Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27391 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/12/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 01/12/2020), n.27391

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. D’ANGIOLELLA Rosita – rel. Est. Consigliere –

Dott. FRACANZANI M. Marcello – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. R.G. 4268/2014, proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Molino di San Giovanni s.p.a., in persona del legale rapp. te p.t.,

rappresentata e difesa, giusta mandato a margine al controricorso,

dall’avv.to Paolo Puri, presso il cui studio è elettivamente

domiciliata, in Roma, alla Via XXIV Maggio, n. 43, giusta mandato in

margine al controricorso.

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 41/13/2013 della Commissione tributaria

regionale dell’Emilia Romagna, depositata il 18/06/2013 e non

notificata;

udita la relazione della causa svolta nella udienza camerale del

10/09/2020 dal Consigliere Dott.ssa Rosita D’Angiolella.

 

Fatto

RILEVATO

che:

A seguito di una verifica fiscale per il solo anno d’imposta 2005, l’ufficio dell’Agenzia delle Entrate dell’Emilia Romagna, faceva notificare alla Molino San Giovanni s.p.a., esercente l’attività di farine e sottoprodotti della macinazione, avviso di accertamento con il quale, recependo i rilievi della verifica, rettificava le dichiarazioni IVA e IRAP e determinava il maggior carico fiscale e liquidava imposte, interessi e sanzioni.

Avverso la sentenza di primo grado, che accoglieva il ricorso della contribuente annullando l’atto impositivo ritenendo trattarsi di costi riferibili a pubblicità, dispiegava appello, in via principale, l’Agenzia delle entrate, ed in via incidentale, la società contribuente. Con la sentenza qui impugnata, la Commissione tributaria regionale Emilia Romagna (di seguito, CTR) respingeva il gravame principale, confermando la sentenza del primo giudice che aveva accolto la domanda in punto di costi, affermando “che rientrano tra le spese di pubblicità e di rappresentanza i costi inerenti all’esercizio di impresa in quanto sostenuti con lo scopo di far conoscere al pubblico i prodotti dell’impresa produttrice al fine di far accrescere le vendite, acquisendo nuova clientela o incrementando le vendite della clientela già esistente”.

Sulla base di tale affermazione ha ritenuto deducibili le spese per cui è causa relative a due contratti di sponsorizzazione stipulati dalla società contribuente con la Cauduro Ranging Team s.r.l. e la B&G s.r.l., società operanti nel settore delle competizioni automobilistiche, sul rilievo che “tenuto conto dei luoghi in cui le manifestazioni si sono svolte e dei marchi pubblicizzati, pienamente può ritenersi abbiano svolto la funzione di offrire al pubblico un’immagine positiva dell’impresa e della sua attività in termini di organizzazione ed efficienza”.

L’Agenzia delle entrate, sulla base di un unico motivo di ricorso, ha richiesto la cassazione di tale sentenza.

La società contribuente ha resistito con controricorso ed ha presentato memoria ex art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo ed unico motivo di ricorso l’Agenzia delle entrate lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione di legge ed in particolare degli artt. 108 e 109 t.u.i.r., del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 19 bis, in quanto la statuizione della CTR circa la deducibilità dei costi afferenti ai due contratti di sponsorizzazione – aventi ad oggetto l’acquisto e l’utilizzo da parte della Molino s.p.a. di spazi pubblicitari su vetture partecipanti a campionati automobilistici minori (in tal senso, vedi ricorso pag. 9) – non troverebbe fondamento alcuno nelle varie qualificazioni della norma date dalla giurisprudenza e dalla prassi amministrativa.

2. La società controricorrente eccepisce, in primo luogo, l’inammissibilità della censura costituendo un tentativo di rimettere in discussione il giudizio di puro fatto già operato dai giudici di appello che, di fronte all’esistenza di contratti sponsorizzazione, hanno ritenuto trattarsi di spese di pubblicità e non di rappresentanza. Nel merito, chiede il rigetto del ricorso per totale infondatezza dello stesso.

3. Come esposto in narrativa, la CTR, dopo un’accurata disamina della disposizione contenuta nell’art. 108 t.u.i.r., quale norma di riferimento in tema di deducibilità delle spese di pubblicità e rappresentanza, ha richiamato la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 6/E dell’11 febbraio 1998 nonchè la sentenza di questa Corte n. 7803 del 2000, per ritenere che le spese di cui ai contratti di sponsorizzazione stipulati dalla contribuente con la società Cauduro Racing Team s.r.l. e B&G s.r.l., società entrambe operanti del settore automobilistico, rappresentavano spese di pubblicità in quanto aventi la precipua funzione di offrire al pubblico un’immagine positiva dell’impresa e della sua attività in termini di organizzazione ed efficienza.

