Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27390 del 06/12/2013


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Civile Sent. Sez. L Num. 27390 Anno 2013
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: NOBILE VITTORIO

SENTENZA
sul ricorso 18874-2011 proposto da:
GRECO

SALVATORE

GRCSVT57A28H703B,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio
dell’avvocato D’AMATO GIOVANNI, rappresentato e difeso
dagli avvocati MONTI ANDREA, CHIANESE SERENA, giusta
delega n atti;
– ricorrente –

2013

contro

2710

INTESA SANPAOLO S.P.A. 00799960158;
– intimata –

Nonché da:

Data pubblicazione: 06/12/2013

INTESA SANPAOLO S.P.A. 00799960158, in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VIRGILIO 8, presso lo studio
dell’avvocato CICCOTTI ENRICO, che lo rappresenta e
difende unitamente agli avvocati BURRAGATO GUGLIELMO,

– controricorrente e ricorrente incidentale contro

GRECO

SALVATORE

GRCSVT57A28H703B,

elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56, presso lo studio
dell’avvocato D’AMATO GIOVANNI, rappresentato e difeso
dagli avvocati MONTI ANDREA, CHIANESE SERENA, giusta
delega in atti;
– controri corrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2451/2010 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 21/07/2010 r.g.n. 8692/2008;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 26/09/2013 dal Consigliere Dott. VITTORIO
NOBILE;
udito l’Avvocato CICCOTTI ENRICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. GIANFRANCO SERVELLO, che ha concluso
per il rigetto di entrambi i ricorsi.

ICHINO PIETRO;

R.G. 18874/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5864/2007 il Giudice del lavoro del Tribunale di S. Maria
Capua Vetere, pronunciando sulle cause riunite promosse da Salvatore Greco

Sanpaolo s.p.a. (già Banca Intesa s.p.a., ex Banca Commerciale Italiana s.p.a.),
in parziale accoglimento del primo ricorso dichiarava l’illegittimità del
licenziamento intimato all’attore il primo febbraio 1999 e rigettava la domanda
di cui al secondo ricorso (concernente l’impugnazione del successivo recesso
comunicato con lettera del 26-4-2001, relativo a falsità di firme apposte per
garanzia, a nome di tale Puca Eufemia nell’interesse di un cliente della Banca,
a favore del quale era stata concessa un’apertura di credito), condannando
quindi la Banca al pagamento di tutte le retribuzioni maturate (nella somma
mensile indicata) dal primo licenziamento sino all’epoca del secondo recesso,
oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
Il Greco, con ricorso del 10-10-2008, proponeva appello avverso la detta
sentenza, chiedendone la riforma con l’annullamento del secondo
licenziamento, con le pronunce consequenziali, lamentando l’insussistenza di
tale secondo recesso in pendenza del giudizio avente ad oggetto l’impugnativa
del primo licenziamento, la infondatezza del relativo addebito nonché la
violazione di principi di immodificabilità e di immediatezza della
contestazione.
La società appellata si costituiva resistendo all’appello principale e
proponendo appello incidentale, contestando la pronuncia di primo grado per la
parte in cui aveva accolto la prima domanda, relativa al primo licenziamento,
1

con ricorsi in data 4-8-1999 e 11-12-2002 nei confronti di Banca Intesa

per violazione del principio dell’immediatezza. La società sosteneva inoltre la
piena legittimità del secondo licenziamento, in pendenza del giudizio sulla

llt

legittimità del primo, nonché la sua piena efficacia, nel caso di annullamento
del primo, e deduceva l’inammissibilità della eccezione di controparte circa la

