Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27391 del 06/12/2013


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 27391 Anno 2013
Presidente: LAMORGESE ANTONIO
Relatore: BERRINO UMBERTO

SENTENZA

sul ricorso 14593-2010 proposto da:
CANESTRI CARLA C.F. CNSCRL45P57E204E,. domiciliata in
ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato VIOZZI PAOLO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2013
2738

ICCREA BANCA S.P.A. C.F. 04774801007;
– intimata –

Nonché da:
ICCREA BANCA S.P.A.

C.F.

04774801007,

Societa’

Data pubblicazione: 06/12/2013

appartenente al Gruppo Bancario ICCREA, soggetta ad
attivita’ di direzione e coordinamento della societa’
ICCREA HOLDING S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli

la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– controricricorrente e ricorrente incidentale contro

CANESTRI CARLA CNSCRL45P57E204E, domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
ibt7c0,2-.4.9
dall’avvocato VIOZZI PAOLO, giusta delega un at
– controricorrente al ricorso incidentale sul ricorso 14594-2010 proposto da:

CANESTRI CARLA CNSCRL45P57E204E, domiciliata in ROMA,
PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato VIOZZI PAOLO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ICCREA BANCA

S.P.A.

C.F.

04774801007,

Societa’

appartenente al Gruppo Bancario ICCREA, soggetta ad
attivita’ di direzione e coordinamento della societa’
ICCREA HOLDING S.P.A., in persona del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

avvocati MARESCA ARTURO e BOCCIA FRANCO RAIMONDO, che

in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli
avvocati MARESCA ARTURO e BOCCIA FRANCO RAIMONDO, che
la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
– controricorrente sul ricorso 21021-2011 proposto da:

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall’avvocato VIOZZI PAOLO, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

ICCREA BANCA S.P.A. C.F. 04774801007;
– intimata –

Nonché da:
ICCREA BANCA

S.P.A.

C.F.

04774801007,

Societa’

appartenente al Gruppo Bancario ICCREA, soggetta ad
attivita’ di direzione e coordinamento della societa’
ICCREA HOLDING S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata
in ROMA, VIA L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio degli
avvocati MARESCA ARTURO e BOCCIA FRANCO RAIMONDO, che
la rappresentano e difendono giusta delega in atti;
-controricorrente e ricorrente incidentale contro

CANESTRI CARLA C.F. CNSCRL45P57E204E;
– intimata –

CANESTRI CARLA CNSCRL45P57E204E, domiciliata in ROMA,

avverso la sentenza n. 8145/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 15/06/2009 R.G.N. 6863/2005;
avverso la sentenza n. 5964/2008 della CORTE D’APPELLO
di ROMA, depositata il 10/06/20e9 R.G.N. 9449/2005;
avverso la sentenza n. 1329/2011 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 01/10/2013 dal Consigliere Dott. UMBERTO
BERRINO;
udito (il’Avvocato

udirsj l’Avvocato ROMEI ROBERTO per

delega MARESCA ARTURO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARCELLO MATERA, che ha concluso per:
l’inammissibilità per r.g.n. 14594/2010;
inammissibilità del ricorso principale e rigetto
dell’incidentale per r.g.n. 14593/2010; rigetto di
entrambi i ricorsi per r.g.n. 21021/2011.

di ROMA, depositata il 16/03/2011 R.G.N. 1717/2009;

Svolgimento del processo
Con una prima sentenza del 15/7/08 — 10/6/2009 la Corte d’appello di Roma,
accogliendo l’impugnazione proposta dalla società ICCREA Banca s.p.a avverso
la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma che le aveva respinto
l’opposizione al decreto ingiuntivo col quale le era stato intimato il pagamento

periodo aprile — agosto 2004, ha revocato il decreto ingiuntivo n. 5245 emesso dal
predetto giudice il 16/9/04, compensando tra le parti le spese del doppio grado di
giudizio.
La Corte d’appello ha spiegato che la richiesta monitoria riguardava le mensilità
pretese dalla Canestri per il periodo aprile — agosto 2004, vale a dire per un
periodo in relazione al quale il rapporto di lavoro risultava già estinto per effetto del
licenziamento comunicatole il 15/11/2003 con efficacia immediata. Tale efficacia
immediata era dovuta nella fattispecie alla sostituzione al preavviso, avente natura
obbligatoria, della corresponsione della relativa indennità.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso Canestri Carla, la quale affida
l’impugnazione a dieci motivi di censura.
Resiste con controricorso l’ICCREA Banca s.p.a.
La ricorrente deposita, altresì, memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Con una seconda sentenza del 14/11/08 — 15/6/2009 la Corte d’appello di Roma,
accogliendo parzialmente l’impugnazione proposta dalla società ICCREA Banca
s.p.a avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Roma che le
aveva respinto l’opposizione al decreto ingiuntivo col quale le era stato intimato il
pagamento della somma di € 16.296,46 in favore di Canestri Carla, ha condannato
l’appellante al pagamento del minor importo di € 12.947,44.
La Corte d’appello ha motivato tale decisione nei seguenti termini: – A seguito del
licenziamento comunicato alla Canestri il 15/11/03 a quest’ultima competevano le
retribuzioni relative al periodo novembre 2003 — marzo 2004 (€ 10.941,50),
nonché i ratei della tredicesima mensilità maturati nell’anno 2003 (€ 2005,94),

della somma corrispondente alle retribuzioni maturate da Carla Canestri nel

mentre non le era dovuto il preteso premio di fedeltà in quanto il rapporto era
cessato prima del compimento dei previsti venticinque anni di servizio.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso Canestri Carla, la quale affida
l’impugnazione ad undici motivi di censura.

