Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27390 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.29/12/2016),  n. 27390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRISCENTI Caterina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17109-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHES1 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

SIDERCOMIT S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 160/22/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 28/11/2013 e depositata il

20/12/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito di imposta (anno 2006) fatto valere dalla società Sidercomit, in quanto la contribuente aveva omesso la dichiarazione IVA per quell’anno, limitandosi a riportare il credito nella dichiarazione 2010, relativa all’anno di imposta 2007. L’Agenzia, sul presupposto della tardività della dichiarazione del credito IVA, ha emesso cartella di pagamento della relativa somma, poi impugnata dal contribuente.

In particolare, l’Agenzia ha disconosciuto il credito IVA procedendo a rettifica della dichiarazione dei redditi D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis.

La CTR ha ritenuto, invece, che l’Agenzia non potesse operare il disconoscimento dell’IVA ricorrendo alla procedura ex art. 36 cit., e che comunque il credito IVA era stato di fatto riconosciuto e mai contestato, ma semplicemente esposto tardivamente in dichiarazione.

L’Agenzia, con un unico motivo, contesta le due rationes decidendi. Da un lato ritiene che ben potesse ricorrere alla rettifica cartolare del reddito (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis) per contestare la tardiva esposizione del credito IVA, e per altro verso contesta l’affermazione della sentenza di merito secondo cui l’esposizione del credito IVA fatta non già con la dichiarazione per l’anno di competenza, ma successivamente, non fa perdere un credito che comunque sia documentato o non contestato.

Non si e costituito il contribuente.

Successivamente alla proposizione del ricorso, a cagione dei contrasti registrati sul punto tra le sezioni semplici, entrambe le questioni sono state affrontate e risolte dalle Sezioni Unite.

Da un lato, si e ritenuto in potere dell’Agenzia di procedere a controllo automatizzato della dichiarazione IVA, senza toccare la posizione sostanziale del contribuente (Sez. U n. 17758 del 2016) al quale compete poi di dimostrare che il credito sussiste ed è stato esposto entro il termine di due anni.

Per altro verso, si e statuito che: “pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non pub essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA o finalizzati a operazioni imponibili” (Sez. Un. n. 17757 del 2016).

Che poi il credito fosse effettivo e risultante dalle dichiarazioni annuali, pare circostanza non contestata.

Il ricorso va pertanto respinto, ma le spese, in ragione del contrasto esistente al momento della proposizione del ricorso, vanno compensate.

PQM

La Corte respinge il ricorso e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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