concludendo per il rigetto di ogni avversa domanda o, in subordine, per il
rigetto dell’appello principale.
La Corte d’Appello di Napoli, con sentenza depositata il 21-7-2010,
rigettava l’appello principale e quello incidentale.
In sintesi la Corte territoriale confermava la illegittimità del primo
licenziamento, per la tardività della contestazione del 25-6-1998 e la
infondatezza della contestazione del 26-11-1998 e la legittimità del secondo
/
licenziamento.
In particolare su quest’ultimo la Corte rilevava che l’atto di
coobbligazione del 2-12-1996, oggetto della contestazione, era proprio quello
le cui tre sottoscrizioni furono disconosciute dalla Puca nel giudizio di
opposizione avverso il d.i. chiesto dalla Banca, disconoscimento peraltro
confermato in questo giudizio dalla stessa Puca sentita come teste (non
risultando peraltro ciò contraddetto dalla relazione del c.t.u., nonostante la
impropria denominazione di fideiussione e l’impreciso riferimento alla data
successiva del Visto dell’atto stessi La Corte infine rilevava la tardività e la
infondatezza dell’eccezione relativa al ritardo della relativa contestazione.
Per la cassazione di tale sentenza il Greco ha proposto ricorso con due
motivi’.

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pretesa tardività del secondo recesso, per la prima volta formulata in appello,

La Intesa Sanpaolo s.p.a. ha resistito con controricorso ed ha proposto

,ou

ricorso incidentale con cinque motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente vanno riuniti i ricorsi avverso la stessa sentenza ex art.

Con il primo motivo del ricorso principale il Greco denuncia violazione
degli artt. 7 e 18 della legge n. 300 del 1970 per aver la Corte di merito ritenuto
del tutto valido, legittimo ed efficace il secondo licenziamento intimato con
lettera del 26-4-2001, in pendenza del giudizio di primo grado avente ad
oggetto l’impugnativa del primo licenziamento non ancora annullato dal
Giudice del lavoro, senza tener conto che lo stesso andava ad incidere su un
rapporto inesistente perché non ancora costituito dalla sentenza di
annullamento del primo recesso.
In particolare il ricorrente (richiamando le pronunce di questa Corte n.
5092/2001, 10394/2005 e 5125/2006) rileva che l’azione di annullamento del
licenziamento ha natura costitutiva e pertanto fino all’eventuale sentenza di
accoglimento e salvi gli effetti retroattivi di questa, il negozio produce
regolarmente i suoi effetti, con la conseguenza che al licenziamento segue la
cessazione del rapporto di lavoro e che un ulteriore licenziamento intimato in
corso di causa e prima della sentenza di accoglimento, deve considerarsi privo
di ogni effetto per l’impossibilità di adempiere la sua funzione; né la sentenza
di annullamento fa acquisire allo stesso efficacia, operando la retroattività solo
in relazione alla ricostituzione del rapporto e non anche alle manifestazioni di
volontà datoriali poste in essere quando il rapporto di lavoro era ormai estinto.

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335 c.p.c..

Con il secondo motivo il ricorrente principale lamenta vizio di
motivazione sul punto, in sostanza non essendosi la Corte di merito
preoccupata di specificare e motivare perché la dichiarazione di annullamento
debba come sua conseguenza costituire, attraverso un fictio juris e con efficacia

risvolti economici, contributivi e disciplinari.
Entrambi i motivi risultano infondati in base all’indirizzo più recente,
ormai prevalente, affermato da questa Corte, che il Collegio ritiene di
condividere.
Come è stato affermato da Cass. 14-9-2009 n. 19770, “il licenziamento
illegittimo intimato ai lavoratori ai quali sia applicabile la tutela reale non è
idoneo ad estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato,
determinando solamente una interruzione di fatto del rapporto di lavoro senza
incidere sulla sua continuità e permanenza. Ne consegue che, ove venga
irrogato un secondo licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo,
fondato su fatti diversi da quelli posti a sostegno del primo provvedimento di
recesso, i relativi effetti si produrranno solo nel caso in cui il precedente
recesso venga dichiarato illegittimo.”
In specie come è stato precisato da Cass. 20-1-2011 n. 1244 e va qui
ribadito, “in tema di rapporto di lavoro subordinato, il datore di lavoro, qualora
abbia già intimato al lavoratore il licenziamento per una determinata causa o
motivo, può legittimamente intimargli un secondo licenziamento, fondato su
una diversa causa o motivo, restando quest’ultimo del tutto autonomo e distinto
rispetto al primo, con la conseguenza che entrambi gli atti di recesso sono in sé
astrattamente idonei a raggiungere lo scopo della risoluzione del rapporto,
4