incidentale affidato ad un solo motivo, al cui accoglimento si oppone la Canestri.
Con una terza sentenza del 10/2 — 16/3/2011 la Corte d’appello di Roma ha
rigettato l’impugnazione principale e quella incidentale proposte, rispettivamente,
dalla società ICCREA Banca s.p.a e da Carla Canestri avverso la sentenza del
giudice del lavoro del Tribunale di Roma che aveva dichiarato l’inefficacia del
licenziamento intimata a quest’ultima dalla predetta Banca all’esito della procedura
di cui alla legge n. 223/91.
In merito all’impugnazione principale la Corte d’appello ha spiegato che
l’inefficacia del licenziamento era dipesa dal fatto che la comunicazione inoltrata
dalla Banca agli enti competenti ai sensi dell’art. 4, comma 9, della legge n. 223
del 1991 si era rivelata illegittima, in quanto dalla stessa il giudice di merito non
aveva potuto trarre gli elementi necessari per constatare se tutti i lavoratori in
possesso dei requisiti erano stati inseriti in una delle categorie da scrutinare, né se
vi era stata corretta applicazione dei criteri di valutazione comparativa nel caso di
eccedenza in ciascuna categoria dei dipendenti da scrutinare rispetto a quelli da
porre in mobilità. Invero, nel caso di specie la predetta comunicazione conteneva
la sola indicazione dei dati anagrafici e contributivi oltre che degli accordi
sindacali, ma ciò non consentiva, né al lavoratore, né alla Corte, di valutare se la
scelta era stata effettuata all’esito di una comparazione effettiva e corretta con
tutte le altre posizioni dei lavoratori, non essendo consentito un accertamento
postumo in sede giudiziaria della correttezza della scelta.
Quanto all’appello incidentale della lavoratrice la Corte ha osservato che la
richiesta di riconferma dell’illegittimità del precedente licenziamento dell’i 1/7/02 e

2

N9

Resiste con controricorso l’ICCREA Banca s.p.a che, a sua volta, propone ricorso

di declaratoria della continuità del rapporto dall’1/10/03 non riguardava il presente
giudizio, che non era stata provata la fondatezza delle richieste risarcitorie e di
rimborso delle spese sanitarie, che la richiesta di conferma della continuità del
rapporto per il periodo successivo discendeva già dalla dichiarazione di inefficacia

indicate nella busta paga del gennaio del 2009 e di condanna al versamento del
2% al Fondo Pensione Nazionale poteva essere esaminata solo in sede
esecutiva, che la richiesta dell’ordine di reiscrizione alla Cassa Mutua ed al Fondo
Pensioni era stata già accolta e che la richiesta di condanna al pagamento degli
accessori di legge discendeva già dall’accoglimento della domanda.
Per la cassazione della sentenza propone ricorso Canestri Carla, la quale affida
l’impugnazione a ventisette motivi di censura.
Resiste con controricorso l’ICCREA Banca s.p.a che, a sua volta, propone ricorso
incidentale affidato ad un solo motivo, al cui accoglimento si oppone la Canestri, la
quale deposita anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
Preliminarmente va disposta, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., la riunione al presente
procedimento, contraddistinto dal numero 14593/10 del registro generale, di quelli
contrassegnati dai numeri R.G. 14594/10 e R.G. 21021/11, con conseguente
trattazione congiunta dei ricorsi principali ed incidentali contenuti nei tre
procedimenti.
Per questioni di priorità logica va trattato dapprima l’ultimo dei tre procedimenti in
quanto verte sul licenziamento dal quale prendono vita le questioni economiche
oggetto degli altri due giudizi.
1. Col primo motivo, avente ad oggetto la denunzia di violazione e falsa
applicazione degli artt. 4, comma nono, e 5, comma terzo, della legge n. 223 del
1991, la ricorrente, dopo aver premesso che in sede cautelare era stata disposta
la sospensione del licenziamento intimatole 1’11/7/2002 a conclusione della

3

,P7

del licenziamento in esame, che la richiesta di verifica dei titoli delle somme

procedura di mobilità, si duole del fatto che la società non aveva dato seguito a
tale provvedimento giudiziale e le aveva nuovamente intimato, in data 13/10/2003
e per la stessa ragione, il licenziamento, la cui comunicazione le era pervenuta il
15/11/2003, per cui, a suo giudizio, la Corte d’appello era incorsa in errore nel

2. Col secondo motivo, dedotto per violazione dell’art. 8 del D.M. n. 157 del
24/4/2000, la ricorrente, dopo aver evidenziato che l’accesso al Fondo previsto dal
predetto decreto ministeriale costituiva una sua facoltà, non avendo ancora
maturato alla data del primo licenziamento i requisiti per il conseguimento della
pensione di cui all’assicurazione generale obbligatoria di appartenenza, si lamenta
del comportamento arbitrario della società bancaria che non era stato considerato
dai giudici di merito, comportamento consistito nel fatto che la datrice di lavoro non
avrebbe potuto coinvolgerla nella procedura di mobilità, stante il suo legittimo
rifiuto di adesione al suddetto Fondo, e nemmeno avrebbe potuto reiterare in data
13/10/03 il licenziamento dell’i 1/7/2002 dichiarato illegittimo.
3. Col terzo motivo la ricorrente denunzia l’inottemperanza, da parte dell’Iccrea
Banca s.p.a., dell’ordinanza del giudice del lavoro emessa in sede cautelare il
12/9/2003, che aveva disposto la sospensione del licenziamento e la sua
riammissione in servizio all’esito dello stato di malattia, in quanto illegittimamente
la datrice di lavoro l’aveva, dapprima, sospesa dal servizio al fine di ottenere ai
sensi dell’art. 5 della legge n. 300 del 1970 un controllo sulla sua idoneità fisica al
lavoro, e poi l’aveva nuovamente licenziata, nonostante che nessun controllo
sanitario venisse richiesto e nonostante che la sospensione cautelare dal servizio
non fosse stata mai revocata, per cui male avevano fatto i giudici del merito a non
considerare il carattere persecutorio di tale condotta datoriale e la sua mancata
reintegra fino a tutto il 15/11/03, data dell’ultimo licenziamento.
4. Col quarto motivo, formulato per violazione e falsa applicazione del mancato
preavviso con riferimento ai licenziamenti collettivi ed in particolare all’ultimo del

/ M->
4

momento in cui non aveva valutato l’unicità del recesso.

