Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27389 del 25/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 25/10/2019, (ud. 10/07/2019, dep. 25/10/2019), n.27389

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BERRINO Umberto – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19184-2017 proposto da:

B.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DOMENICO

CHELINI 5, presso lo studio dell’avvocato MARCO TORTORELLA, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

FONDAZIONE “CASA SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA” I.R.c.c.S. OPERA DI SAN

PIO DA PIETRALCINA DI SAN GIOVANNI ROTONDO, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA DELL’OROLOGIO 7, presso lo studio dell’avvocato PAOLA

MORESCHINI, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO LOZUPONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 239/2017 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 13/02/2017, R. G. N. 1087/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/07/2019 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MARCO TORTORELLA;

udito l’Avvocato FRANCESCO LOZUPONE.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28.4.2015 il Tribunale di Foggia rigettava la domanda proposta con ricorso del 9.1.2012 da B.M., Dirigente Medico cat. D2 presso l’Ospedale Casa Sollievo della Sofferenza, intesa ad ottenere la condanna di quest’ultimo al pagamento della retribuzione di risultato (c.d. incentivazione) maturata dal gennaio 2010 in poi, denunciando all’uopo l’illegittimità delle trattenute operate sulla retribuzione mensile al fine di recuperare la retribuzione di risultato erogata nei mesi da gennaio 2010 a luglio 2011.

Osservava il primo giudice: – che era incontestato il fatto che il B. era stato collocato in ferie retribuite a decorrere dall’1.12.2009 fino all’ottobre (rectius maggio) del 2012 (ovvero per circa due anni e mezzo continuativi), per effetto del mancato godimento delle ferie negli anni pregressi, sicchè dal dicembre 2009 il ricorrente, in maniera continuativa, era stato escluso dal servizio attivo”;

– che la retribuzione di risultato, disciplinata dall’art. 41 del CCNL di categoria, era correlata alla realizzazione di programmi e progetti aventi come obiettivo il perseguimento di budget negoziati dalle parti sociali, per cui era “chiaro il nesso di dipendenza e di correlazione diretta tra l’incentivo e l’effettiva presenza attiva del Dirigente medico”;

– che nell’accordo sindacale del 20.10.2009 veniva previsto, in sintesi, che nel computo delle presenze attive, tra cui ripartire il c.d. fondo incentivante, non rientravano le “aspettative pluriennali limitatamente al periodo di assenza”;

– che la situazione del B., “collocato in ferie concordate per durata più che biennale, deve essere considerata equiparabile alla condizione di aspettativa pluriennale”, in quanto, nella specie, il collocamento in ferie “non risponde alla normale funzione di recupero di energie psicofisiche e compensazione dello sforzo lavorativo” ma realizza il diverso risultato di un lunghissimo e nel caso di specie definitivo allontanamento del lavoratore dal servizio”;

– che il criterio del raggiungimento dei budget richiedeva una partecipazione attiva rispetto agli obiettivi programmati, realizzabile solo attraverso l’attività professionale endoaziendale.

Con ricorso del 22.6.2015 proponeva appello il B. al quale resisteva parte appellata.

Con sentenza depositata il 13.2.17, la Corte d’appello di Bari confermava l’impugnata pronuncia.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso il B., affidato a sei motivi, poi illustrati con memoria.

Resiste la Fondazione con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.-Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 36 Cost., del D.Lgs. n. 288 del 2003, degli artt. 12 e 20 del c.c.n.l. del personale dirigente medico dipendenti dagli ospedali religiosi; dell’art. 2697 c.c. e art. 116 c.p.c.; degli artt. 1362,1363 e 1365 c.c.

2.- Con il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 36 Cost.; dell’art. 41 del c.c.n.l. citato; dell’accordo sindacale 20.10.09 e dell’art. 2099 c.c.

3.- Con il terzo motivo, denunciando la violazione dell’art. 116 c.p.c. e l’omesso esame di un fatto decisivo, il B. si duole della erronea valutazione, da parte della sentenza impugnata, della disciplina collettiva in tema di ferie nonchè della mancata valutazione della circostanza che fu l’Ospedale a collocarvelo.

3.1.- Con i suddetti motivi, che possono congiuntamente esaminarsi per connessione, si lamenta che la sentenza impugnata qualificò erroneamente il periodo di ferie disposto dalla datrice di lavoro (“l’amministrazione dispone il Suo collocamento in ferie retribuite a partire dal 1dicembre 2009 sino ad esaurimento totale delle stesse”) come aspettativa pluriennale, escludendo così il suo diritto, in base al detto accordo sindacale, alla retribuzione di risultato certamente spettantegli come lavoratore in servizio, ancorchè in ferie, da calcolarsi in base al ridetto accordo sindacale come giornate lavorate.

3.2.- I motivi sono infondati, pur dovendosi correggere la motivazione della sentenza impugnata ex art. 384 c.p.c.