retroattiva il rapporto di lavoro in ogni sua forma e dunque anche rispetto ai

dovendosi ritenere il secondo licenziamento produttivo di effetti solo nel caso
in cui venga riconosciuto invalido o inefficace il precedente” (sulla
ammissibilità di un nuovo licenziamento per altra causa o motivo, con
efficacia condizionata all’eventuale declaratoria di illegittimità del primo, v.

linea generale anche di una rinnovazione del licenziamento v. Cass. 6-11-2006
n. 23641, Cass. 6-3-2008 n. 6055, Cass. 19-3-2013).
In particolare, nel disattendere il precedente diverso indirizzo (ora
invocato dal ricorrente) in base al quale, nell’area della stabilità reale, un
secondo licenziamento, ove irrogato prima dell’annullamento del precedente
licenziamento, sarebbe privo di effetto, in quanto interverrebbe su un rapporto
non più esistente, questa Corte (v. Cass. n. 6055/2008, Cass. n. 1244/2011,
citate) ha rilevato che tale impostazione non appare condivisibile poiché si
limita a considerare solamente l’aspetto degli effetti caducatori della pronunzia
di illegittimità del licenziamento per carenza di giusta causa o giustificato
motivo, enfatizzando il dato testuale della 1. n. 300 del 1970, art. 18, comma 1
(nel testo introdotto dalla L. n. 108 del 1990), a proposito della qualificazione
di azione di annullamento dell’impugnazione del recesso per giusta causa o
giustificato motivo (“il giudice, con la sentenza con cui… annulla il
licenziamento intimato senza giusta causa o giustificato motivo…”), senza
tenere conto del significato complessivo della norma.
La norma, infatti, prevede che nel caso di annullamento del recesso disposto
dal giudice per mancanza di giusta causa o giustificato motivo, scattino a
favore del lavoratore una serie di conseguenze favorevoli per il lavoratore
(reintegrazione nel posto di lavoro, pagamento di un’indennità pari alla
5

anche Cass. 23-12-2011 n. 28703, Cass. 4-1-2013 n. 106; sulla ammissibilità in

retribuzione di fatto che sarebbe maturata tra il licenziamento e la
reintegrazione, versamento dei contributi previdenziali per il periodo tra
licenziamento e reintegrazione) che postulano che il rapporto medio tempore
sia continuato, seppure solamente de iure. In altre parole, non può negarsi che

effetto ex tunc; tuttavia, esso interviene in una situazione in cui il rapporto non
è stato interrotto dal licenziamento (si veda in tal senso Corte Cost. 14.1.86 n.
7).
Del resto incisivamente è stato affermato che il licenziamento illegittimo
non è idoneo ad estinguere il rapporto al momento in cui è stato intimato
“determinando unicamente una sospensione della prestazione dedotta nel
sinallagma a causa del rifiuto del datore di ricevere la prestazione stessa, sino a
quando, a seguito del provvedimento di reintegrazione del giudice, non venga
ripristinata la situazione materiale antecedente al licenziamento” (Cass. 4.11.00
n. 14426).
Può ritenersi, dunque, che il licenziamento illegittimo, intimato a
lavoratori per i quali è applicabile la tutela cosiddetta reale, determina solo
un’interruzione di fatto del rapporto di lavoro, ma non incide sulla sua
continuità, assicurandone la copertura retribuiva e previdenziale, di modo che
“il recesso illegittimo non può valere ad escludere la debenza, dei contributi
previdenziali sulle retribuzioni dovute al lavoratore reintegrato” (Cass. 1.3.05
n. 4261).
La continuità e la permanenza del rapporto rende quindi ammissibile
l’irrogazione di un secondo licenziamento, chiaramente destinato ad operare
solo in caso di annullamento di quello precedente (come nella fattispecie).
6

l’annullamento abbia natura costitutiva e che gli effetti della pronunzia abbiano