15/11/03, la ricorrente sostiene che solo da quest’ultima data poteva decorrere il
preavviso, della durata contrattuale di sette mesi, per cui legittimamente aveva
rifiutato il versamento della relativa indennità sostitutiva, dovendo il rapporto
protrarsi fino al 15/6/2004.

ricorrente sostiene la tesi dell’efficacia reale del preavviso, per cui precisa che
aveva diritto a percepire le relative retribuzioni con tutte le conseguenze
economiche a decorrere dalla data del licenziamento del 15/11/03, ragione per la
quale era stata indotta ad attivarsi in sede monitoria per il recupero delle
retribuzioni, del rateo di tredicesima e del premio di fedeltà, dal momento che
quest’ultimo emolumento era maturato il 20/11/2003 al compimento del
venticinquesimo anno di servizio, così come previsto dall’art. 102 del ccnI di
settore e dall’art. 23 del contratto integrativo aziendale.
6. Col sesto motivo, formulato per vizi della motivazione e per violazione degli artt.
4, 5 e 24 della legge n. 223 del 1991, la ricorrente contesta l’affermazione della
Corte di merito secondo la quale il licenziamento del 13/10/03 rappresentava un
nuovo atto di recesso, assumendo che in realtà la banca aveva comunicato con
tale lettera di voler completare la procedura di riduzione degli esuberi del
personale, per cui si trattava della stessa causa del primo licenziamento, con
l’aggiunta che il secondo era da considerare tardivo in quanto adottato oltre il
termine di centoventi giorni di cui all’art. 24 della legge n. 223/91, oltre che
inammissibile per violazione del principio del “ne bis in idem”.
7. Col settimo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione delle norme
della legge n. 223/91, la ricorrente contesta l’affermazione della Corte d’appello
secondo la quale la richiesta di dichiarazione di illegittimità dell’ultimo
licenziamento rimaneva assorbita dall’accoglimento del motivo relativo alla
violazione dell’art. 4, comma nono, della medesima normativa in quanto sostiene

5

I,>

5. Col quinto motivo, avente ad oggetto la violazione dell’art. 2118 cod. civ., la

che i giudici di merito non avevano considerato l’unicità del recesso datoriale,
incorrendo, pertanto, nel vizio di ultrapetizione.
8. Con l’ottavo motivo la ricorrente prospetta il vizio di omessa motivazione in
merito alla dedotta continuità del rapporto di lavoro, a suo giudizio evincibile anche

con riguardo alla non configurata sostanziale unicità del licenziamento per le
ragioni di cui ai precedenti motivi.
9. Col nono motivo la ricorrente lamenta l’insufficienza e contraddittorietà della
motivazione in ordine al danno all’immagine patito per effetto dell’illegittimità di
entrambi i licenziamenti sia all’interno che all’esterno dell’azienda che i in modo del
tutto discriminatorio ) aveva costantemente rifiutato di riassumerla.
10. Col decimo motivo la ricorrente denunzia la violazione degli artt. 2103 e 2087
cod. civ. in quanto il datore di lavoro, nonostante l’ordine di reintegra, aveva
disposto un secondo licenziamento illegittimo con conseguente danno alla sua
dignità e professionalità.
11. Attraverso l’undicesimo motivo la ricorrente si duole dell’omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione in ordine al mancato riconoscimento della continuità
del rapporto di servizio a seguito delle comunicazioni di licenziamento datate
11/7/2002 e 13/10/2003, dal momento che il primo licenziamento era stato
sospeso, in quanto ritenuto inefficace ai sensi dell’art. 5, comma terzo, della legge
n. 223/1991, mentre il secondo non poteva sanare l’illegittimità di quello
precedente, posto che era stato comunicato a circa diciassette mesi di distanza
dalla chiusura della procedura di mobilità avvenuta in data 24 maggio 2002.
Secondo la ricorrente i giudici di merito non avevano considerato che in seguito al
suo stato di malattia, iniziato il 13/3/03 e concluso il 3/10/03, il periodo di preavviso
era rimasto sospeso ed il rapporto era proseguito, tanto che l’Iccrea Banca s.p.a
aveva emesso le buste paga da marzo a settembre del 2003, cioè fino a poco
prima del secondo licenziamento.

6

dalle sentenza emesse in relazione alle opposizioni ai decreti ingiuntivi, oltre che

12. Col dodicesimo motivo la Canestri si duole della violazione e falsa
applicazione delle norme in materia di fisco e retribuzioni in relazione ai compensi
erogati dalla datrice di lavoro dopo i due licenziamenti dell’i 1/7/02 e del 13/10/03,
dal momento che dopo l’emissione dei decreti ingiuntivi concernenti le spettanze

