Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27390 del 01/12/2020

Cassazione civile sez. trib., 01/12/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 01/12/2020), n.27390

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. GIUDICEPIETRO Andreina – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – rel. Consigliere –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – Consigliere –

Dott. NICASTRO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18960/2014 R.G. proposto da:

NUOVA RIALTO s.a.s. di V.G. & C., in persona del

l.r.p.t.; S.F., V.O., V.G., e

V.A., tutti rappresentati e difesi, per procure speciali in atti,

dall’Avv. Carlo Amato e dal Prof. Avv. Giuseppe Marini, con

domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in Roma, via dei

Monti Parioli, n. 48;

– ricorrenti-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Veneto, n. 97/31/13, depositata il 21 gennaio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’8 settembre

2020 dal Consigliere Dott. Michele Cataldi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. La Nuova Rialto s.a.s. di V.G. & C. ed i suoi soci S.F., V.O., V.G. e V.A. hanno proposto ricorso, affidato a quattro motivi, per la cassazione della sentenza della Commissione tributarla regionale del Veneto, n. 97/31/13, depositata il 21 gennaio 2014, che ha rigettato il loro appello avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Venezia che aveva parzialmente rigettato i ricorsi riuniti della s.a.s. e dei soci di quest’ultima avverso gli accertamenti con i quali venivano recuperati a tassazione i maggiori ricavi sociali (con conseguenti maggiori Irap ed Iva) nei confronti della società, e, per l’effetto, il maggior reddito da partecipazione (a titolo di Irpef), relativamente ai soci.

La CTP aveva infatti accolto il ricorso limitatamente alle sanzioni, irrogate con gli atti impositivi impugnati, che aveva annullato.

2. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso.

3. I ricorrenti tutti, nel corso del giudizio, hanno depositato domanda di definizione agevolata delle liti ai sensi del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, convertito dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, e copia dell’attestato del versamento della prima rata da ciascuno dovuta, chiedendo la sospensione del giudizio ai sensi della predetta norma, art. 11, comma 8.

4. Successivamente, con apposita istanza, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto che nei confronti della Nuova Rialto s.a.s., di V.O. e di S.F., per effetto della presentazione della domanda di definizione della controversia, venga dichiarata l’estinzione del giudizio.

5. Quindi, con ulteriore successiva istanza, l’Agenzia delle Entrate ha chiesto che nei confronti di V.G. e di V.A., per effetto della presentazione della domanda di definizione della controversia e del pagamento previsto per il perfezionamento della definizione, venga dichiarata l’estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, con compensazione delle spese.

6. Infine, i contribuenti ricorrenti hanno depositato memoria con la quale hanno ribadito di aver presentato domanda di definizione agevolata e di aver versato la prima rata degli importi da ciascuno dovuti e, premesso di non aver ricevuto la notifica di alcun provvedimento di diniego della predetta definizione, hanno chiesto che sia dichiarata la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. La presentazione delle domande di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11, ed il pagamento della prima rata relativa a ciascuna di esse, determinano, ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, comma 5 penultimo capoverso, la definizione della lite e quindi l’estinzione del giudizio.

Deve peraltro darsi atto che per i contribuenti V.G. e V.A., dalla documentazione depositata dalla controricorrente Agenzia con l’istanza del 12 gennaio 2019, risulta documentato l’avvenuto versamento delle ulteriori rate, in misura non inferiore a quella liquidata dallo stesso Ufficio, con annotazione della conclusione delle attività riscossive.

2. Nulla sulle spese, in quanto il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente (cfr. Cass. 03/10/2018, n. 24083).

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 1 dicembre 2020

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