Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 27386 del 06/12/2013


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 27386 Anno 2013
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: DI VIRGILIO ROSA MARIA

SENTENZA

sul ricorso 6277-2007 proposto da:
CASTELUCCI GIAMPIERO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA SIMONE DE SAINT BON 61, presso lo STUDIO
LEGALE DISCEPOLO, rappresentato e difeso
dall’avvocato PELAGALLO FRANCESCO, giusta procura
in calce al ricorso;
– ricorrente –

2013

contro

1615

BANCA

DELLE

PIERGIOVANNI;

MARCHE

S.P.A.,

CASTELLUCCI

Data pubblicazione: 06/12/2013

- intimati –

sul ricorso 8975-2007 proposto da:
BANCA DELLE MARCHE S.P.A. (P.I. 01377380421), in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARIA

la rappresenta e difende, giusta procura a margine
del controricorso e ricorso incidentale
condizionato;
– controrícorrente e ricorrente incidentale contro

CASTELUCCI GIAMPIERO, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA SIMONE DE SAINT BON 61, presso lo STUDIO
LEGALE DISCEPOLO, rappresentato e difeso
dall’avvocato PELAGALLO FRANCESCO, giusta procura
in calce al controricorso al ricorso incidentale;
– controricorrente al ricorso incidentale contro

CASTELLUCCI PIERGIOVANNI;

CRISTINA 8, presso l’avvocato GOBBI GOFFREDO, che

– intimato –

avverso la sentenza n.

15/2006 della CORTE

D’APPELLO di ANCONA, depositata il 07/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 30/10/2013 dal Consigliere
Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

2

udito, per il ricorrente, l’Avvocato D. PERUCCA,
con delega, che si riporta;
udito,

per la controricorrente e ricorrente

incidentale, l’Avvocato G. GOBBI che si riporta;
udito

il

P.M.,

in

persona

del

Sostituto

concluso

per

l’inammissibilità

del

principale, assorbito il ricorso incidenale.

ricorso

Procuratore Generale Dott. IMMACOLATA ZENO che ha

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Svolgimento del processo
Castellucci Giampiero agiva in giudizio nei confronti
della Banca delle Marche, esponendo: di aver intrattenuto
rapporto di conto corrente e di gestione di titoli presso

l’Agenzia di Civitanova Marche della Cassa di Risparmio di
Macerata, ora Banca delle Marche; che suo cugino e
dipendente della Banca, Castellucci Piergiovanni,
utilizzando cedolini sottoscritti in bianco in occasione
di precedenti operazioni, aveva nei mesi di luglio e
ottobre 1994, senza autorizzazione dell’esponente,
acquistato titoli azionari e Warrant(Tripcovich, Warrant
Ras Risparmio, Warrant Parmalat, azioni Stet, azioni
Montedison).
Tanto premesso, l’attore chiedeva il rimborso della somma
di lire 90.130.600, prelevata dal proprio conto corrente
ed impiegata per detti acquisti, rivelatisi rovinosi.
La Banca eccepiva la propria carenza di legittimazione
passiva, nel merito, che gli acquisti del luglio 1994
erano stati autorizzati per iscritto, quelli di ottobre,
rientravano in un’unica operazione di disinvestimento e di
un nuovo investimento, operazione autorizzata per via
telefonica, come consentito ex art.1 del contratto
stipulato col Castellucci, che era decaduto ex art. 14 del
contratto, per non avere contestato nel termine di gg.45
la documentazione inviata a seguito dell’esecuzione degli
4

ordini ricevuti; chiedeva di chiamare in causa Castellucci
Piergiovanni, perché rispondesse direttamente o in
manleva.
Il terzo chiamato si costituiva, contestava di avere
utilizzato nelle operazioni indicate dei moduli firmati in

bianco, negava di avere ammesso la propria responsabilità
in presenza del direttore di filiale, si opponeva all’
estromissione della Banca ed alla chiamata in garanzia.
Il Tribunale respingeva l’eccezione di difetto di
legittimazione passiva della Banca, avendo agito l’attore
ex art.2049 c.c.; riteneva che per le prime due
operazioni(azioni Tripcovich del 19/5/94 e Warrant RAS
Risparmio dell’8/7/94)

erano stati dati ordini per

iscritto, e che gli ordini per telefono erano stati
regolarmente registrati.
Respingeva la domanda del Castellucci e condannava questi
alle spese nei confronti della Banca e del terzo chiamato.
La Corte d’appello,con sentenza 7/1/2005- 7/1/2006, ha
respinto l’impugnazione del Castellucci, ritenendo
insussistenti i presupposti per autorizzare la querela di
falso in relazione agli ordini sottoscritti secondo
l’appellante in bianco (titoli azionari Tripcovich,
Warranti RAS Risparmio, Warrant Parmalat), atteso che era
evidente, alla stregua della stessa prospettazione
attorea, l’esplicita autorizzazione al riempimento, atteso
che erano stati firmati numerosi cedolini di
5

negoziazione,e che, come già rilevato dal Tribunale con
argomentazione incontestata, gli ordini impartiti per
telefono erano stati tutti registrati, per tutte le
operazioni, la Banca aveva assolto a tutti gli obblighi di
informazione, e mai il Castellucci aveva contestato le