C.U.D in maniera errata senza provvedere a correggerli, ad onta della loro
restituzione, affinché tale adempimento fosse eseguito, nè menzionava il titolo dei
singoli importi, né procedeva al calcolo del lordo dei cedolini paga.
13. Col tredicesimo motivo la ricorrente denunzia l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa l’esercizio, da parte sua, del diritto di opzione di
proseguire il rapporto di lavoro avendo richiesto all’Inps ed all’Iccrea di potersi
avvalere della facoltà di cui agli artt. 4 I. n. 903/77, 6 della legge n. 54/1982, 6
della legge n. 407/90 e 6 del c.c.n.I Federasse del 20/2/97 per il proseguimento
dell’attività lavorativa oltre i sessant’anni di età, atteso che non aveva maturato il
requisito massimo dei quarant’anni di contribuzione.
14. Col quattordicesimo motivo la ricorrente lamenta l’omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione, nonché la violazione e falsa applicazione delle norme
in materi retributiva e fiscale, in relazione alle retribuzioni che le erano dovute per
effetto della reintegra nel posto di lavoro ed in merito alla ricostruzione dinamica
della retribuzione perduta da111/10/2003 al 30/9/2008, tenuto conto dei benefici
economici maturati per effetto dei rinnovi contrattuali intercorsi nelle more dei
giudizi e degli scatti di anzianità realizzatisi nel tempo.
15. Col quindicesimo motivo ci si duole della omessa, insufficiente e
contraddittoria motivazione circa la non completa ottemperanza sotto il profilo
retributivo, da parte dell’Iccrea Banca s.p.a, alla sentenza esecutiva di reintegra n.
14238, depositata il 27/10/2008, con la quale era stata dichiarata l’inefficacia del
licenziamento del 13/10/03, in quanto era stato omesso il pagamento delle

economiche connesse a tali atti di recesso l’Iccrea Banca s.p.a emetteva dei’.

retribuzioni e degli accessori dovuti dall’1/10/2003 al 30/9/2008 per effetto della
continuità del rapporto di lavoro.
16. Col sedicesimo motivo, dedotto per violazione e falsa applicazione dell’art. 18
della legge n. 300/70 e della legge n. 108/90, la ricorrente si duole del fatto che la

doveva comprendere, unitamente alla paga base, anche le indennità che avrebbe
percepito se fosse stata mantenuta in servizio dal momento della comunicazione
del licenziamento fino alla reintegra nel posto di lavoro.
17. Col diciassettesimo motivo, dedotto per violazione di norme fiscali e
contributive, che dell’art. 17 T.U.I.R., la ricorrente evidenzia che era stata
reintegrata solo in data 26/9/2008 in base alla sentenza n. 14238 del 2008, ma
che il pagamento effettivo delle retribuzioni era avvenuto solo nel gennaio del
2009, per cui le retribuzioni dell’anno precedente dovevano essere sottoposte a
tassazione ordinaria e non separata.
18. Col diciottesimo motivo, dedotto per vizio della motivazione, la Canestri
sostiene che sotto le apparenze formali del licenziamento collettivo la datrice di
lavoro aveva, in realtà, posto in essere un intento discriminatorio a suo danno,
aggiungendo che la mancata preventiva determinazione delle cosiddette aree di
eccedenza aveva posto i soggetti appartenenti alla sua fascia di età in una
situazione di particolare svantaggio rispetto agli altri dipendenti.
19. Col diciannovesimo motivo la ricorrente si lamenta della omessa, insufficiente
e contraddittoria motivazione circa il denunziato danno alla professionalità, alla
vita di relazione, all’immagine lavorativa ed alla salute a causa dei comportamenti
discriminatori ed illegittimi perpetrati in suo danno come spiegati nell’illustrazione
delle precedenti censure.
20. Col ventesimo motivo la ricorrente denunzia la violazione del CCNL del
personale del Credito Cooperativo del 7/12/2000 circa l’iscrizione alla Cassa

ricostruzione dinamica della retribuzione perduta per licenziamento illegittimo

Mutua Nazionale, avendo la datrice di lavoro provveduto a tale adempimento solo
con riferimento alla quota del 2008.
21. Col ventunesimo motivo la ricorrente lamenta un vizio di motivazione in merito
ad una erronea ricostruzione contributiva in misura doppia per il periodo ottobre

22. Col ventiduesimo motivo la Canestri si duole di un vizio della motivazione in
ordine al fatto che aveva subito una imposizione fiscale, poi stornata,
relativamente agli importi che le erano stati accreditati per TFR ed indennità
sostitutiva del preavviso che lei aveva rifiutato per poter far valere il suo diritto alla
prosecuzione del rapporto lavorativo.
23. Col ventitreesimo motivo, dedotto per vizio di motivazione, la ricorrente si
duole che le fu consentito di riprendere servizio, in forza dell’ordine di reintegra
posto in esecuzione, solo in data 1/10/2008, ma che a seguito di una sua richiesta
di conversione in ferie di un periodo di malattia, iniziato il 16/9/2010, si vide
recapitare in data 16/10/2011 una terza lettera di licenziamento, datata 17/9/2010,
motivata dal raggiungimento del requisito anagrafico per il conseguimento della
pensione di vecchiaia, provvedimento, questo, a suo avviso illegittimo, in quanto
emesso in costanza di periodo di malattia, alla fine del quale avrebbe dovuto,
comunque, far seguito il periodo di preavviso.
24. Col ventiquattresimo motivo, proposto per violazione di norme in materia di
accesso alla pensione di vecchiaia, la Canestri si duole del fatto che il giudicante
aveva omesso di considerare che la datrice di lavoro aveva disatteso le sue
richieste del 3 e 7 marzo del 2005, attraverso le quali aveva comunicato la sua
intenzione di avvalersi del diritto di esercitare l’opzione di rimanere in servizio, ai
sensi dell’art. 4, comma secondo, della legge 1° maggio 1990 n. 108, non avendo
maturato ancora il requisito massimo di 35 o di 40 anni di versamenti contributivi,
per cui la scelta datoriale di operare il suo licenziamento appariva, anche sotto tale
aspetto, discriminatoria nei suoi confronti. Egualmente, il giudicante aveva

2003 — aprile 2004.