4. Il ricorso, oltre che ammissibile – in quanto rispondente ai requisiti di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, per contenere l’indicazione delle norme che si assumono violate, ma anche, e soprattutto, argomentazioni esaurienti ed intellegibili tese a dimostrare in che modo le affermazioni in diritto della sentenza impugnata siano in contrasto con le norme indicate – è fondato.

5. Vanno considerati pacifici, per non esservi contestazione tra le parti, i seguenti fatti:

– la Molino San Giovanni s.p.a., esercita attività di produzione di farine e di sottoprodotti della macinazione;

– le spese contestate in sede di verifica fiscale e poi con l’accertamento riguardano due contratti di sponsorizzazione stipulati dalla Molino San Giovanni s.p.a., con la Cauduro Ranging Team s.r.l. e la B&G s.r.l., entrambi società operanti nel settore delle competizioni automobilistiche;

– i due contratti hanno riguardato l’acquisto e l’utilizzo di spazi pubblicitari su vetture partecipanti a campionati automobilistici ((OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS));

– gli spazi pubblicitari riguardavano il marchio “(OMISSIS)”, marchio utilizzato dalla società per la vendita a dettaglio di farina nelle confezioni da 1kg nella grande distribuzione.

Sulla base di tali fatti, la ricorrente pone la questione in diritto relativa al se la decisione della CTR sia conforme alla legge (artt. 108 e 109 t.u.i.r., e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 19 bis) o invece incorra in vizio di sussunzione.

6. Con riguardo alle spese conseguenti a contratti di sponsorizzazione, l’orientamento di questa Corte, inaugurato con la sentenza n. 3433 del 05/03/2012 (Rv. 621933-01), dal quale non v’è ragione di discostarsi, ritiene che “in tema di imposte sui redditi, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 108, (ex art. 74, comma 2), costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l’immagine dell’impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese pubblicitarie o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell’attività svolta. Pertanto, le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata, ove il contribuente non provi che all’attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale”. Secondo la Corte, anche gli obbiettivi, strategici, perseguiti mediante tali spese – che, nella ipotesi di rappresentanza coincidono con la crescita d’immagine ed il maggior prestigio, nonchè con il potenziamento delle possibilità di sviluppo della società, mentre, nell’ipotesi di spese di pubblicità, consistono in una diretta finalità promozionale e di incremento commerciale, concernente la produzione realizzata in un determinato contesto – qualificano la spese come rientrante nell’uno o nell’altro caso (Sez. 5, Sentenza n. 27482 del 30/12/2014, Rv. 634136-01; Sez. 5, Sentenza n. 10914 del 27/05/2015, Rv. 635697-01; Sez. 5, Ordinanza n. 25021 del 10/10/2018, Rv. 650713-01).

7. Ora, nel caso in esame, non essendo controversa tra le parti la natura delle spese in questione quali inerenti a due contratti di sponsorizzazione, grava sul contribuente l’onere di offrire la prova di una diretta aspettativa di ritorno commerciale per il più favorevole regime di deducibilità previsto dalla norma citata per le spese di pubblicità o propaganda (sull’onere di prova contraria, oltre alla sentenza n. 3433 del 05/03/2012, vedi pure, Sez. 5, Sentenza n. 10914 del 27/05/2015, Rv. 635697-01; sulle differenze tra le due tipologie di spese in base agli obiettivi strategici, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 12676 del 23/05/2018, Rv. 648618-01).

8. Dalle considerazioni che precedono, ne deriva l’erroneità dell’assunto dei secondi giudici, laddove hanno qualificato come spese di pubblicità quelle relative ai contratti di sponsorizzazione in oggetto sul rilievo che gli stessi avrebbero offerto al pubblico un’immagine positiva ed efficiente dell’impresa, trascurando del tutto la valutazione dell’eventuale incremento commerciale (che eventualmente ricavabile dai contratti di sponsorizzazione) e, soprattutto, trascurando di considerare che la prova di tale elemento incombeva sul contribuente.

9. Il ricorso va, dunque, accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Regionale dell’Emilia Romagna, la quale è tenuta a riesaminare la controversia tenendo conto di quanto esposto ai punti nn. 6 – 7 – 8 della motivazione che precede, nonchè per valutare l’appello incidentale della società avverso la sentenza di primo grado.

La Commissione tributaria regionale, in sede di rinvio, è tenuta a provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale dell’Emilia Romagna, in diversa composizione, anche in ordine alle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della V sezione civile della Corte di Cassazione, il 10 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

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