Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2739 del 30/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 30/01/2019, (ud. 24/10/2018, dep. 30/01/2019), n.2739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1155-2017 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati ESTER

ADA SCIPLINO, CARLA D’ALOISIO, LELIO MARITATO, ANTONINO SGROI,

EMANUELE DE ROSE, GIUSEPPE MATANO;

– ricorrente –

contro

C.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2009/2016 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 28/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/10/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Fatto

RILEVATO

CHE

Il Tribunale di Foggia accoglieva l’opposizione, qualificata come agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., avverso l’ordinanza di inammissibilità con cui il Giudice dell’Esecuzione aveva definito il giudizio esecutivo ex art. 612 c.p.c. promosso da C.L. per ottenere l’iscrizione, D.L. n. 510 del 1996, ex art. 9, comma 4, conv. In L. 28 novembre 1996, n. 608, quale bracciante agricola negli elenchi di variazione del Comune di residenza per le giornate e gli anni riconosciuti dal titolo definitivo posto a base dell’esecuzione, unitamente al riconoscimento delle relative prestazioni previdenziali e contributive;

il Tribunale osservava che nel caso di specie il ricorso ex art. 612 c.p.c. per ottenere l’esecuzione di un obbligo di fare, ritenuto fungibile, è alternativo e concorrente al giudizio di ottemperanza, a condizione che il provvedimento su cui si basa abbia assunto la stabilità del giudicato, dovendosi riconoscere all’interessato libera facoltà di scelta o di cumulo tra le procedure;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps con tre motivi, illustrati con memoria;

controparte non ha svolto attività difensiva;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Diritto

CONSIDERATO

CHE

Con il primo motivo l’ente ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 474 c.p.c.. in relazione all’efficacia esecutiva del titolo giudiziario azionato ex art. 612 c.p.c..

Rileva che il Tribunale non si è interrogato su una questione preliminare e cioè se il titolo in relazione al quale si esperiva l’azione esecutiva contenesse una condanna ad un fare fungibile. Osserva che la sentenza posta a base della procedura era meramente dichiarativa del diritto della parte ad essere iscritta nell’elenco dei braccianti agricoli per un certo numero di giornate, ma non conteneva alcuna statuizione di condanna;

con il secondo motivo deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 612 c.p.c. in relazione all’esecuzione in forma specifica di sentenza meramente dichiarativa (art. 360 c.p.c., n. 3).

Rileva che sono suscettibili di essere realizzati in via coattiva nelle forme dell’art. 612 c.p.c. soltanto le prestazioni di fare fungibile, che possono essere realizzate indifferentemente dal soggetto obbligato o da un terzo che si sostituisca al primo in caso in cui il primo ometta di provvedere, mentre la sentenza n. 4585 del 2009 posta a base della procedura non contiene indicazioni in ordine alla fungibilità dell’ordine di adempiere;

con il terzo motivo si deducono doglianze riguardo al rimedio impugnatorio esperibile, in ragione della natura dell’opposizione;

va rilevato, preliminarmente, che l’opposizione proposta avverso l’ordinanza del Giudice dell’esecuzione di Foggia deve essere correttamente qualificata come opposizione all’esecuzione, con essa contestandosi l’an e non il quomodo dell’esecuzione, cioè lo stesso diritto della parte a procedere a esecuzione forzata, in ragione della dedotta infungibilità dell’obbligo nascente dalla sentenza;

tuttavia, in base al principio dell’apparenza (si veda per tutte Cass. n. 21520 del 22/10/2015: “L’individuazione del mezzo di impugnazione esperibile contro un provvedimento giurisdizionale va effettuata in base alla qualificazione giuridica del rapporto controverso operata dal giudice a prescindere dalla sua esattezza.

(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto inammissibile l’appello avverso un’ordinanza emessa ai sensi della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 49, proposto in luogo dell’opposizione allo stesso giudice ai sensi del successivo comma 51)”, correttamente è stato proposto ricorso per cassazione avverso il provvedimento giudiziale che qualifica in termini di opposizione agli atti esecutivi il provvedimento impugnato;

ciò premesso, va rilevata la fondatezza dei primi due motivi di ricorso, unitariamente considerati, alla luce del principio in forza del quale “La sentenza del giudice del lavoro che accerta il diritto ad essere iscritto negli elenchi INPS quale bracciante agricolo, ha natura dichiarativa e, pertanto, non è provvisoriamente esecutiva ex art. 282 c.p.c., nè è in ogni caso idonea a dare corso all’esecuzione in forma specifica ai sensi degli artt. 612 e ss. c.p.c. poichè, ai fini della sua attuazione, è necessario un provvedimento di iscrizione da parte dell’INPS, integrante obbligo di carattere infungibile” (Cass. n. 1211 del 18/01/2018);

la sentenza, pertanto, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso, deve essere cassata, assorbita la terza censura, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ex art. 384 c.p.c., comma 2, va dichiarata l’inammissibilità dell’originario ricorso in esecuzione, dovendosi intendere elisa, conseguentemente, la statuizione di condanna alle spese dell’Inps;

nessun provvedimento deve essere adottato in ordine alle spese del giudizio di merito, in mancanza di espletamento di attività difensiva ad opera dell’Inps, mentre le spese relative al giudizio di legittimità sono poste a carico della parte soccombente e liquidate in dispositivo;

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’originario ricorso. Nulla sulle spese per il giudizio di merito. Condanna C.L. al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell’Inps, che liquida in complessivi Euro 2.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, il 24 ottobre 2018.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2019

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