trascurato di considerare l’inefficacia della lettera di licenziamento che era stata
confezionata nel suo periodo di assenza dal lavoro per malattia, così come non
aveva valutato la risposta negativa della banca alla sua richiesta di voler
continuare il rapporto di lavoro, diniego giustificato dalla contestata decisione di

pensionamento. In particolare, secondo la tesi difensiva della ricorrente, la Banca
le aveva impedito di poter fruire della cosiddetta “finestra d’uscita” prevista dalla
normativa previdenziale allora vigente (art. 12 della legge n. 122/2010) per il
conseguimento del trattamento pensionistico di vecchiaia prima del gennaio del
2012, in quanto aveva continuato ad accreditarle la retribuzione fino a tutto il mese
di gennaio del 2011, facendo, in tal modo, venir meno il requisito temporale di
dodici mesi che sarebbe dovuto decorrere dalla maturazione dei requisiti per
l’accesso al suddetto trattamento di favore, ad onta del fatto che lei aveva,
comunque, restituito i predetti importi.
a. Osserva la Corte che unitamente al primo motivo può essere eseguita la
disamina congiunta delle censure di cui al secondo, al terzo, al sesto, al settimo,
all’ottavo ed all’undicesimo motivo per ragioni di connessione, in quanto le
rispettive doglianze investono la tesi sostenuta dalla ricorrente sulla dedotta
unicità del licenziamento e sulla reclamata continuazione del rapporto, situazioni,
queste, che secondo tale assunto difensivo, non sarebbero state valutate dalla
Corte di merito.
In sintesi, attraverso tale tesi la Canestri tenta di sostenere che dietro i due
licenziamenti dell’11/7/2002 e del 13/10/2003 (la comunicazione di quest’ultimo
avvenne il 15/11/2003) si nascondeva un unico intento discriminatorio della datrice
di lavoro nei suoi confronti, in quanto, a suo dire, la causale dei due licenziamenti
era la stessa ed il primo ordine di reintegra fu eluso attraverso la richiesta di
accertamenti della sua idoneità lavorativa senza che la relativa procedura venisse
portata a compimento.

10

non poter operare la riassunzione al maturare dell’età anagrafica per il

Tali censure sono infondate.
Invero, esse si infrangono contro il dato incontrovertibile, posto già in evidenza
dalla Corte d’appello, della estraneità delle questioni riguardanti il primo
licenziamento dell’i 1/7/2002, che fu oggetto di un separato giudizio, rispetto a

15/11/2003, la cui illegittimità è stata accertata dalla stessa Corte nell’ambito del
presente giudizio per violazione dell’art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991,
per cui è logica ed immune da rilievi di natura giuridica la decisione dei giudici del
secondo grado di ritenere assorbita la richiesta della Canestri di accertamento
della sua inefficacia.
In definitiva l’infondatezza della tesi della dedotta unicità del licenziamento riposa
sull’erroneo presupposto di fondo di una supposta unicità di giudizio avente ad
oggetto entrambi i licenziamenti, la qual cosa è smentita dalla realtà processuale
della diversità dei procedimenti che ebbero ad oggetto i due atti di recesso
datoriale dell’i 1/7/2002 e del 13/10/2003 che furono esaminati da giudici diversi, i
quali emisero separate sentenze.
Altrettanto logica ed immune da rilievi giuridici è l’affermazione della Corte di
merito secondo la quale la richiesta di declaratoria di continuità del rapporto
rispetto alla situazione determinatasi per effetto del primo licenziamento
dell’i 1/7/2002 non poteva entrare a far parte del giudizio che aveva ad oggetto il
secondo licenziamento del 13 ottobre 2003 che costituiva il punto di partenza di
quella materia del contendere, mentre la richiesta di conferma dell’esistenza del
rapporto lavorativo anche ad ottobre del 2003 non poteva aver ragion d’essere in
quanto discendeva per il periodo successivo proprio dalla dichiarazione di
inefficacia del secondo atto di recesso.
b. Il quarto ed il quinto motivo possono essere trattati congiuntamente in quanto
concernono la stessa questione della natura giuridica del preavviso, al quale la
ricorrente attribuisce efficacia reale con conseguente diritto alla ricezione delle

11

pg

quelle del secondo provvedimento di recesso comunicato alla lavoratrice il

relative retribuzioni e dei benefici economici a decorrere dalla data del
licenziamento del 15/11/2003, dopo aver precisato che a tal fine aveva rifiutato
espressamente l’erogazione della relativa indennità.
La doglianza è infondata.

del 4/11/2010) che “alla stregua di una interpretazione letterale e logicosistematica dell’art. 2118 cod. civ., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il
preavviso non ha efficacia reale – che comporta, in mancanza di accordo tra le
parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del
rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine ma efficacia obbligatoria. Ne consegue che, nel caso in cui una delle parti eserciti
la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto
immediatamente, con l’unico obbligo della parte recedente di corrispondere
l’indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza
eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell’esercizio
di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione
del rapporto lavorativo, protraendone l’efficacia sino al termine del periodo di
preavviso”.
Infatti, in precedenza si era affermato (Cass. Sez. lav. n. 13959 del 16/6/2009) che
“il recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con
esonero per il lavoratore dalla relativa prestazione, determina l’immediata
risoluzione del rapporto di lavoro a tutti gli effetti giuridici, con la conseguenza che
il periodo di preavviso non lavorato non può essere computato ai fini del
raggiungimento del requisito dei due anni d’iscrizione nell’AGO contro la
disoccupazione involontaria per la corresponsione dell’indennità ordinaria di
disoccupazione.” (in senso conforme v. anche Cass. Sez. lav. n. 21216 del
5/10/2009)

