19/10/2017 dal Presidente Relatore Dott. PIETRO
CURZIO.

Rilevato che:
1. Il sig. Vero, il 21.05.2013, ha proposto opposizione presso il
Tribunale di Brindisi contro sei intimazioni di pagamento, fondate su
altrettante cartelle di pagamento, emesse per il mancato pagamento di
contributi previdenziali all’INPS.
2. Con la sentenza n. 1282 del 11 giugno 2014,11 Giudice del Lavoro di
Brindisi ha parzialmente accolto l’opposizione e ha dichiarato non
dovute le somme portate da tre cartelle esattoriali (le nn.
05920000007502865, 05920030062347136, 05920040001652281), per
il decorso del termine quinquennale di prescrizione.
3. Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. ha impugnato la sentenza di
primo grado dinanzi alla Corte d’Appello di Lecce, sostenendo, con
l’adesione di INPS e SCCI S.p.a., la tesi che il termine di prescrizione
non è di cinque ma è di dieci anni, ai sensi dell’art. 2953 c.c..
Il sig. Vero si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del gravame.
Il Collegio ha rigettato l’appello, confermando il termine quinquennale
applicato dal Tribunale.
Ric. 2016 n. 20113 sez. ML – ud. 19-10-2017
-2-

VERO ANTONIO;

4. Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. ha proposto ricorso per
Cassazione.
Le altre parti non hanno svolto attività difensive.
5. Il Collegio ha autorizzato la redazione della motivazione in forma
semplificata.

1. Il ricorso, basato su di un unico motivo, è manifestamente
infondato, alla luce del principio di diritto affermato dalle Sezioni unite
con la sentenza n. 23397 del 17 novembre 2016.
Con tale decisione, si è affermato: “la scaden.za del termine – pactficamente
perentorio – per proporre opposkione a cartella di pagamento di cui all’art. 24, comma
3, del digs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadoka dalla possibilità di
proporre impugn(,kione, produce soltanto l’e//cito sostalkiale della irretrattabilità del
credito contributivo sena determinare anche la cd. “convenione” del termine di
prescrkione breve (nella sihecie, quinquennale, secondo l’art. 3, commi 9 e 10, della I.
n. 333 del 1993) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’ari, 2933 c. c.. Tale
ultima dispo. ■kione, inià tti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo
giudkiale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto
amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso
vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dall’i gennaio 2011, ha sostituito la
cartella di pagamento per i crediti di natura previdelkiale di detto Istituto (art. 30 del
n. 78 del 2010, conv., con modif, dalla l n. 122 del 2010).

2. Dovendosi dare seguito a tale condivisibile orientamento, che ha
riallineato le disarmonie della giurisprudenza (si vedano le sentenze
4338/2014; 11749/2015 e 5060/2016, di segno opposto rispetto alla
citata sentenza delle SSUU 23397/2016), la soluzione adottata dalla
Corte d’Appello di Lecce risulta corretta e conforme a diritto.
3. Nulla sulle spese, poiché le altre parti non hanno svolto attività
difensive.
Ric. 2016 n. 20113 sez. ML – ud. 19-10-2017
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Considerato che:

4. Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dall’art.
13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 .
P.Q.M.

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.lgs. n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale a norma del comma 1 bis dello stesso
art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio deli 9 ottobre 2017.
ietro Cu zi

esidente estensore

Rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

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