Così respinto il ricorso principale parimenti non merita accoglimento il
ricorso incidentale di Intesa Sanpaolo s.p.a..
Con il primo motivo e con il secondo motivo, connessi fra loro, la
ricorrente incidentale censura, sotto i profili del vizio di motivazione e della

ritenuto la tardività della contestazione del 25-6-1998 relativa al primo
licenziamento, nonostante la complessità degli accertamenti necessari e della
struttura organizzativa della Banca.
Come questa Corte ha più volte affermato, “in tema di licenziamento per
giusta causa, l’immediatezza della comunicazione del provvedimento espulsivo
rispetto al momento della mancanza addotta a sua giustificazione, ovvero
rispetto a quello della contestazione, si configura quale elemento costitutivo del
diritto al recesso del datore di lavoro, in quanto la non immediatezza della
contestazione o del provvedimento espulsivo induce ragionevolmente a ritenere
che il datore di lavoro abbia soprasseduto al licenziamento ritenendo non grave
o comunque non meritevole della massima sanzione la colpa del lavoratore;
peraltro, il requisito della immediatezza deve essere inteso in senso relativo,
potendo in concreto essere compatibile con un intervallo di tempo, più o meno
lungo, quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richieda uno spazio
temporale maggiore ovvero quando la complessità della struttura organizzativa
dell’impresa possa far ritardare il provvedimento di recesso, restando
comunque riservata al giudice del merito la valutazione delle circostanze di
fatto che in concreto giustifichi o meno il ritardo. (v. Cass. 1-7-2010 n. 15649,
cfr. Cass. 6-10-2005 n. 19424, Cass. 15-5-2006 n. 11100).

7

violazione dell’art. 7 1. n. 300/1970, l’impugnata sentenza nella parte in cui ha

Peraltro, come pure è stato precisato, “nell’ambito di un licenziamento per
motivi disciplinari, il principio di immediatezza della contestazione, pur
dovendo essere inteso in senso relativo, comporta che l’imprenditore porti a
conoscenza del lavoratore i fatti contestati non appena essi gli appaiono

contestazione fino al momento in cui ritiene di averne assoluta certezza, pena
l’illegittimità del licenziamento. (v. Cass. 13-2-2013 n. 3532).
Orbene, sul punto la sentenza impugnata ha evidenziato che “nella
fattispecie sin dall’esito (novembre 1997) della prima ispezione (iniziata nel
settembre 1997) la Banca ebbe conoscenza di varie pratiche curate dal dr.
Greco nel settore creditizio in modo anomalo, comunque ritenute non
rispondenti a regole interne organizzative, eppure si limitò a trasferire il
dipendente da S. Antimo alla filiale di Caserta” e “nonostante i chiarimenti
chiesti all’interessato e da costui forniti con lettera del 9-12-1997, lasciò
trascorrere un lungo lasso di tempo prima di avviare la contestazione di cui alla
missiva del 25-6-1998, ciò che invece ben avrebbe potuto ragionevolmente fare
già molto tempo prima.
Peraltro la Corte di merito ha altresì rilevato che il tempo trascorso non
poteva essere giustificato né dall’esigenza di controllare dettagliatamente tutte
le pratiche curate dal dipendente sospette d’irregolarità, disponendo parte
datoriale di elementi sufficienti per poter seriamente ipotizzare e quindi
contestare formalmente gli addebiti rilevanti ai fini del possibile licenziamento,
né dal fatto che i diretti superiori gerarchici del lavoratore avessero omesso di
riferire tempestivamente agli organi titolari del potere disciplinare,