12

Invero, questa Corte ha già avuto occasione di ribadire (Cass. Sez. lav. n. 22443

c. Comunz, denominatore del nono, del decimo, del diciottesimo e del
diciannovesimo motivo è, invece, la doglianza che concerne i danni lamentati in
conseguenza dell’illegittimità del licenziamento e dell’asserito comportamento
discriminatorio che sarebbe stato posto in essere nei confronti della ricorrente

danno all’immagine, alla professionalità, alla salute ed alla vita di relazione.
Anche tali motivi sono infondati.
Infatti, la Corte d’appello ha spiegato, con motivazione congrua ed esente da vizi
di carattere logico-giuridico, che in relazione alla domanda di condanna al
risarcimento del danno professionale non era stato allegato, né provato, quale
danno concreto allo sviluppo di carriera ed all’aggiornamento professionale
sarebbe derivato dal licenziamento in guisa tale da compromettere alla Canestri,
rispetto ai colleghi di pari qualifica, la possibilità di avanzamento professionale;
inoltre, la ricorrente non aveva allegato o provato, in relazione alle mansioni
espletate all’epoca del recesso, il decremento della professionalità e sotto quali
profili questa si era verificata. Quanto al danno all’asserita alterazione psico-fisica
la stessa Corte, con motivazione adeguata, ha esposto che non era risultato
provato che la Canestri fosse affetta da una vera e propria patologia psichica
causata od aggravata dal licenziamento illegittimo, mentre per quel che
concerneva il danno all’immagine non risultava provato che il recesso datoriale,
che era stato comunicato con lettera raccomandata, fosse stato idoneo a ledere la
reputazione professionale della lavoratrice.
In ogni caso i motivi nn. 9, 18 e 19, formulati sulla base di vizi della motivazione,
presentano un profilo di inammissibilità in quanto dalla loro esposizione non risulta
in che modo il percorso argomentativo logico della sentenza impugnata possa
ritenersi affetto da omissioni, insufficienza o contraddittorietà con riguardo alla
disamina della domanda di risarcimento danni, in quanto attraverso tali motivi la
ricorrente si limita a riproporre le ragioni poste a base delle varie voci di danno e

13

dalla datrice di lavoro, danni prospettati nei suddetti motivi sotto i diversi aspetti di

finendo, in tal modo, per introdurre questioni di merito il cui esame non è
consentito in sede di legittimità.
d. Il dodicesimo, il diciassettesimo, il ventesimo, il ventunesimo ed il ventiduesimo
motivo possono trattarsi congiuntamente in quanto attraverso gli stessi si denunzia

Tali motivi sono infondati.
Invero, premesso che le questioni di tipo retributivo — contributivo che concernono
i compensi erogati dalla datrice di lavoro dopo il licenziamento dell’i 1/7/02 non
possono entrare a far parte del presente giudizio che ha ad oggetto solo il
licenziamento comunicato il 15/11/2003, si osserva che le suddette censure non
scalfiscono la correttezza della “ratio decidendi” dell’impugnata sentenza, nella
quale a tal riguardo è adeguatamente messo in evidenza che la richiesta di
verifica del titolo delle retribuzioni corrisposte dopo il licenziamento nella bustapaga del gennaio del 2009, nonché del tipo di trattenuta e di tassazione da
applicare poteva avere il suo rilievo solo nella fase di esecuzione della sentenza di
primo grado, ove sarebbe stato possibile controllare la corrispondenza degli
emolumenti ai conteggi effettuati dalla esecutante, mentre la specifica richiesta di
quest’ultima di essere reiscritta alla Cassa Mutua ed al Fondo Pensioni era stata
già accolta dal giudice di prime cure.
Tra l’altro, tali motivi denotano un evidente profilo di inammissibilità nella parte in
cui vengono riproposte nella presente sede di legittimità le stesse questioni di
merito sugli aspetti retributivi, contributivi e di tassazione concernenti gli
emolumenti conseguenti al licenziamento dichiarato illegittimo che sono state già
sottoposte al vaglio dei giudici dei precedenti gradi di giudizio.
e. Analoga trattazione unitaria va fatta per i motivi contraddistinti dai numeri 14, 15
e 16 attraverso i quali la ricorrente agita la stessa questione della mancata
ricostruzione dinamica della retribuzione a decorrere dall’i /10/2003. Anche in tal
caso va rilevata l’infondatezza delle relative doglianze atteso che ciò che concerne

14

p>

la violazione di norme in materia di fisco, retribuzioni e contributi:

l’arco temporale compreso tra il 1 ottobre 2003 ed il licenziamento comunicato il
15/11/2003 non può entrare a far parte del presente giudizio che prende le mosse
da quest’ultimo atto di recesso, mentre per il resto la ricorrente non specifica in
concreto i vizi denunziati dai quali sarebbe affetta l’impugnata decisione, ma si

presente sede di legittimità.
f. Egualmente inammissibile è il tredicesimo motivo, col quale la ricorrente
sostiene che pur avendo optato per il proseguimento dell’attività lavorativa oltre i
sessant’anni di età non le era stato consentito di maturare il requisito massimo
dell’anzianità contributiva per il pensionamento, in quanto non è specificato in qual
modo si è concretizzato il denunziato vizio motivazionale dell’impugnata sentenza,
ma è semplicemente prospettata una questione di merito il cui esame non è
consentito in questa sede.
g. Sono, infine, inammissibili il ventitreesimo ed il ventiquattresimo motivi, che per
ragioni di connessione vengono trattati congiuntamente, in quanto le questioni che
attraverso gli stessi vengono sottoposte all’esame di questo collegio, vale a dire
quella riflettente il terzo ed ultimo licenziamento del 17/9/2010, motivato dal
perfezionamento del requisito anagrafico per il conseguimento della pensione di
vecchiaia, e l’altra della sussistenza del diritto alla continuazione del servizio fino
al raggiungimento del massimo versamento contributivo per il pensionamento,
esulano dalla materia del contendere oggetto del giudizio conclusosi con la
sentenza attualmente impugnata del 10/2 — 16/3/2011 che verte sul licenziamento
comunicato il 15/11/2003 e sulle varie questioni giuridiche ed economiche ad esso
connesse.
In definitiva il ricorso principale della Canestri di cui al procedimento
contraddistinto dal numero di R.G. 21021/11 va rigettato.

