Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27387 del 06/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27387 Anno 2013
Presidente: VITRONE UGO
Relatore: DI AMATO SERGIO

SENTENZA

sul ricorso 5959-2007 proposto da:
COMUNE DI BARI (p. i. 0268080728), in persona del
Vice Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA G. CESARE 61, presso l’avvocato VENETO
G., rappresentato e difeso dall’avvocato BELSITO
ANTONIO, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –

2013

contro

1732

DE

NICOLO’

MIRIZZI MARIA

FRANCESCO
(C.F.

(C.F.

DNCFNC10Al2A662H),

MRZMRA29A60A662W),

MIRIZZI

Data pubblicazione: 06/12/2013

MICHELE (C.F. MRZMHL38B06A662Y), MIRIZZI MATILDE
(C.F.

MRZMLD26M58A662A),

MRZNCL35T12A662P),

MIRIZZI

MIRIZZI

NICOLA
COSIMO

(C.F.
(C.F.

MRZCSM40R20A662A), domiciliati in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

RICCARDI RICCARDO M., URSINI PIETRO, giusta procura
in calce al controricorso;
– con troricorrenti. –

avverso la sentenza n. 1118/2006 della CORTE
D’APPELLO di BARI, depositata il 28/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/11/2013 dal Consigliere Dott. SERGIO
DI AMATO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. PASQUALE FIMIANI che ha concluso per
il rigetto del ricorso.

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dagli avvocati

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 28 novembre 2006 la Corte di appello
di Bari, in riforma della sentenza in data 22 maggio 2002
del Tribunale della stessa città, condannava il Comune di

Bari, a titolo di risarcimento dei danni da occupazione
c.d. usurpativa, a pagare in favore di Francesco De
Nicolò, Maria Mirizzi, Matilde Mirizzi, Michele Mirizzi,
Nicola Mirizzi e Cosimo Mirizzi la somma di e 376.671,00
oltre rivalutazione dal 15 aprile 1991 ed interessi
legali

sulla

somma

annualmente

rivalutata.

In

particolare, per quanto ancora interessa, la Corte di
appello osservava che: 1) il Comune di Bari, dopo la
scadenza del termine del decreto di occupazione d’urgenza

del 22 aprile 1991, relativo al terreno degli attori, e
dopo la scadenza del termine di efficacia del piano di
zona

ex lege

n. 167/1962, con delibera della giunta

municipale in data 13 maggio 1992 aveva riapprovato
l’originario

progetto

di

costruzione

dell’edificio

scolastico, cui il terreno era destinato, al solo fine
della implicita dichiarazione di pubblica utilità; 2) la
riapprovazione del progetto non può avere una mera
finalità di sanatoria ed una nuova dichiarazione di
pubblica utilità, ancorchè implicita, richiede una
..

valutazione dell’attualità e concretezza dell’interesse
pubblico alla realizzazione dell’opera con l’avvio di un
3

nuovo procedimento del quale, ai sensi della legge n.
241/1990, deve essere data comunicazione all’interessato;
3) nella specie, invece, il Comune di Bari, la cui
carenza di potere ablativo era stata accertata con
sentenza del Tribunale di Bari del 15 aprile 1994,

passata in giudicato, non aveva proceduto a nuova
istruttoria e non aveva dato comunicazione preventiva del
nuovo procedimento all’interessato, con conseguente
nullità della delibera di giunta del 13 maggio 1992 e del
decreto di occupazione di urgenza del 22 luglio 1992; ne
conseguiva ulteriormente che con la realizzazione
dell’edificio scolastico e la scelta dei proprietari di
richiedere il risarcimento dei danni si era realizzata
una ipotesi di occupazione usurpativa; 4) il risarcimento
spettante ai proprietari per la perdita del terreno
andava liquidato, pertanto, con riferimento al valore
venale.
Il Comune di Bari propone ricorso per cassazione,
deducendo due motivi. Francesco De Nicolò, Maria Mirizzi,
Matilde Mirizzi, Michele Mirizzi, Nicola Mirizzi e Cosimo
Mirizzi resistono con controricorso illustrato anche con
memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si denuncia la violazione
dell’art. l della legge n. 1/1978 e dell’art. 5 bis del
d.l. n. 333/1992, lamentando che erroneamente la Corte di
4

appello aveva escluso la ricorrenza, con riferimento alla
delibera di giunta del 13 maggio 1992, di una valida
. dichiarazione implicita di pubblica utilità; ne
conseguiva la configurabilità nella specie di una ipotesi
di occupazione c.d. acquisitiva con conseguente

previsti dall’art. 5

bis,

applicabilità dei criteri di determinazione del danno
comma settimo, del d.l. n.

333/1992.
Il motivo è inammissibile per sopravvenuta carenza di
interesse. Infatti, la Corte costituzionale, con la
sentenza n. 349/2007, ha dichiarato l’illegittimità
costituzionale dell’art. 5 bis, comma 7 bis, del d.l. n.
333/1992, convertito con legge n. 359/1992. Tale
• pronunzia ha efficacia, atteso il disposto dell’art. 30,
comma terzo, della legge 11 marzo 1953, n.87, nei giudizi
pendenti alla data della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale; ne consegue che deve applicarsi il criterio
dell’indennizzo pari al valore venale del bene, previsto
dall’art. 2, comma 89 lett. e) della legge n. 244/2007
(Cass. 31 marzo 2008, n. 8384). La pronuncia di
illegittimità costituzionale non si applica, infatti, ai
soli rapporti ormai esauriti in modo definitivo, per
avvenuta formazione del giudicato o per essersi
verificato altro evento cui l’ordinamento collega il
consolidamento del rapporto medesimo. Nessuna di queste
ipotesi si è verificata nel caso concreto. Pertanto, la
.

5

qualificazione della occupazione come acquisitiva anziché
come usurpativa non potrebbe comportare una diversa
.

liquidazione del risarcimento del danno.
Con il secondo motivo si denuncia il vizio di
motivazione, lamentando che: a) contraddittoriamente la

Corte di appello aveva dato atto della riapprovazione
dell’originario progetto di realizzazione di un edificio
scolastico ret poi ritenere che gli ulteriori atti
costituivano illecito civile; b) contraddittoriamente era
stata ritenuta la sussistenza di un debito di valore
anziché di valuta considerata la correttezza e
legittimità della dichiarazione implicita di pubblica
utilità; c) omettendo qualsiasi motivazione la Corte di
appello aveva ritenuto che la determinazione del valore
e

del terreno era stata accettata dal Comune, che invece
aveva sul punto spiegato appello incidentale.
Il motivo è inammissibile per mancanza del momento di
sintesi prescritto dall’art.

366

bis

c.p.c.; resta

assorbita ogni ulteriore considerazione circa la
sopravvenuta carenza di interesse, quanto ai profili sub
a) e b) per le ragioni esposte nell’esame del primo
motivo e, quanto al profilo

sub

c), circa

l’inammissibilità della prospettazione come vizio di
motivazione di una omessa pronunzia.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano
come in dispositivo.
6

P . Q . M .
dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Comune di
Bari al rimborso delle spese di lite liquidate in C
12.200,00=, di cui 200,00 per esborsi, oltre IVA e CP.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14
novembre 2013.

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