8

ragionevolmente sussistenti, non potendo egli legittimamente dilazionare la

considerato anche che la prima lettera di contestazione proveniva direttamente
dalla Filiale di Caserta (a differenza della seconda proveniente da Milano).
Tale accertamento di fatto, conforme ai principi sopra richiamati, risulta
altresì congruamente motivato e resiste alle censure della ricorrente incidentale.

convertibilità del licenziamento per giusta causa in licenziamento per
giustificato motivo soggettivo, deducendo che “tanto nel corso del giudizio di
primo grado, quanto nel corso di quello di appello” aveva eccepito che in via
subordinata, per la denegata e non creduta ipotesi in cui si fosse ritenuto violato
nel caso di specie il principio di immediatezza, comunque ciò avrebbe dovuto
comportare esclusivamente la conversione del licenziamento”.
Il motivo, oltre che generico e privo di autosufficienza (non specificando il
ricorrente con quale atto ed in che modo abbia sollevato la relativa questione
davanti ai giudici di merito) risulta altresì infondato.
Il requisito, infatti, della immediatezza della contestazione, elemento
costitutivo del diritto di recesso, riguarda indifferentemente sia il licenziamento
per giusta causa sia il licenziamento per giustificato motivo soggettivo e di
certo la sussistenza di quest’ultimo non deriva dalla mancanza del detto
requisito, come sostiene la ricorrente incidentale (bensì dalla valutazione della
gravità dell’inadempimento in relazione alla proseguibilità, provvisoria, del
rapporto, durante il periodo di preavviso).
Con il quarto motivo la Banca lamenta omessa motivazione in merito alle
mancanze “creditizie”, di cui alla citata prima contestazione del 25-6-1998.

9

Con il terzo motivo la Banca lamenta omessa motivazione in ordine alla

Il motivo è del tutto infondato giacché è evidente che la Corte di merito,
avendo accertato e dichiarato la tardività di tale contestazione, correttamente ha
ritenuto assorbito ogni ulteriore esame nel merito in ordine ai relativi addebiti.

0)

Infine con il quinto motivo la ricorrente incidentale, sempre con riguardo

di cui alla seconda contestazione del 26-11-1998, concernenti i periodi di
assenza dal lavoro per malattia dal 31 luglio al 24 novembre 1998 e la pretesa
insussistenza della sindrome ansioso depressiva addotta.
In particolare la Banca ribadisce la tesi della inattendibilità della
certificazione medica e lamenta la mancata considerazione della natura e
dell’entità della malattia, che è stata denunciata dal Greco soltanto dopo aver
ricevuto la prima contestazione disciplinare.
Anche tale motivo è infondato giacché la Corte di merito sul punto ha
rilevato che le certificazioni mediche addotte provenivano quasi tutte da
struttura ospedaliera pubblica e che, in seguito, nemmeno sono risultate
smentite dalle visite fiscali di controllo dell’INPS, che hanno confermato pure
le diagnosi. La Corte ha altresì aggiunto che la datrice di lavoro, sulla quale
incombeva l’onere probatorio circa la sussistenza dell’addebito, “nulla ha
dimostrato, nemmeno a livello indiziario, per infirmare i documentati stati
patologici ostativi alle prestazioni dovute”.
Tale motivazione risulta congrua ed esauriente e resiste alla censura della
Banca.
Entrambi i ricorsi vanno così respinti e, in ragione della soccombenza
reciproca, le spese vanno compensate tra le parti.
P.Q.M.
10

al primo licenziamento, lamenta vizio di motivazione in relazione agli addebiti

vflh

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.
Roma 26 settembre 2013
IL CONSIGLIERE ESTENSORE

g-r-0

IL PRESIDENTE

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Donate!!

»-mato.

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