15

p)

limita a proporre questioni di merito la cui disamina non è consentita nella

h. Per quel che concerne, invece, gli altri due ricorsi principali della medesima
Canestri, di cui ai procedimenti contraddistinti dai numeri di R.G. 14593/10 e
14594/10, va dichiarata la loro inammissibilità.
Si ravvisa, infatti, una carenza di interesse della ricorrente, posto che questi due

ingiuntivi aventi ad oggetto le pretese economiche scaturenti direttamente dallo
stesso licenziamento comunicato il 15/11/2003, del quale era stata accertata
l’illegittimità in accoglimento dell’impugnativa di tale atto da parte della medesima
lavoratrice.
Come si è spiegato nella parte narrativa, l’opposizione della Banca fu accolta
integralmente (procedimento R.G. n. 14594/10) avverso la pretesa monitoria
avanzata dalla Canestri in relazione al periodo aprile — agosto 2004, in quanto si
ritenne che il rapporto di lavoro si era già risolto prima di tale epoca per effetto
della corresponsione dell’indennità di preavviso in concomitanza del licenziamento
comunicatole il 15/11/03, mentre fu accolta solo parzialmente (procedimento R.G.
n. 14593/10) l’opposizione avverso la richiesta monitoria riferita alle competenze
maturate a seguito dello stesso licenziamento del 15/11/2003, nel senso che fu
deciso che alla lavoratrice competevano le retribuzioni relative al periodo
novembre 2003 — marzo 2004 ed il rateo della tredicesima mensilità per l’anno
2003, somme, queste, che erano state rifiutate dalla dipendente all’epoca della
loro offerta, mentre si accertò che non le spettava il premio di fedeltà a causa del
mancato raggiungimento del limite minimo di venticinque anni di servizio.
Un ulteriore profilo di inammissibilità dei ricorsi di cui ai procedimenti nn. R.G.
14593/10 e 14594/10 deriva dalla constatazione che tutti i motivi aventi ad oggetto
la denunzia di violazione dei norme di legge si concludono senza la formulazione
del quesito di diritto prescritto a pena di inammissibilità dall’art. 366-bis cod. proc.
civ., norma, questa, applicabile “ratione temporis” alla fattispecie in esame con
riferimento specifico a questi due ultimi procedimenti.

16

AP)

ultimi ricorsi vedono sulle opposizioni della società datrice di lavoro ai decreti

In concreto, mancano i prescritti quesiti di diritto a conclusione dei motivi nn. 1, 3,
4, 5, 6, 7, 9 ed 11 del procedimento n. R.G. 14593/10, oltre che al termine dei
motivi nn. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 9 e 10 del procedimento n. R.G. 14594/10, mentre per i
motivi nn. 2, 8 e 10 del procedimento n. R.G. 14593/10 e per i motivi nn. 2 e 6 del

momento di sintesi omologo del quesito di diritto che ne circoscriva puntualmente i
limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso
e di valutazione della sua ammissibilità secondo quanto statuito dalle Sezioni unite
di questa Corte con la sentenza n. 20603 de111/10/2007.
i. Può, quindi, procedersi alla disamina del ricorso incidentale proposto dalla
lccrea Banca s.p.a nel procedimento contraddistinto dal numero R.G. 21021/11.
i. 1. Col primo motivo la ricorrente in via incidentale denunzia la violazione e falsa
applicazione dell’art. 4, comma 9, della legge n. 223 del 1991 contestando
l’affermazione della Corte d’appello secondo la quale nella lettera inviata agli enti
competenti nella procedura di licenziamento collettivo del 13/10/2003 era stata
omessa la valutazione comparativa tra tutti i dipendenti, sostenendo, in contrario,
che la citata norma non richiede un confronto tra tutto il personale dipendente,
essendo, invece, previsto che l’elenco da trasmettere all’Ufficio regionale del
lavoro ed alla Commissione Regionale per l’impiego sia quello costituito dai soli
lavoratori collocati in mobilità.
i. 2. Col secondo motivo del ricorso incidentale, attraverso il quale è dedotta la
violazione e falsa applicazione dell’art. 5, comma 3, della legge n. 223 del 1991, la
ricorrente sostiene che la Corte d’appello non avrebbe potuto dichiarare
l’inefficacia del licenziamento intimato alla Canestri, con conseguente ordine di
reintegra della medesima nel posto di lavoro, in quanto la summenzionata norma
non ricollega la sanzione dell’inefficacia alla violazione dell’obbligo di
comunicazione previsto dal citato art. 4, comma 9, della stessa legge, posto che
una tale sanzione attiene ai passaggi procedimentali attraverso i quali è scandito il

17

procedimento n. R.G. 14594/10, formulati per vizi della motivazione, manca un

confronto sindacale ed amministrativo sulle ragioni della dedotta eccedenza di
personale.
i. 3. Entrambi i motivi, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di
connessione, sono infondati.

licenziamenti collettivi, la comunicazione preventiva con cui il datore di lavoro dà
inizio alla procedura di licenziamento deve compiutamente adempiere l’obbligo di
fornire le informazioni specificate dall’art. 4, comma 3, della legge n. 223 del 1991,
in maniera tale da consentire all’interlocutore sindacale di esercitare in maniera
trasparente e consapevole un effettivo controllo sulla programmata riduzione di
personale, valutando anche la possibilità di misure alternative al programma di
esubero. La inadeguatezza delle informazioni, che abbia potuto condizionare la
conclusione dell’accordo tra impresa e organizzazioni sindacali secondo le
previsioni del medesimo art. 4, determina l’inefficacia dei licenziamenti per
irregolarità della procedura, a norma dell’art. 4, comma 12. (Nella specie, in
applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che aveva
ritenuto che l’omessa indicazione nella comunicazione di avvio della procedura del
piano di incentivo all’esodo cui la società aveva già dato corso, e per il quale erano
state raggiunte numerose intese con i lavoratori, aveva viziato, per incompletezza
e inadeguatezza della comunicazione, la procedura medesima e il successivo
licenziamento).”
Nella fattispecie la Corte d’appello ha, invece, rilevato, con adeguato giudizio di
fatto immune da rilievi logici e giuridici, che la comunicazione effettuata dalla
Banca ai sensi dell’art. 4, comma 9, della legge n. 223/91 non rispondeva alle
esigenze di verifica della corretta applicazione dei criteri di valutazione
comparativa per la individuazione dei dipendenti da licenziare, posto che la stessa
non consentiva al giudice di merito di rilevare se tutti i lavoratori in possesso dei
requisiti richiesti erano stati inseriti nell’una o nell’altra categoria da scrutinare, né

