Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2739 del 08/02/2010

Cassazione civile sez. lav., 08/02/2010, (ud. 16/12/2009, dep. 08/02/2010), n.2739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Presidente –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAROLETTI CAMILLO, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

F.S.;

– intimata –

e sul ricorso n. 2923/2008 proposto da:

F.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GLORIOSO 13,

presso lo studio dell’avvocato BUSSA LIVIO, che lo rappresenta e

difende unitamente agli avvocati RAFFONE NINO, VITALE ALIDA, giusta

mandato a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentato e difeso

dall’avvocato PAROLETTI CAMILLO, giusta procura a margine del

ricorso;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 2020/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 22/12/2006 r.g.n. 1276/06;

udita la relazione della causa svolta nella Udienza pubblica del

16/12/2009 dal Consigliere Dott. LAMORGESE Antonio;

udito l’Avvocato DE MARINIS NICOLA per delega FIORILLO LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUCCI Costantino, che ha concluso per inammissibilita’, assorbimento

dell’incidentale.

La Corte:

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che con la sentenza qui impugnata e meglio indicata in epigrafe la Corte di appello di Torino ha confermato, cosi’ rigettando l’impugnazione della societa’ Poste Italiane, la decisione di primo grado che aveva dichiarato la nullita’ del termine apposto al contratto di lavoro a tempo determinato stipulato dalla predetta societa’ con F.S., e la conseguente trasformazione del contratto in quello di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con condanna della societa’ a riammettere in servizio la lavoratrice e a versarle le retribuzioni maturate a far tempo dalla costituzione in mora;

che la soccombente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, cui l’intimata ha resistito con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato, a sua volta contrastato dal controricorso di Poste Italiane s.p.a.;

che successivamente la societa’ ha depositato, nella Cancelleria di questa Corte, il verbale della conciliazione conclusa in sede sindacale con la lavoratrice, da cui risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia de qua, dandosi atto dell’intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge e dichiarando che – in caso di fasi giudiziali ancora aperte – le stesse saranno definite in coerenza con il presente verbale;

che il suddetto verbale di conciliazione dimostra la cessazione della materia del contendere nel giudizio di cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle parti a proseguire il processo;

che alla cessazione della materia del contendere consegue la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso principale, in quanto l’interesse ad agire, e quindi anche ad impugnare, deve sussistere non solo nel momento in cui e’ proposta l’azione o l’impugnazione, ma anche nel momento della decisione, in relazione alla quale, ed in considerazione della domanda originariamente formulata, va valutato l’interesse ad agire (Cass. sez. unite 29 novembre 2006 n. 25278);

mentre il ricorso incidentale resta assorbito;

che in considerazione della definizione della lite, anche in ordine alle spese processuali, ricorrono giusti motivi per compensare integralmente fra le parti quelle relative al presente giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE Riunisce i ricorsi; dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito l’incidentale; compensa integralmente fra le parti le spese del presente giudizio.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 febbraio 2010

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