Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2739 del 05/02/2020

Cassazione civile sez. VI, 05/02/2020, (ud. 10/10/2019, dep. 05/02/2020), n.2739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GRECO Antonio – Presidente –

Dott. LUCIOTTI Lucio – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20776-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

DUE ESSE SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2297/22/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 03/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa

DELL’ORFANO ANTONELLA.

Fatto

RILEVATO

CHE:

l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, indicata in epigrafe, che aveva respinto l’appello contro la decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Lecce n. 411/2012, con cui era stato accolto il ricorso della società Due Esse S.r.L. avverso avviso di accertamento IRES IVA 2004 emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 41 bis nei confronti della contribuente, quale “società di comodo”;

la contribuente è rimasta intimata

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1.1. con il primo motivo di ricorso si denuncia ex art. 360 c.p.c., n. 4 nullità della sentenza per motivazione apparente stante la mancanza di argomentazioni a supporto del rigetto dell’appello;

1.2. la doglianza è fondata stante l’assoluta inidoneità della motivazione a rivelare l’effettiva ratio decidendi del rigetto dell’appello dell’Agenzia delle Entrate;

1.3. per costante giurisprudenza di questa Corte (cfr., ex multis, Cass. nn. 15883/2017, 9105/2017, SU nn. 22232/2016, 19881/2014, 8053/2014), ricorre il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza allorchè il Giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento, ovvero li indichi senza un’approfondita disamina logica o giuridica, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento;

1.4. nel caso di specie la sentenza impugnata, in maniera del tutto apodittica, quanto al rigetto dell’appello, ha espresso una valutazione circa l’idoneità delle prove offerte dalla contribuente in merito alla presenza di situazioni oggettive (ossia non dipendenti da una scelta consapevole dell’imprenditore) che abbiano reso impossibile raggiungere il volume minimo di ricavi o di reddito di cui alla L. n. 724 del 1994, art. 30, comma 1 (norma antielusiva introdotta “allo scopo di contrastare le c.d. società di comodo e, in particolare, di disincentivare il ricorso all’utilizzo dello strumento societario come schermo per nascondere l’effettivo proprietario dì beni, avvalendosi delle più favorevoli norme dettate per le società (onde) penalizzare quelle (…) che, al di là dell’oggetto sociale dichiarato, sono state costituite per gestire il patrimonio nell’interesse dei soci, anzichè per esercitare un’effettiva attività commerciale”), senza rendere percepibile l’iter argomentativo che fonda la decisione, limitandosi piuttosto ad affermare, del tutto genericamente, che la contribuente aveva prodotto documentazione “attestante le iniziative intraprese per potersi finanziare ed iniziare ad operare” e che aveva dimostrato “che ancora non…(era)… riuscita ad avviare l’attività per motivi non dipendenti dalla propria volontà”;

2. l’accoglimento del primo motivo di ricorso, comportando la cassazione dell’impugnata pronuncia, determina l’assorbimento del secondo motivo, con cui si lamenta violazione di norme di diritto (L. n. 724 del 1994, art. 30,artt. 2697 e 2728 c.c.) per avere la CTR posto a carico dell’Ufficio, pur a fronte di una presunzione legale, l’onere di fornire la prova del mancato svolgimento dell’attività sociale per cause non imputabili alla contribuente;

3. la Commissione Tributaria Regionale della Puglia, in diversa composizione, cui la causa va per l’effetto rinviata per nuovo esame, provvederà altresì in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sesta Sezione, il 10 ottobre 2019.

Depositato in cancelleria il 5 febbraio 2020

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