Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2739 del 02/02/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/02/2017, (ud. 24/11/2016, dep.02/02/2017),  n. 2739

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. DE STEFANO Franco – rel. Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27375/2015 proposto da:

L.M., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DENZA 20,

presso lo studio dell’avvocato ANTONELLA D’ANDREA, rappresentata e

difesa dall’avvocato SEBASTIANO TEODORO, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

V.M., UNIPOL ASSICURAZIONI SPA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 201/2012 del TRIBUNALE DI SIRACUSA SEDE

DISTACCATA di AUGUSTA, depositata il 19/12/2012;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/11/2016 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.- E’ stata depositata in cancelleria relazione ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., datata 1.9.16 e regolarmente notificata ai difensori delle parti (a mezzo p.e.c. il 22.10.16), relativa al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Siracusa – sez. dist. di Augusta n. 201 del 19.12.12 (l’appello contro la quale è stato dichiarato inammissibile con ordinanza della corte di appello di Catania il 16.10.14 ex art. 348-bis c.p.c.), del seguente letterale tenore:

“1.- L.M. ricorre, affidandosi ad un unitario motivo, direttamente a questa Corte, ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c., per la cassazione della sentenza del tribunale di primo grado indicata in epigrafe, il suo appello avverso la quale è stato dichiarato inammissibile con ordinanza del giudice di appello ivi riportata ex art. 348-bis c.p.c.. In particolare, l’odierna ricorrente aveva visto accolta solo in minima parte la sua domanda di condanna di Maria Vinci e della sua assicuratrice RcA Aurora Ass.ni al risarcimento del danno per le lesioni personali patite quale pedone investita dall’auto della convenuta, risultando escluso il nesso causale tra l’invalidità dovuta al distacco di retina e l’investimento. Non resistono con controricorso le intimate.

2.- Il ricorso va trattato in Camera di consiglio – ai sensi degli artt. 375, 376 e 380-bis c.p.c. – per la possibilità di esservi dichiarato inammissibile.

3.- La ricorrente – che si duole, quanto alla sentenza di primo grado, di “nullità della sentenza o del procedimento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)” – lamenta omessa pronuncia o difetto di motivazione tanto sulla richiesta di nuova c.t.u. sulla riconducibilità del distacco di retina al sinistro, quanto sulle critiche mosse alla consulenza già espletata.

4.- Può tralasciarsi la disamina del motivo, perchè il ricorso presenta un preliminare profilo di inammissibilità, non indicandovisi la data di comunicazione dell’ordinanza di appello, resa ai sensi dell’art. 348-bis c.p.c., da parte della cancelleria del giudice di secondo grado.

5.- Tanto comporta, essendo decorsi oltre sessanta giorni dalla pubblicazione di quella (avutasi il 16.10.14) alla notifica del presente ricorso (28.10.15), l’inammissibilità dell’impugnazione della sentenza di primo grado, per quanto ampiamente argomentato da Cass., ord. 14 giugno 2016, n. 12169, alla cui esaustiva motivazione può qui bastare un integrale richiamo, senza quindi che rilevi la diversa questione – relativa alla configurabilità di tale indicazione come elemento di requisito-forma del ricorso – rimessa alle Sezioni Unite di questa Corte da Cass. sez. lav., ordd. nn. 4747 e 4738 del 10 marzo 2016 e 5006 del 14 marzo 2016.

6.- Resta peraltro ferma (Cass., ord. 12169/16, cit.) la possibilità, per la parte ricorrente, di dimostrare che la comunicazione dell’ordinanza (che, quand’anche avvenuta in forma di p.e.c., sarebbe idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnativa della sentenza di primo grado: Cass., ord. 5 novembre 2014, n. 23526, anche sull’esclusione di profili di illegittimità costituzionale dell’intero sistema; Cass. 9 ottobre 2015, n. 20236) sia avvenuta in tempo tale da rendere tempestiva la proposizione del presente ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado.

7.- Allo stato, così, del ricorso non può che proporsi al Collegio la declaratoria di inammissibilità, senza necessità di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità per non avervi svolto attività difensiva le intimate; e andrà applicato il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater (inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione), salvo che sia provata l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato”.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2.- Non sono state presentate conclusioni scritte, nè le parti hanno depositato memoria o sono comparse in Camera di consiglio per essere ascoltate.

3.- A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, ritiene il Collegio di condividere i motivi in fatto e in diritto esposti nella su trascritta relazione e di doverne fare proprie le conclusioni, avverso le quali del resto nessuna delle parti ha ritualmente mosso alcuna critica osservazione; anzi, vi è da notare la totale inerzia di parte ricorrente anche in ordine alla questione, nella relazione adeguatamente messa in luce in uno alla possibilità di porvi rimedio proprio all’adunanza, della carenza di indicazioni sulla data di comunicazione dell’ordinanza di appello.

4.- Pertanto, ai sensi degli artt. 380-bis e 385 c.p.c., il ricorso va dichiarato inammissibile, ma non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità, per non avervi svolto attività difensiva le intimate.

5.- Non può, infine ed in quanto risulta l’ammissione della ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, trovare applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, in tema di contributo unificato per i gradi o i giudizi di impugnazione.

PQM

La Corte:

– dichiara inammissibile il ricorso;

– ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, come modif. dalla L. n. 228 del 2012, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 24 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2017

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