Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27386 del 08/10/2021

Cassazione civile sez. VI, 08/10/2021, (ud. 16/09/2021, dep. 08/10/2021), n.27386

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

N.G., in proprio e nella qualità di amministratore unico

della società Dolcezze s.r.l., elettivamente domiciliato in Empoli,

presso lo studio dell’avvocato Romano Corsinovi, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

G.A. e Fallimento (OMISSIS) s.r.l.;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1206/2020 della CORTE D’APPELLO di Firenze,

depositata il 1.7.2020;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16 settembre 2021 dal Consigliere Relatore Dott.

Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto da N.G., in proprio e nella qualità di amministratore unico della società (OMISSIS) s.r.l., ricorso avverso la sentenza n. 1206/2020, depositata il 12/06/2020, con cui è stato rigettato il reclamo proposto ex art. 18 L. Fall., da N.G. e da (OMISSIS) s.r.l. contro la sentenza n. 190/2019 del 1.10.2019 emessa dal Tribunale di Firenze che aveva dichiarato il fallimento della predetta società;

La Corte d’Appello, per quanto qui ancora di interesse, ha ritenuto che le doglianze articolate dai reclamanti – in relazione al difetto di legittimazione ad agire della creditrice procedente – fossero infondate, posto che quest’ultima aveva fornito ampia prova della sussistenza di un credito residuo in suo favore derivante dall’inadempimento della transazione conclusa il (OMISSIS) (che le dava diritto a richiedere l’intera somma di cui la stessa era creditrice in relazione al rapporto di lavoro dipendente con la pasticceria (OMISSIS) s.r.l), oltre che di un ulteriore posta creditoria fondata sul contratto di accollo del debito non liberatorio concluso tra la Girasole, la Pasticceria O. s.n.c. e (OMISSIS) s.r.l.; ha inoltre ritenuto che era infondata anche l’ulteriore doglianza relativa al mancato raggiungimento delle soglie di fallibilità, posto che il mancato deposito dei bilanci dal 2014 presso il Registro delle Imprese e la mancanza della loro regolare approvazione costituivano sicuri indici di inattendibilità degli stessi, dovendosi ritenere – per la dimostrazione del requisito di soggettiva non fallibilità – che la prova documentale estraibile dai bilanci dell’ultimo triennio costituisca sì la base documentale imprescindibile ma non anche prova legale, con la conseguenza che la dichiarazione giudiziale di inattendibilità dei bilanci onera il fallendo della prova in ordine alla ricorrenza dei requisiti di non fallibilità;

– che le parti intimate non hanno svolto difese;

– che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380-bis c.p.c.;

– che i ricorrenti hanno da ultimo depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

1. che con il primo motivo è stata dedotta la nullità della sentenza, in relazione all’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per motivazione apparente in relazione alla legittimazione ad agire della reclamata e dunque in ordine al requisito di cui all’art. 6 L. Fall., sul rilievo che la transazione intervenuta il (OMISSIS) sarebbe stata “tombale” e che la stessa sarebbe stata regolarmente adempiuta dalla società (OMISSIS) s.r.l., con la conseguenza che non residuavano ulteriori ragioni di credito in favore della creditrice istante il fallimento;

2. che con il secondo motivo è stato dedotto il vizio di omesso esame di un fatto decisivo (e cioè della transazione del (OMISSIS) e della documentazione attestante l’adempimento della stessa) oggetto di discussione tra le parti, sul rilievo che la corte territoriale non avrebbe considerato la predetta transazione per lo scrutinio della sussistenza o meno della legittimazione attiva del creditore istante;

3. che entrambi i motivi, da esaminarsi unitariamente perché riguardanti il medesimo profilo di doglianza relativo all’eccepito difetto della legittimazione ad agire ex art. 6 L. Fall., sono inammissibili perché, da un lato, richiedono una rilettura della documentazione allegata per la verifica della sussistenza della legittimazione del creditore istante e perché, dall’altro, la censura trascura l’ulteriore ratio decidendi posta a sostegno della decisione impugnata, e cioè che la creditrice istante ex art. 6 L. Fall., era titolare di un ulteriore credito discendente da un contratto di accollo non liberatorio (cfr. Sez. U, Sentenza n. 7931 del 29/03/2013; Sez. 3, Sentenza n. 2108 del 14/02/2012; Sez. L, Sentenza n. 4293 del 04/03/2016; Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 9752 del 18/04/2017; Sez. 5 -, Ordinanza n. 11493 del 11/05/2018; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 16314 del 18/06/2019; Sez. 1 -, Ordinanza n. 18119 del 31/08/2020);

4. che con il terzo motivo è stata dedotto ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, vizio di motivazione apparente in relazione ai requisiti di fallibilità ex art. 1 L. Fall., comma 2, e per omesso esame di fatti storici decisivi relativi alla dichiarazione del curatore all’udienza del (OMISSIS) e allo stato passivo prodotto in giudizio, sul rilievo che tali elementi di prova dimostrerebbero il mancato superamento delle soglie di fallibilità;

5. che anche tale ultimo motivo è inammissibile perché la corte di merito ha motivatamente escluso l’attendibilità dei bilanci facendo corretta applicazione dei principi fissati da questa Corte e qui riaffermati secondo cui “In tema di fallimento, ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1 L. Fall., comma 2, i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15 L. Fall., comma 4, costituiscono strumento di prova privilegiato dell’allegazione della non fallibilità, in quanto idonei a chiarire la situazione patrimoniale e finanziaria dell’impresa, senza assurgere però a prova legale, essendo soggetti alla valutazione, da parte del giudice, dell’attendibilità dei dati contabili in essi contenuti secondo il suo prudente apprezzamento ex art. 116 c.p.c., sicché, se reputati motivatamente inattendibili, l’imprenditore rimane onerato della prova della sussistenza dei requisiti della non fallibilità” (così, Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 30516 del 23/11/2018; v. anche: Sez. 1, Sentenza n. 24548 del 01/12/2016; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 24138 del 27/09/2019; Sez. 1, Sentenza n. 16117 del 14/06/2019; Sez. 1, Ordinanza n. 25025 del 09/11/2020); che in realtà gli ulteriori elementi probatori del cui omesso esame si duole il ricorrente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – non rivestono valenza di decisività ai fini della decisione (cfr. Cass. ssuu. n. 8053 del 2014), posto che gli stessi (dichiarazione del curatore fallimentare resa in udienza; e stato passivo) riguardano al più il requisito dell’indebitamento complessivo mentre il debitore è onerato della prova della ricorrenza cumulativa di tutti i requisiti di cui all’art. 1 L. Fall., comma 2, per sfuggire alla sanzione della declaratoria di fallimento;

6. che nessuna statuizione è dovuta per le spese del presente giudizio di legittimità, stante la mancata difesa della parte intimata.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione civile, il 16 settembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 8 ottobre 2021

 

 

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