Deve infatti considerarsi che l’art. 10 del D.Lgs. n. 66/03, attuativo delle direttive comunitarie 1993/104 e 2000/34, come sostituito dal D.Lgs. n. 213 del 2004, art. 1 stabilisce che (art. 1): 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 2109 c.c., il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane. Tale periodo, salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva o dalla specifica disciplina riferita alle categorie di cui all’art. 2, comma 2, va goduto per almeno due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, nel corso dell’anno di maturazione e, per le restanti due settimane, nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. 2. Il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro.

In sostanza è stabilito il carattere cogente del godimento delle ferie che non può essere sostituito da una indennità, sicchè ben può e deve il datore di lavoro concedere al dipendente il periodo di ferie non godute per esigenze di servizio, non potendo semplicemente monetizzarle.

Tali ferie conservano quindi la loro propria natura di ristoro psicofisico del lavoratore e, restando all’interno del sinallagma contrattuale, vanno normalmente retribuite.

Deve poi rimarcarsi che in base all’art. 2 citato D.Lgs., come modificato, “il predetto periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dalla relativa indennità per ferie non godute, salvo il caso di risoluzione del rapporto di lavoro”; tale ipotesi non ricorre tuttavia nel caso di specie, in cui il datore di lavoro ha attribuito al lavoratore il (sia pur lungo) periodo di ferie maturato in costanza di rapporto, non corrispondendo alcuna indennità.

Resta tuttavia il fatto che l’eccezionale (durata del) periodo di ferie attribuito nella specie al B., in mancanza di adeguata prova che il mancato godimento delle stesse sia da ascrivere unicamente a responsabilità del datore di lavoro (tale non potendosi ritenere la documentazione inerente il collocamento in ferie dell’Ospedale, spettando ovviamente al datore di lavoro l’adozione del relativo provvedimento ex art. 2109 c.c.), non può considerarsi alla stregua dell’ordinario godimento delle ferie annuali (sia pur posticipabile all’anno successivo) in cui pacificamente spetta la retribuzione incentivante, per due ordini di motivi.

In primo luogo in quanto tale emolumento è evidentemente connesso alla effettiva presenza in servizio del dipendente (ratio decidendi della sentenza impugnata non adeguatamente censurata dall’odierno ricorrente), come argomentabile non solo dal menzionato art. 41 del c.c.n.l. di categoria, ma anche dallo stesso accordo sindacale del 20.10.09, il cui All. 1 (inerente la distribuzione del fondo incentivante) si riferisce ai dipendenti attivi per ciascuna U.O.C., escludendo espressamente le sospensioni del lavoro (es. aspettative) pluriennali.

In secondo luogo in quanto la conservazione della natura di ferie del pluriennale congedo del B., in assenza di prova che ciò sia dipeso da un inadempimento del datore di lavoro o da cause di forza maggiore (cfr. Cass. n. 20091/18) – per cui varrebbe il generale principio per cui il debitore non può invocare in suo favore il suo inadempimento alle obbligazioni contrattuali o di legge – risulta, in base alle norme di legge e collettive esaminate, erroneo.

Non può del resto applicarsi il principio, di cui all’accordo sindacale del 20.10.09, secondo cui le giornate di ferie devono calcolarsi come giornate lavorative (utili anche ai fini dell’incentivo), riferendosi tale accordo all’ordinario periodo di ferie annuali (di durata pari a 30 giorni, ed al massimo cumulabile col periodo di riposo dell’anno successivo, art. 20 c.c.n.l. di categoria) e non certo al pluriennale periodo di riposo attribuito al B., salva la prova, nella specie assente, che il mancato godimento delle ferie, anno per anno (od al più godute nell’anno successivo), siano dipese da un comportamento inadempiente del datore di lavoro o forza maggiore.

In sostanza, pur risultando erronea l’equiparazione tout court del collocamento in ferie (anche in cumulo con quelle maturate nell’anno precedente) all’aspettativa pluriennale (che sospende, a differenza delle prime, le reciproche obbligazioni tra le parti), nella specie trattasi di uno straordinario collocamento in ferie di durata pluriennale che si pone all’esterno dell’ordinario sinallagma contrattuale col conseguente venire meno dell’indennità di risultato. In tal senso deve correggersi la motivazione della sentenza impugnata sul punto.

4.- Il ricorso deve essere pertanto rigettato, non risultando adeguatamente provata (e neppure adeguatamente censurata la sentenza impugnata sul punto) la circostanza che il B. fosse stato incaricato, durante l’eccezionale periodo feriale attribuitogli, di svolgere lavori o ricerche scientifiche inerenti la sua attività sanitaria. Parimenti risultano infondati e/o assorbiti i successivi motivi (inerenti l’illegittimità della ritenuta sul t.f.r., legittima a fronte dell’indebito pagamento della retribuzione incentivante non dovuta; ancora circa la determinazione unilaterale del collocamento in ferie, già esaminata; infine ed ancora circa l’insussistenza di un indebito oggettivo, chiaramente sussistente, a nulla rilevando la presenza o meno di un errore essenziale, cfr. da ultimo Cass. ord. n. 7066/19).

5.- Le spese di lite seguono la soccombenza, come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro. 200,00 per esborsi, Euro 5.500,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2019

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