Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27386 del 25/10/2019

Cassazione civile sez. lav., 25/10/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 25/10/2019), n.27386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27496-2014 proposto

M.P., domiciliata in ROMA PIAZZA CAVOUR presso LA

CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dagli avvocati VINCENZO PIZZUTELLI, ALESSANDRA PIZZUTELLI;

– ricorrente –

contro

AGENZIA PROVINCIALE FROSINONE FORMAZIONE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GUIDO D’AREZZO 2, presso lo studio degli avvocati GAETANO CAPPUCCI,

ITALICO PERLINI, che la rappresentano e difendono;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1505/2014 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 23/05/2014 R.G.N. 618/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/06/2019 dal Consigliere Dott. ROBERTO BELLE’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CIMMINO ALESSANDRO, che ha concluso per la cessazione della materia

del contendere.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Roma, riformando la pronuncia del Tribunale di Frosinone, ha respinto la domanda con cui M.P. aveva chiesto l’accertamento dell’esistenza con l’Agenzia Provinciale Frosinone Formazione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la qualificazione in termine di licenziamento illegittimo del rifiuto del datore di lavoro di far proseguire il rapporto dopo lo spirare del termine apposto al contratto e nonostante la predetta ricorrente fosse risultata vincitrice della selezione per la stabilizzazione del personale precario.

La Corte territoriale, sul presupposto che l’Agenzia fosse soggetto pubblico, riteneva, come già la stessa Agenzia, che la selezione svolta fosse illegittima, perchè carente dei caratteri propri della procedura concorsuale e che pertanto la pretesa azionata fosse infondata.

Proposto ricorso per cassazione da parte della M., resistito da controricorso dell’Agenzia, nelle more dell’udienza di discussione le parti davano atto di avere raggiunto una conciliazione in sede sindacale ed insistevano per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Entrambe le parti, essendo tra loro intervenuta una nuova regolamentazione del rapporto sostanziale oggetto di causa, hanno insistito per la declaratoria di cessazione della materia del contendere.

Effettivamente quanto accaduto dal punto di vista sostanziale e documentato con il verbale di conciliazione depositato in atti giustifica la pronuncia richiesta, che comporta l’inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse, nonchè, stante l’istanza congiunta, la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

Vale poi il principio per cui “in tema di impugnazione, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 è applicabile solo laddove il procedimento per cassazione si concluda con integrale conferma della statuizione impugnata, ovvero con la “ordinaria” dichiarazione di inammissibilità del ricorso, non anche nell’ipotesi di declaratoria di inammissibilità sopravvenuta di quest’ultimo per cessazione della materia del contendere, determinando essa la caducazione di tutte le pronunce emanate nei precedenti gradi di giudizio e non passate in cosa giudicata, essendo a tali fini irrilevante la successiva valutazione della virtuale fondatezza, o meno, del ricorso in quanto avente esclusivì rilievo in merito alla regolazione delle spese del giudizio di legittimità” (Cass. 10 febbraio 2017, n. 3542).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, per cessazione della materia del contendere, compensando integralmente tra le parti le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, il nella camera di consiglio, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2019

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