operazioni ex art. 14 del contratto; né la lettera
19/12/94, con cui la parte aveva imposto la regola
dell’ordine scritto, con espressa esclusione della
modalità telefonica, poteva ritenersi di contestazione o
di reclamo, anzi da detta lettera si deduceva che la parte
aveva autorizzato in precedenza la modalità telefonica,
tant’è vero che aveva autorizzato il proprio parente al
riempimento dei moduli previa intesa telefonica.
La Corte d’appello ha ritenuto inammissibile prima che
infondata la censura di irrilevanza della produzione dei
tabulati delle telefonate,inidonei a supplire alla prova
scritta,atteso che la parte non aveva censurato le
argomentazioni del Tribunale, né aveva mai disconosciuto
né contestato i fissati bollati ove risultavano le
operazioni, inviati per posta nello stesso giorno, ed
inoltre, con la lettera del 19/12/94, successiva di
parecchi mesi alle operazioni contestate, il Castellucci
aveva imposto la regola dell’ordine scritto, con espressa
esclusione della modalità telefonica, con ciò
implicitamente ammettendo di essersi servito di tale mezzo
in precedenza.
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Ricorre avverso detta pronuncia il Castellucci, sulla base
di quattro motivi.
La Banca delle Marche ha proposto controricorso con
ricorso incidentale condizionato, affidato ad un unico
motivo.

Castellucci Piergiovanni non ha svolto difese.
Si difende con controricorso a ricorso incidentale il
Castellucci Giampiero.
La Banca ha depositato memoria ex art.378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.1.- Preliminarmente, vanno riuniti i due ricorsi,
principale ed incidentale, ex art. 335 c.p.c.

1.2.Con il primo motivo di ricorso, Castellucci
n
QAM úl,p
6.-a3zanilà denuncia vizio di motivazione e di violazione
di legge,

per avere la Corte d’appello ritenuto

inammissibile la querela di falso, sulla base del semplice
richiamo alle argomentazioni del Tribunale.
Secondo il ricorrente principale, non sono condivisibili
due affermazioni della Corte del merito, e cioè che il
rilascio di più cedolini firmati in bianco faccia
propendere per l’inequivoca volontà di autorizzarne il
riempimento e che la regolarità delle operazioni sia
deducibile dalla mancata contestazione del rilievo del
Tribunale, della regolare annotazione delle stesse da
parte della Banca, a fronte del complesso delle difese
svolte dall’appellante.
7

Il Castellucci deduce che la Corte d’appello non ha
espresso un’autonoma valutazione, trincerandosi dietro la
mera enunciazione delle argomentazioni del Tribunale; la
parte aveva contestato il valore e la rilevanza probatoria
del non meglio precisato “apposito registro”, per cui,

giocoforza, aveva contestato le affermazioni del
Tribunale, che proprio dalle annotazioni sul registro
aveva tratto elementi decisivi a favore della controparte.
Secondo il ricorrente, sembra che il Giudice d’appello
abbia risolto la causa sul generico rilievo che la parte
non aveva adeguatamente contestato le affermazioni del
Tribunale.
2.1.- Il primo motivo è inammissibile.
Va in prima battuta rilevato che il ricorrente non ha
indicato alcuna norma violata dalla Corte del merito, che,
in ogni caso, ha reso corretta applicazione del principio,
ripetutamente affermato, secondo cui è ammissibile la
querela di falso qualora si lamenti il riempimento senza
il preventivo patto di autorizzazione al riempimento,
“absque pactis” e non già “contra pacta”(così, tra le
ultime, le pronunce 5245/06, 308/02 e 14091/00).
Quanto alle censure motivazionali, il Castellucci adombra
il vizio della pronuncia per la “mera enunciazione delle
argomentazioni del primo giudice” e per la valutazione

1,

/i

della condotta processuale della parte come “tacita
acquiescenza” in relazione alle argomentazioni del
8

Tribunale; contesta l’argomento del rilascio di numerosi
cedolini in bianco, facendo valere del tutto genericamente
la mancata valutazione delle proprie contestazioni, in
relazione al valore probatorio dell’apposito registro.
Ciò posto, è agevole rilevare la sostanziale

inammissibilità della stessa impostazione delle censure,
laddove sono intese a far valere la non condivisibilità
della valutazione della Corte d’appello e non già
l’insufficienza della motivazione, mentre, come è noto,
non è necessario che vengano prese in esame tutte le
argomentazioni svolte dalle parti, per confermarle o
confutarle, ma è sufficiente che il giudice indichi le
ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso
ritenere disattese tutte le argomentazioni logicamente
incompatibili con esse(così

le pronunce 2272/2007,

14084/07, 15264/07, tra le altre).
Quanto al rilievo della pluralità dei cedolini firmati in
bianco, quali presupponesti l’autorizzazione al
riempimento, lo stesso non può ritenersi in sé illogico,
né il Castellucci spiega per quale motivo tale dovrebbe
essere considerato; inoltre, la Corte del merito ha
ritenuto provata l’autorizzazione al riempimento alla
stregua anche di altri elementi, né la parte ha censurato
in alcun modo gli ulteriori dati valutati dalla Corte del
merito, ovvero il costante assolvimento da parte della
Banca agli obblighi di informazione e la lettera del
9

19/12/1994, e sotto tale profilo, la censura è altresì
carente di decisività.
1.3.- Col secondo motivo, il Castellucci denuncia vizi ex
art.360 nn.3 e 5 c.p.c.
Secondo il ricorrente, dalle difese della Banca e del

Castellucci Piergiovanni si evince che il riempimento dei
cedolini in bianco era usuale e propedeutico
all’esecuzione delle operazioni da compiersi mediante
conferma telefonica(vedi dicitura “int.tel”), mentre le
due uniche possibili modalità di conferimento degli
ordini(per iscritto o mediante disposizione telefonica)
non possono coesistere, ma sono necessariamente disgiunte.
Il ricorrente sostiene che aveva sottoscritto i moduli
sulla base di un accordo di riempimento, e tale accordo si
risolveva “nella intesa telefonica che veniva esplicitata
dal cliente in un momento successivo alla sottoscrizione
del modulo”.
Secondo il Castellucci, la Banca non ha assolto all’onere
della prova di avere di avere annotato su apposito
registro gli ordini telefonici, né possono ritenersi le
annotazioni previste in contratto quelle asseritamente
eseguite sui moduli d’ordine né nel “Tabulato registri
obbligatori”, e la lettera del 27/1/95 della Banca
all’avv.Pelagallo non può non assumere valenza confessoria
sul punto; risultano acclarate non cinque transazioni, ma

I

l

sei,e solo le operazioni Tripcovich e Warr.RAS Risp. sono
10

comprovate dalla sottoscrizione sul modulo, mentre le
altre risultano da modulo non sottoscritto.
Secondo il Castellucci, in relazione alle operazioni
disposte telefonicamente, la difesa della Banca è
assolutamente contraddittoria; la parte ha contestato la

valenza probatoria dell'”estratto del registro
obbligatorio degli ordini ricevuti dalla banca in
relazione alle operazioni in questione” e il registro
apposito è cosa diversa dal tabulato denominato “registro
obbligatorio”, relativo a tutte le operazioni senza
distinzione tra quelle per iscritto e telefoniche; infine,
quanto alla lettera del 19/12/1994, la parte,vietando alla
Banca di compiere transazioni se non in virtù di
disposizione scritta, intendeva riferirsi a disposizione
non scritta prima.
2.2.- Il secondo motivo è inammissibile.
Va a riguardo rilevato che il Castellucci, nell’ampia
espositiva del motivo, non ha indicato norme disattese in
tesi dalla Corte del merito e con quali affermazioni, né
ha specificamente indicato quali parti della motivazione
ha inteso censurare, riportando una congerie di argomenti
e rilievi, rivolti anche direttamente nei confronti delle
tesi delle controparti, e non nei confronti della sentenza
impugnata, con riferimento anche a documento( lettera
della Banca all’avv.Pelagallo del 27/1/95 ) di cui non si
precisa né quando né come sarebbe avvenuta la produzione,
11

né si riporta il contenuto, ed avanzando una tesi, il
patto di riempimento dei moduli, anche in fatto diversa da
quanto oggetto del giudizio di merito.
1.4.- Col terzo motivo, il ricorrente si duole della
mancata ammissione delle prove riproposte in appello,

sotto il profilo del vizio ex art.360 nn.3 e 5 c.p.c.
2.3.- Il terzo motivo è inammissibile.
La parte non ha neppure indicato quali fossero le prove,
né ha indicato la decisività delle stesse.
1.5.- Con il quarto mezzo, il Castellucci denuncia la
violazione di regole di diritto ed il vizio di
insufficienza della motivazione, per non avere la Corte
del merito tenuto conto, ai fini delle spese, della
reiezione dell’appello incidentale della Banca.

2.4.- Anche il quarto motivo è inammissibile.
È sufficiente rilevare che la parte non ha neppure
indicato la norma violata e che, in materia di spese
processuali,come affermato, tra le ultime, nella pronuncia
15317/2013, in tema di spese processuali, il sindacato
della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non
risulti violato il principio secondo il quale le spese non
possono essere poste a carico della parte totalmente
vittoriosa; pertanto, esula da tale sindacato e rientra
nel potere discrezionale del giudice di merito la
valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in
parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di
12

soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso di
altri giusti motivi.
3.1- L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato,
avanzato dalla Banca, è assorbito.
4.1.- Conclusivamente, va dichiarata l’inammissibilità del

lite, liquidate come in dispositivo, vanno poste a carico
del ricorrente, secondo il principio di soccombenza.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi, principale ed incidentale;
dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il
ricorso incidentale; condanna il ricorrente al pagamento
delle spese del giudizio a favore della Banca delle Marche
s.p.a., liquidate per compenso in euro 4500,00, oltre euro
200,00 per esborsi; oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma, in data 30 ottobre 2013
Il Presidente

ricorso principale, assorbito l’incidentale, e le spese di

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