Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27389 del 29/12/2016


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Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2016, (ud. 02/11/2016, dep.29/12/2016),  n. 27389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7801-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrenti –

WACKER CHEMIE ITALIA S.R.L., C.F. (OMISSIS), in persona del suo

amministratore delegato e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA GIOSUE’ BORSI 4, presso lo

studio dell’avvocato FEDERICA SCAFARELLI che la rappresenta e

difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato ALESSANDRA

SILVESTRI giusta procura in calce al controricorso e ricorso

incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso la sentenza n. 430/5/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, emessa il 21/01/2014 e depositata il

27/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

Fatto

MOTIVI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto il credito di imposta maturato nel corso del 2007, in quanto la contribuente aveva omesso la dichiarazione IVA per quell’anno, limitandosi a riportare il credito nella dichiarazione 2008, relativa all’anno di imposta 2007. L’Agenzia, sul presupposto della tardività della dichiarazione del credito IVA, non effettuata nell’anno di competenza, bensì nel successivo, ha emesso cartella di pagamento della relativa somma, poi impugnata dal contribuente.

La CTR ha ritenuto, invece, che il credito era comunque documentato e che l’Agenzia aveva cosi tutti gli elementi per ritenerlo sussistente.

La tesi dei giudici di merito è contestata dall’Agenzia ricorrente, che invece, ritiene che l’omessa dichiarazione del credito IVA nell’anno di competenza preclude al contribuente la possibilità di far valer il credito con la dichiarazione successiva, entro i due anni dalla maturazione del credito.

Si è costituito il contribuente proponendo ricorso incidentale. Con il primo motivo, l’agenzia denuncia violazione del D.P.R. n. 1322 del 1998, art. 2, comma 8 – bis.

Ritiene che la dichiarazione IVA sia comunque tardiva, in citiamo effetto di una rettifica della precedente dichiarazione dei redditi. La rettifica deve avvenire nell’anno successivo a quello in cui è riconosciuto l’errore da rettificare, mentre, nel caso presente, il contribuente ha presentato, rispetto ad una dichiarazione 2008, una rettifica nel 2011, dunque essendo già decaduta dalla facoltà di farlo.

Il motivo è infondato in quanto il contribuente, che ha maturato il credito nel 2007, lo ha esposto, se pur non nella dichiarazione di quell’anno, in quella successiva, per l’anno 2008. Nel 2011, invece, il contribuente ha nuovamente inviato l’intero modello unico 2008 ai soli fini del controllo automatizzato.

Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, per avere la CTR ritenuto non tardiva una dichiarazione IVA fatta non già nell’anno di competenza, bensì in quello successivo.

Anche questo motivo è infondato.

Successivamente alla proposizione del ricorso, a cagione dei contrasti registrati sul punto tra le sezioni semplici, la questione è stata affrontata e risolta dalle Sezioni Unite, le quali hanno affermato il principio di diritto secondo cui “la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa a1 secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio d’impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati a IVA o finalizzati a operazioni imponibili” (Sez. Un. n. 17757 del 2016).

Deve ritenersi parimenti infondato il ricorso incidentale, con il quale la contribuente si duole sia della compensazione delle spese che della mancata condanna dell’Agenzia ai danni da lite temeraria.

Alla luce dei contrasti di giurisprudenza, composti solo dopo la decisione di secondo grado, si intuisce della infondatezza di entrambe le doglianze, e si impone altresì la compensazione delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte respinge il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese, dando atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato a carico della ricorrente incidentale.

Così deciso in Roma, il 2 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 29 dicembre 2016

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