18

A

itg

Si è, infatti, affermato (Cass. Sez. lav. n. 880 del 16/1/2013) che “in tema di

se vi era stata una corretta valutazione comparativa nel caso di eccedenza in
ciascuna categoria dei lavoratori da scrutinare rispetto a quelli da porre in mobilità.
In definitiva, secondo il puntuale percorso argomentativo della Corte di merito, la
sola indicazione, nel caso di specie, dei dati anagrafici e contributivi, oltre che

come dipendente da licenziare era stata effettuata all’esito di una comparazione
effettiva e corretta con le posizioni degli altri lavoratori, posto che il dato formale
della puntuale indicazione delle modalità concretamente applicate alla ricorrente
avrebbe dovuto essere desunto già dalla lettura del documento, non essendo
possibile un accertamento “ex post” in sede giudiziaria della correttezza della
suddetta scelta, né, tanto meno, ciò poteva essere ricavato in modo diverso da
quello previsto dal dettato normativo.
i. 4. Quanto alla ulteriore doglianza sull’asserita inapplicabilità della sanzione
dell’inefficacia del licenziamento nell’ipotesi di omissione o insufficienza della
predetta comunicazione è agevole rilevarne l’infondatezza in quanto, come è stato
già affermato dalle Sezioni unite di questa Corte (Cass. Sez. un. n. 302
dell’i 1/5/2000), “nella materia dei licenziamenti regolati dalla legge 23 luglio 1991
n. 223, finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi,
soprattutto degli interessi dei singoli lavoratori coinvolti nella procedura, la
sanzione dell’inefficacia del licenziamento, ai sensi dell’art. 5, terzo comma, ricorre
anche in caso di violazione della norma di cui al nono comma dell’art. 4, che
impone al datore di lavoro di dare comunicazione, ai competenti uffici del lavoro e
alle organizzazioni sindacali, delle specifiche modalità di applicazione dei criteri di
scelta dei lavoratori da licenziare; tale inefficacia può essere fatta valere da
ciascun lavoratore interessato nel termine di decadenza di sessanta giorni previsto
dal citato art. 5, mentre al relativo vizio procedurale può essere dato rimedio
mediante il compimento dell’atto mancante o la rinnovazione dell’atto viziato.”
Pertanto, il ricorso incidentale va rigettato.

degli accordi sindacali, non consentiva di accertare se la scelta della Canestri

I. Egualmente infondato è il ricorso incidentale proposto dalla lccrea Banca s.p.a.
nel procedimento contraddistinto dal n. R.G. 14593/10.
Attraverso l’unico motivo, formulato per omessa motivazione su un punto decisivo
della controversia, la società bancaria sostiene di aver sempre contestato il diritto

relative al periodo novembre 2003 — marzo 2004, atteso che tali somme, dalla
medesima rifiutate, le erano state offerte sin dall’inizio a titolo di indennità
sostitutiva del preavviso di sette mesi in relazione al licenziamento intimato il
13/10/03 e pervenuto a conoscenza della dipendente il 15/11/03, ma che, ciò
nonostante, i giudici di merito non avevano tenuto conto della condotta
processuale della parte datoriale ai fini della liquidazione delle spese di lite che
non avrebbero dovuto esserle addebitate.
La ragione dell’infondatezza di tale censura risiede nella circostanza che, con
logica ed adeguata motivazione in punto di fatto, la Corte territoriale ha osservato
che il rifiuto, da parte della dipendente, delle competenze era legittimo in quanto il
loro accredito era avvenuto ancor prima della data di risoluzione del rapporto e,
nel contempo, ha correttamente esercitato il governo delle spese alla luce del
principio della soccombenza prevalente, rivelatasi all’esito del giudizio essere
quella della parte datoriale, nel momento in cui ha ritenuto di poterle compensare
solo in ragione di un quarto in considerazione del limitato accoglimento
dell’appello proposto dalla società bancaria.
Pertanto, anche tale ricorso incidentale va rigettato.
m. La reciproca soccombenza cl€4141 giustifica la compensazione tra le parti
delle spese dei giudizi riuniti, liquidate per intero come da dispositivo, solo in
ragione di una metà, mentre l’altra metà va posta a carico della Canestri in
considerazione della sua prevalente soccombenza.
P.Q.M.

e

20

della Canestri ad agire in giudizio per ottenere il pagamento delle retribuzioni

La Corte riunisce al presente ricorso quelli contrassegnati dai numeri di registro
generale 14594/10 e 21021/11, nonché i due ricorsi incidentali della ICCREA
Banca s.p.a di cui alle controversie contrassegnate coi numeri R.G. 14593/10 e
21021/11.

ricorsi principali della Canestri.
Rigetta i ricorsi incidentali della BANCA ICCREA s.p.a.
Compensa per metà fra le parti le spese dei tre giudizi riuniti e condanna la
Canestri al pagamento della residua metà delle spese, liquidate per l’intero in €
10.000 (diecimila/00) per compensi e in € 200,00 (duecento/00) per esborsi, oltre
accessori di legge.
Così deciso in Roma il 1° ottobre 2013
Il Consigliere estensore

Rigetta il ricorso principale R,G, 21021/11 e dichiara inammissibili gli altri due

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA